Statuto con diritti particolari relativi a postergazione (assoluta) nelle perdite

Giuseppe Trimarchi

Inquadramento

L'art. 2468, comma 3, c.c. fa salva, per l'atto costitutivo di s.r.l., la possibilità di attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti “l'amministrazione della società” o “ la distribuzione degli utili”. È evidente l'utilità dello strumento in funzione del rilievo personale del singolo socio cui i diritti particolari devono essere attribuiti e la cui sussistenza si traduce anche in un rilievo corporativo (cfr. art. 2468, comma 4, c.c. e 2473 c.c.).

Formula

.... Quote di partecipazione e diritti dei soci

Le quote di partecipazione sono indivisibili.

Le quote possono essere oggetto di intestazione fiduciaria esclusivamente in capo a società operanti ai sensi della l. n. 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni. In tali casi, i soci prendono atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante al quale solo, pertanto, saranno imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità discendenti da tale esercizio.

I soci .... hanno ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2468, comma terzo, c.c. il diritto di vedersi ridotta la propria partecipazione sociale per effetto delle perdite, tanto nelle fattispecie di cui all'articolo 2482-bis c.c. che in quelle di cui all'articolo 2482-ter c.c., solo dopo che la perdita risultante dal bilancio e\o dalla situazione patrimoniale prescritta dalla legge, abbia ridotto ed eroso, proporzionalmente le altre partecipazioni sociali, restando inteso che la perdita così residua colpirà proporzionalmente le partecipazioni dei soci postergati.

Commento

Per quanto concerne il diritto particolare consistente nella postergazione nelle perdite, si ritiene preferibilmente che vada commisurato innanzitutto al patto leonino, con esclusione dunque, di una clausola che renda possibile che uno o più soci non partecipino alle perdite. In sé, comunque, la clausola di postergazione, correttamente intesa non declina tale rischio ponendosi, appunto, la postergazione come tecnica di partecipazione diversa, successiva o differita alle perdite e non come esclusione neppure potenziale dei soci che ne beneficino. Piuttosto la sua legittimità, nelle s.r.l. andrebbe rapportata con la previsione dell'articolo 2384-quater c.c.

A tale riguardo molta dottrina e la prassi notarile (si vedano sul punto Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 40, Comitato Triveneto dei Notai I.G. 24) riconoscono la piena legittimità della clausola in quanto il diritto di cui all'articolo 2482-quater è diritto patrimoniale disponibile, pur sempre espressione del principio della parità di trattamento.

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