Atto di diffida nei confronti del socio moroso nella s.r.l.

Marco Nagar

Inquadramento

La posizione del socio moroso di s.r.l. è specificamente disciplinata dall'art. 2466 c.c., la cui disciplina è applicabile non solo ai casi in cui il socio conferente abbia versato presso una banca il venticinque per cento dei conferimenti in denaro e l'intero sovrapprezzo (ovvero l'intero ammontare se si tratta di società unipersonale) ma anche quando siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria presentata dal socio a garanzia dei conferimenti, salvo che il socio non le sostituisca con il versamento del corrispondente importo in denaro.

Dunque, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla diffida ad adempiere (obbligatoria) da parte degli amministratori, il socio moroso non può più partecipare ai procedimenti di adozione delle decisioni sociali. Rispetto all'analoga disciplina prevista per la s.p.a. (art. 2344 c.c.), rimane ferma, alternativamente alla proposizione di normale azione giudiziaria, la facoltà per la società di vendere in maniera coattiva le quote del socio moroso.

Nella s.r.l. è previsto che il socio moroso non possa partecipare alle decisioni dei soci. Secondo una tesi, si deve ritenere che il socio moroso non solo non possa votare, ma neanche intervenire in assemblea. Altra dottrina ritiene che il legislatore abbia utilizzato l'espressione "partecipare alle decisioni", invece di "esercitare il diritto di voto" per includervi anche le decisioni assunte con metodo extra-assembleare. Di conseguenza il socio non potrebbe esercitare il diritto di voto, ma gli spetterebbe il diritto di intervento. Conferma tale impostazione, Cass. 15 gennaio 2015, n. 585, secondo cui “Il socio che ometta il pagamento della quota nel termine prescritto non può esercitare il diritto di voto, giusta l'art. 2477 cod. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica introdotta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), malgrado non sia stato destinatario di uno specifico atto di costituzione in mora o di una diffida ad eseguire quel pagamento entro trenta giorni, dovendogli quest'ultima essere indirizzata al solo scopo di dare inizio alla vendita in danno dell'intera quota sottoscritta”.

Si aggiunga che la quota del socio moroso, a norma dell'art. 2466 c.c., deve essere preventivamente offerta in opzione agli altri soci, proporzionalmente alla loro partecipazione e per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. Per tale ragione, la diffida al socio moroso rappresenta il primo step per iniziare la procedura di vendita della quota dello stesso. Inoltre, se mancano offerte di acquisto da parte dei soci, è possibile procedere alla vendita all'incanto solo se l'atto costitutivo lo consente. Da ciò emerge chiaramente il carattere (maggiormente) personalistico della società a responsabilità limitata. Nei casi in cui non avvenga la vendita a causa della mancanza di compratori, gli amministratori escludono dalla compagine sociale il socio moroso, trattenendo le somme riscosse: in tal caso, il capitale sociale deve essere senza indugio ridotto, proprio perché la società a responsabilità limitata non può mai (a differenza della s.p.a.) possedere quote proprie.

Formula

[su carta intestata della s.r.l.]

ATTO DI DIFFIDA A SOCIO MOROSO

Egregio

Sig. ....

Via ....

[CAP e città]

Luogo, data

OGGETTO: DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 2466 C.C.

Il sottoscritto Dott. …, nato a …, il …, residente in …, via …, n. …, (C.F. …), in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione / Amministratore Unico della Società ... s.r.l., con sede legale in …, alla via …, n. …, (C.F., P.I. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di …),

PREMESSO CHE:

-       il Sig. … è socio della Società ... s.r.l. in quanto egli ha sottoscritto una quota del capitale sociale del valore di € … impegnandosi ad eseguire il versamento di detto importo nel termine di ...;

-       ad oggi, il Sig. ... non ha ancora eseguito i pagamenti dovuti a titolo di conferimento per un totale di € …;

-       la Società è dunque creditrice nei confronti del Sig. ... per l’importo di € ...;

tutto ciò premesso, il sottoscritto Sig. …, nella sua qualità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2466 c.c., intima formale

DIFFIDA

al Sig. …, nella sua qualità di socio della predetta società, ad eseguire il conferimento dovuto mediante il versamento di € ... sul conto corrente bancario intestato alla Società al seguente codice IBAN … entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente, con l'avvertimento che, in difetto, si procederà ai sensi di legge e senza ulteriori avvisi.

Firma ...

