Clausola con particolare diritto di priorità

Giuseppe Trimarchi

Inquadramento

L'art. 2468, comma 3 c.c. fa salva, per l'atto costitutivo di s.r.l., la possibilità di attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti “l'amministrazione della società” o “ la distribuzione degli utili” . E' evidente l'utilità dello strumento in funzione del rilievo personale del singolo socio cui i diritti particolari devono essere attribuiti e la cui sussistenza si traduce anche in un rilievo corporativo ( cfr. 2468 , comma 4 c.c. e 2473 c.c.) .

Formula

I soci che non partecipano all'amministrazione (se vi siano) (ovvero i soci…) … hanno ai sensi e per gli effetti dell'art. 2468 comma terzo c.c. il diritto di partecipare alla distribuzione degli utili mercè il riconoscimento prioritario di una quota pari al …% dell'utile di esercizio risultante dal bilancio approvato, fermo restando che i medesimi parteciperanno alla distribuzione dell'utile residuo in uno agli altri soci, e quindi, tutti sul detto residuo, in proporzione alle partecipazioni sociali da ciascuno vantate.

Il suindicato diritto particolare è attribuito subordinatamente all'approvazione della delibera del bilancio dell'esercizio cui l'utile sia riferibile e della delibera distribuzione dell'utile stesso.

Commento

L'art. 2468 c.c. consente un'ampia nozione del diritto particolare agli utili con il solo limite, si ritiene, del patto leonino che includerebbe l'ampio spettro delle clausole imperniate su diritti da misurarsi sul “fatturato” (perché escluderebbe il socio dalla partecipazione alle perdite.

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