Rinunzia a finanziamento

Giuseppe Trimarchi

Inquadramento

L'apporto dei soci alla società può configurarsi come definitiva attribuzione al patrimonio della stessa (c.d. conferimento a patrimonio) oppure come finanziamento (secondo la regola del mutuo), con relativo obbligo di restituzione a carico della società. In virtù della regola dettata dall'art. 2467 c.c., il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Formula

Spett.le Società …… Via …

Oggetto: rinunzia a finanziamento soci

Il sottoscritto ………. socio di codesta spett.le società comunica, con la presente, di rinunziare al diritto di restituzione del finanziamento dal sottoscritto erogato favore della società in data ……. a mezzo di bonifico bancario su IBAN …. il ……

Luogo data ………

Firma ……

Commento

Al pari di qualsiasi diritto patrimoniale, essendone certa la piena disponibilità, il diritto al rimborso del finanziamento è rinunziabile. La rinunzia non è “indolore” fiscalmente per la società dato che dal 2016 è disposto che essa determini una sopravvenienza tassabile in capo alla società (a prescindere dal transito a conto economico) per la quota eccedente il costo fiscalmente riconosciuto del credito in capo al socio, da attestare con apposito atto di notorietà.

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