Dimissioni del rappresentante comune degli obbligazionisti per intervenuta incompatibilitàInquadramentoI prestiti obbligazionari emessi da una società per azioni (a differenza di quelli di Stato e degli enti pubblici) si caratterizzano per la previsione legale di una specifica organizzazione di gruppo articolata in due organi a sé stanti: l'assemblea e il rappresentante comune (cfr. artt. 2415 - 2418 c.c.). L'assemblea degli obbligazionisti delibera sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune, sulle modificazioni e sulle condizioni del prestito, sulle proposte di amministrazione controllata e di concordato preventivo e fallimentare, sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie all'interesse comune, nonché sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti (ex art. 2415 c.c.). In merito alle modificazioni delle condizioni del prestito, l'assemblea è competente a deliberare, in generale, su qualsiasi modalità del prestito, sempre che la modifica sia giustificata da un oggettivo contesto sociale che, come tale, renda necessaria la modifica del prestito ai fini di tutelare la categoria degli obbligazionisti. Si pensi alla deliberazione di prolungamento della durata del prestito obbligazionario ovvero a quella di sospensione temporanea del pagamento di interessi. Le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti sono iscritte nel registro delle imprese da parte del notaio che redige il verbale e sono trascritte nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tenuto a cura del rappresentante comune. La figura del rappresentante comune degli obbligazionisti (nominato dall'assemblea e, in difetto, dal tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o di uno o più amministratori) assurge a diverse funzioni a tutela della categoria. Difatti egli - una volta nominato ed iscritto il relativo atto di nomina nel registro delle imprese - tutela gli interessi degli obbligazionisti sia nei confronti della società, sia nei confronti dei terzi, attraverso: i) l'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli obbligazionisti; ii) l'assistenza alle operazioni per la c.d. “estinzione a sorteggio” delle obbligazioni (le quali, in difetto di sua presenza, sono nulle); iii) il presenziare all'assemblea dei soci; iv) l'esame del libro delle obbligazioni e quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci; v) il possesso della rappresentanza processuale degli obbligazionisti, anche nelle procedure concorsuali. Ancorché gli obbligazionisti siano assoggettati ad un'organizzazione di gruppo, ciò non vuol dire che non possano proporre azioni individuali. Difatti la proposizione di azioni individuali è sempre possibile, salvo che esse “siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 2415” (cfr. art. 2419 c.c.). Quindi la proposizione di azioni individuali sarà preclusa solamente quando il loro accoglimento comporterebbe risultati in contrasto con l'organizzazione posta a tutela degli interessi di categoria. Negli altri casi le azioni individuali saranno sempre dai singoli obbligazionisti esperibili, a maggior ragione se volte a reprimere comportamenti della società interessanti per l'intero lo stesso prestito obbligazionario, così legittimando un'azione di gruppo. FormulaNome … Cognome … via/Piazza … , n. … C.A.P. … Città … Raccomandata A.R. Spett. le “ … s.p.a.”, via/Piazza … , n. … C.A.P. … Città … OGGETTO: LETTERA DI DIMISSIONI PER INTERVENUTA INCOMPATIBILITÀ Egregi Signori, Il sottoscritto sig. … (C.F. … ), nato a … , il … , residente in … , via/Piazza … , n. … nella sua qualità di rappresentante comune degli obbligazionisti della società “ … s.p.a.” (C.F. … e P. I. … ), con sede legale in … , alla via/Piazza … , n. … , nominato dalla assemblea degli obbligazionisti in data … [oppure: giusto provvedimento di nomina del Tribunale di … in data … , in forza di apposita domanda di nomina del … ], con la presente comunica le sue dimissioni irrevocabili dalla predetta carica di rappresentante comune degli obbligazionisti., per intervenuta incompatibilità con l'esercizio della carica a causa … [indicare specificamente le circostanze che hanno concretizzato la situazione di conflitto di interesse in questione]. Dichiaro che nulla ho da pretendere dalla società, fatte salve le competenze maturate fino ad oggi e non ancora liquidate. Cordialmente. Luogo … , data … Firma … CommentoTutte le attribuzioni del rappresentante comune, sia se previste dall'art. 2418 c.c., sia quelle derivanti da