Commento

Diversamente dalla normativa previgente (art. 2477 c.c.), il tenore letterale dell'art. 2466 c.c. lascia chiaramente intendere che la diffida rappresenta oggi un passaggio obbligatorio, a prescindere dal mezzo di tutela che sarà poi esperito dagli amministratori, ossia la vendita in danno oppure l’azione di adempimento. Peraltro, dato che nella vendita in danno vi è una fattispecie di “sostituzione legale” nella quale il potere di vendere è attribuito all'esito di un procedimento, si ritiene che la mancanza di diffida invalidi il procedimento, e, pertanto, l'eventuale vendita (cfr. Cass. 21 febbraio 1995, n. 1874, secondo cui “La diffida degli amministratori di società a responsabilità limitata al socio moroso, ad eseguire, nel termine di trenta giorni, il pagamento della quota di capitale sottoscritta, .... ha l'unico fine di dare inizio alla procedura di vendita in suo danno della quota da lui sottoscritta, vendita della quale costituisce il presupposto indispensabile”). Si ritiene, inoltre, che il termine di trenta giorni possa essere ampliato ma non ridotto.

Una volta scaduto tale termine, al socio moroso è inibito il diritto di concorrere all'assunzione delle decisioni assembleari. La giurisprudenza ha affermato che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci anche nel caso in cui non sia destinatario di uno specifico atto di costituzione in mora o della diffida ad eseguire il pagamento entro trenta giorni (cfr. Cass. 15 gennaio 105, n. 585). Se gli amministratori decidono per la vendita della quota, quest'ultima deve essere offerta preventivamente a tutti gli altri soci in proporzione alle singole partecipazioni; ora, qualora uno o più soci non accettino e non vi sia nessuna previsione in merito da parte dell'atto costitutivo, l'inoptato, anche se è permessa la vendita al pubblico incanto, si ritiene debba essere in primo luogo offerto ai soci che abbiano accettato l'offerta. Inoltre, l'atto costitutivo può prevedere che l'offerta sia rivolta nei confronti di terzi in luogo dei soci, ovvero a questi ultimi ma in maniera non proporzionale rispetto all'entità delle rispettive partecipazioni al capitale.

Il riferimento all'“ultimo bilancio” approvato, quale criterio di determinazione del valore fisso a cui la quota va (prima offerta ai soci e poi) venduta all'incanto, e non a quello dell'ultimo esercizio, concede la possibilità di redigere un apposito bilancio infrannuale. Una recente pronuncia del Tribunale di Milano, Sez. Specializzata in materia di imprese, ha riconosciuto la legittimazione del socio moroso ad impugnare una delibera di approvazione del bilancio sociale in quanto, essendo egli tuttora parte della compagine societaria, conserva il diritto di controllo sugli affari sociali e pertanto è titolare del legittimo interesse a promuovere l’azione ove ritenga violati i principi contabili (Trib. Milano22 dicembre 2022).

Non essendoci una regolamentazione specifica, si ritiene inoltre che l'(eventuale) esclusione del socio moroso produca gli effetti ordinari degli atti recettizi e che contro di essa il socio possa agire in giudizio attraverso l'ordinaria azione di accertamento di carenza dei presupposti di legge ai fini dell'assunzione della delibera di esclusione e, pertanto, la sua impugnazione per chiederne l'annullamento (Trib. Torino 29 marzo 2022). Ad essa accompagnandosi altresì, in via preliminare, la richiesta di sospensione di efficacia della medesima, salva la possibilità di agire immediatamente in sede cautelare ai fini di ottenere un provvedimento inibitorio della predetta efficacia ex art. 700 c.p.c. Così come recentemente disposto dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di società, nel caso di mora del socio nell'esecuzione dei versamenti, dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea nel corso della vita della società, il socio non può essere escluso, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società; pertanto, ferma la permanenza del socio in società per la quota già posseduta, l'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall'aumento non onorato, fatto salvo solo il caso in cui lo statuto preveda l'indivisibilità della quota (Cass. 21 gennaio 2020, n. 1185).

Inoltre, la giurisprudenza di merito ha chiarito che “La disciplina di cui all'art. 2466 cod. civ. in tema di mancata esecuzione dei conferimenti è applicabile anche ai conferimenti d'opera, per cui non è condivisibile la tesi secondo la quale l'esecuzione del conferimento avverrebbe con la sola assunzione della corrispondente obbligazione e non con l'adempimento. Al contrario, proprio il principio di effettività del capitale sociale implica che la mera assunzione dell'obbligazione non sia sufficiente ai fini dell'esecuzione del conferimento (diversamente, si aprirebbe la strada ad un totale "annacquamento" del capitale sociale), essendo, invece, necessari sia lo svolgimento, fino al termine previsto, dell'attività promessa sia, sotto altro profilo, la prestazione della garanzia e la sua costante operatività; il socio che non assicura la permanenza di entrambe le prestazioni idonee a liberare la quota diventa dunque moroso con la conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 2466 cod. civ.” (Trib. Roma 3 settembre 2020, n. 11887).

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