Statuto con diritti particolari relativi agli utiliInquadramentoL'art. 2468, comma 3, c.c. fa salva, per l'atto costitutivo di s.r.l., la possibilità di attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti “l'amministrazione della società” o “ la distribuzione degli utili”. È evidente l'utilità dello strumento in funzione del rilievo personale del singolo socio cui i diritti particolari devono essere attribuiti e la cui sussistenza si traduce anche in un rilievo corporativo (cfr. art. 2468, comma 4, c.c. e 2473 c.c.). FormulaQuote di partecipazione e diritti dei soci Le quote di partecipazione sono indivisibili. Le quote possono essere oggetto di intestazione fiduciaria esclusivamente in capo a società operanti ai sensi della l. n. 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni. In tali casi, i soci prendono atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante al quale solo, pertanto, saranno imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità discendenti da tale esercizio. I soci che non partecipano all'amministrazione (se vi siano) (ovvero i soci ....) .... hanno ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2468, comma terzo, c.c. il diritto di partecipare alla distribuzione agli utili di esercizio in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni sociali e più precisamente indipendente dalla quota dai medesimi posseduta, agli stessi, finché soci, va riconosciuto il diritto agli utili nelle seguenti misure: - il ....% al socio .... - il ....% al socio .... Il suindicato diritto particolare è attribuito subordinatamente all'approvazione della delibera di bilancio dell'esercizio cui l'utile sia riferibile ma indipendentemente dall'approvazione della delibera distribuzione dell'utile stesso. In tal caso l'organo amministrativo dovrà corrispondere al titolare del diritto particolare la suddetta quota entro e non oltre gg .... dalla richiesta scritta che il titolare ne faccia, la quale indicherà anche le modalità corresponsione delle somme. I diritti non esercitati si prescrivono in anni cinque dal giorno in cui il diritto fosse stato esercitabile e le relative somme restano acquisite al patrimonio sociale. In caso di mancata delibera di distribuzione degli utili l'organo amministrativo avrà cura di appostare nel bilancio una riserva pari all'utile dell'esercizio al netto della quota spettante al socio a mente del presente articolo da considerarsi riserva disponibile da utile destinata a tutti i soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta ad eccezione che dei titolari dei diritti particolari. Tale riserva gioverà come sopra sia in caso ne venga deliberata la distribuzione, che nel caso di aumento gratuito del capitale sociale che comporti l'utilizzo di detta riserva [1] . [1]Previsione, quest'ultima, non del tutto pacifica. CommentoSi ritengono legittime le clausole contenenti diritti particolari sugli utili (non deliberati) come pure sui dividendi (ossia sugli utili per i quali sia intervenuta la delibera di distribuzione) ancorché come si vedrà si renda necessario differenziare le ipotesi in ordine alle diverse conseguenze che le fattispecie risultano avere sulla complessiva disciplina e gestione del netto patrimoniale. Si ritengono, invece, illegittime le clausole che contengano diritti particolari agli utili nel senso di prevederne distribuzione automatica. |