Clausola di mancata restituzione degli apportiInquadramentoL'art. 2346 ult. comma c.c. dispone che “Resta ferma la possibilità che la società a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione”. Si deve condividere l'idea secondo cui la funzione principale degli strumenti finanziari sia quella di assolvere alle necessità dei cd. “conferimenti atipici”. Si ritiene condivisibilmente che, a fronte dell'assegnazione degli strumenti finanziari, possa essere conferito quanto non può (nelle s.p.a) formare oggetto di conferimento a capitale. Si tratta di una categoria intermedia tra azioni ed obbligazioni da cui comunque lo strumento finanziario differisce, dato che, in quest'ultimo il rimborso non è affatto essenziale. Per questo è del tutto lecito la previsione di strumenti finanziari per i quali non sia prevista la restituzione del capitale. Formula(Da inserire a seconda delle necessità nelle clausole relative tanto a strumenti finanziari partecipativi che non partecipativi) Alla scadenza del termine di durata del rapporto originato dall'emissione e sottoscrizione dello strumento finanziario di cui al presente articolo e così quindi a tutto il ...., il rapporto derivante dalla sottoscrizione dello strumento finanziario dovrà considerarsi definitivamente cessato senza che al titolare derivi alcun ulteriore diritto, ragione nè azione fermo quanto maturato sino alla scadenza. CommentoGli strumenti finanziari, secondo la Massima 164 del Consiglio Notarile di Milano, possono o meno essere caratterizzati dall'obbligo del rimborso “dell'apporto” e, segnatamente: “Nel primo caso, l'obbligo di restituzione comporta l'iscrizione di una voce di debito nel passivo dello stato patrimoniale; nel secondo caso, invece, l'apporto comporta l'iscrizione di una riserva nel patrimonio netto della società nella misura in cui esso sia iscrivibile nell'attivo dello stato patrimoniale o nella misura della riduzione del passivo reale.” Inoltre: “Salva diversa disposizione contenuta nello statuto o nel regolamento degli strumenti finanziari partecipativi allegato allo statuto, i diritti patrimoniali spettanti agli strumenti finanziari privi di diritto al rimborso del valore dell'apporto non dipendono dall'esistenza e dalla permanenza in essere della riserva costituitasi a fronte dell'apporto.” |