Statuto con diritti particolari relativi alla nomina di organi socialiInquadramentoL'art. 2468, comma 3, c.c. fa salva, per l'atto costitutivo di s.r.l., la possibilità di attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti “l'amministrazione della società” o la distribuzione degli utili”. È evidente l'utilità dello strumento in funzione del rilievo personale del singolo socio cui i diritti particolari devono essere attribuiti e la cui sussistenza si traduce anche in un rilievo corporativo (cfr. art. 2468, comma 4, c.c. e 2473 c.c.). FormulaTitolo II - Capitale sociale, partecipazioni e finanziamenti Articolo .... .... Capitale sociale Il capitale sociale è fissato in Euro .... ( ....), ed è suddiviso in quote a sensi di legge. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di altri beni anche immateriali, nel rispetto delle norme di legge. Il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione e valorizzazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, nel rispetto delle condizioni previste dal Codice civile. I diritti sociali, salvo quanto infra specificatamente previsto al successivo art. .... spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, effettuabili anche non in denaro come sopra detto, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite e contemporaneo aumento al minimo di legge (art. 2482-ter c.c.); in tale circostanza spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473, comma 1, c.c.. In caso di mancata esecuzione dei conferimenti (art. 2466, comma 2, c.c.) e in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota può essere venduta all'incanto. .... Quote di partecipazione e diritti dei soci Le quote di partecipazione sono indivisibili. Le quote possono essere oggetto di intestazione fiduciaria esclusivamente in capo a società operanti ai sensi della legge n. 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni. In tali casi, i soci prendono atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante al quale solo, pertanto, saranno imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità discendenti da tale esercizio. I soci che non partecipano all'amministrazione (se vi siano) (ovvero i soci signori ....) .... hanno ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2468, comma 3, c.c. il diritto di: - nominare l'Amministratore unico; ovvero - nominare la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo; ovvero - nominare il presidente del consiglio di amministrazione; ovvero - nominare il Sindaco unico; ovvero - nominare la maggioranza o anche tutti i sindaci nel caso in cui la società conformemente alle norme del presente statuto faccia ricorso ad organo di controllo collegiale. CommentoL'opinione oramai prevalente considera che i diritti particolari sia di carattere amministrativo che di tenore patrimoniale possano cumularsi. Parimenti, l'opinione prevalente è propensa per una lettura estensiva della norma non potendosi fare a meno di rilevare che i diritti riguardanti l'amministrazione della società come quelli relativi agli utili della stessa rappresentino – nel linguaggio legislativo – solo la designazione dei prototipi dei diritti particolari riconoscibili a singoli soci. Non va nemmeno trascurata la regola generale (cfr. art. 2468 c.c.) secondo la quale l'introduzione e la modifica di clausole che contengano diritti particolari a favore di uno o alcuni soci esige l'unanimità dei consensi. Per i diritti particolari relativi alla nomina di organi sociali, in particolare, si veda la Massima n. I.I.12 del Consiglio Notarile del Triveneto. |