particolari disposizioni di legge, devono rispondere agli esclusivi interessi degli obbligazionisti. Il rappresentante comune è organo propulsivo dell'assemblea (art. 2415, comma 2, c.c.), si occupa della tenuta del relativo libro delle adunanze e delle deliberazioni e provvede all'esecuzione delle deliberazioni. Tuttavia, non gli è riconosciuto il potere di impugnare le delibere delle assemblee dei soci e nemmeno quello di assistere alle riunioni degli altri organi della società, nonché quello di esaminare altri libri sociali. Il rappresentante comune, non è solo l'organo esecutivo delle decisioni assembleari, ma ad esso deve essere riconosciuta una sfera autonoma di iniziativa riguardo all'attuazione della funzione di tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti nei confronti della società. Egli non potrà assumere iniziative che comportino una modifica sostanziale delle originarie (e, deliberate) condizioni del prestito, senza che vi sia una preventiva deliberazione assembleare in tale senso. Sicché, rispetto al modello legale, può dirsi esistete una competenza concorrente tra assemblea e rappresentante comune degli obbligazionisti, posto che quest'ultimo rimane sempre vincolato dalle determinazioni deliberate dalla prima. Insomma, in tutti i contesti internazionali, i rapporti tra emittente e obbligazionisti sono normalmente mediati da un soggetto indipendente rispetto alla società, il quale assurge allo specifico ruolo di interlocutore necessario della stessa in luogo dei singoli obbligazionisti. Ogni volta che sarà necessario instaurare un dialogo con gli obbligazionisti, la società emittente si rivolgerà infatti a tale soggetto. Inoltre, nella vigenza del prestito è esigenza irrinunciabile da parte della società quella di “relazionarsi” ad un unico interlocutore in ordine a tutti gli adempimenti necessari alla prosecuzione dei rapporti obbligatori, come, ad esempio, l'invio di informazioni relative ai contratti di finanziamento stipulati ovvero la consegna della documentazione contabile. Allo stesso modo, un'eventuale proposta di modifica delle condizioni del prestito obbligazionario condizionata al preventivo consenso degli obbligazionisti, prima ancora di essere sottoposta all'esame della relativa assemblea, viene preventivamente negoziata e concordata con lo stesso rappresentante comune, soggetto capace di interpretare e valutare, per conto degli obbligazionisti la convenienza delle proposte formulate e la loro coerenza con le disposizioni contrattuali. È chiaro allora quanto la nomina del rappresentante comune ed il consecutivo svolgimento dei delicati compiti ad esso spettanti costituisce un preciso interesse, sia degli obbligazionisti che della stessa società emittente. Pertanto, tale soggetto, svolgendo un delicatissimo ruolo di raccordo tra esigenze dell'emittente e necessità di protezione degli obbligazionisti, deve godere della più totale fiducia da parte di ambedue le parti. Difatti, se il rappresentante comune non adempie al proprio mandato, nell'esclusivo interesse comune degli obbligazionisti, con la diligenza del mandatario (stante il vuoto normativo in merito, è pacifica in dottrina l'applicazione, anche nei confronti del rappresentane comune degli obbligazionisti degli artt. 18 e 22 c.c. dettati in tema di associazioni), egli può essere revocato dall'assemblea (peraltro, anche senza giusta causa, salvo, in tal caso, il diritto al risarcimento del danno). In tale ottica la giurisprudenza ha infatti chiarito che “il rappresentante degli obbligazionisti è organo che la legge impone di istituire, ma non è essenziale, in generale e sempre, per il funzionamento dell'assemblea degli obbligazionisti; né in particolare la mancanza del rappresentante vizia di per s ogni e qualsiasi decisione dell'assemblea sul versante deliberativo o su quello esecutivo; può solo produrre l'annullamento di specifiche deliberazioni assunte a causa del mancato apporto informativo, connaturato alla funzione del predetto rappresentante nell'assemblea degli obbligazionisti e non espletato in contrasto con l'interesse collettivo degli obbligazionisti” (così App. Milano, 17 novembre 1998). Pertanto, ogni volta che il rappresentante comune si trovi, nell'espletamento della propria carica, in conflitto d'interessi con la generalità degli obbligazionisti, questi dovrà immediatamente rilevare il sopraggiunto impedimento all'esecuzione del proprio mandato (triennale) e proporre all'assembla dei soci apposita lettera di dimissioni |