Il diritto particolare di riscattoInquadramentoL'art. 2468, comma 3, c.c. fa salva, per l'atto costitutivo di s.r.l., la possibilità di attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti “l'amministrazione della società” o “ la distribuzione degli utili”. È evidente l'utilità dello strumento in funzione del rilievo personale del singolo socio cui i diritti particolari devono essere attribuiti e la cui sussistenza si traduce anche in un rilievo corporativo (cfr. art. 2468, comma 4, c.c. e 2473 c.c.). FormulaLe quote di partecipazione sono indivisibili. Le quote possono essere oggetto di intestazione fiduciaria esclusivamente in capo a società operanti ai sensi della l. n. 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni. In tali casi, i soci prendono atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante al quale solo, pertanto, saranno imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità discendenti da tale esercizio. I soci ....hanno ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2468, comma terzo, c.c. il diritto di riscattare le quote di tutti gli altri soci proporzionalmente (oppure dei soci ...., ovvero dei soci che siano titolari di una partecipazione superiore al ....% del capitale sociale ed unicamente per l'eccedenza al detto ....% del capitale sociale) nelle seguenti ipotesi: (Indicare i presupposti di fatto ed eventualmente di tempo in cui il riscatto deve essere esercitato). Il riscatto si esercita con dichiarazione che produce effetto quando giunga a conoscenza del destinatario. A tal fine la comunicazione si presume conosciuta quando risulti consegnata la raccomandata A.R. contenente la dichiarazione di riscatto o ricevuta la PEC avente detto contenuto. La comunicazione deve, a pena di inefficacia contenere il giorno, l'ora ed il luogo ove il convocato deve presentarsi al fine di consentire alla regolarizzazione del trasferimento in funzione della necessaria pubblicità nel competente Registro delle Imprese espressamente prevedendosi che in mancanza di potrà provvedervi direttamente il riscattante con dichiarazione unilaterale autenticata o ricevuta da notaio dovendosi intendere a questo fine, altresì, la presente clausola quale costituzione ed attribuzione di tutti i necessari poteri per rendere detta dichiarazione anche in nome e per conto del riscattato. In ogni caso ai soci riscattati compete il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione riscattata in proporzione del patrimonio sociale. Detto diritto è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c.. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di riscatto deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. CommentoSecondo la Massima 153 del Consiglio Notarile di Milano sono “legittime le clausole statutarie che attribuiscono ai soci .... il diritto di riscattare in tutto o in parte le partecipazioni di altri soci, al ricorrere di determinati presupposti o durante determinati periodi di tempo, ferma restando l'applicabilità della regola della equa valorizzazione delle partecipazioni sociali prevista nei casi di recesso legale (art. 2473, comma 3, c.c.)”. |