Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionistiInquadramentoL e deliberazion i adottat e da ll'assemblea degli obbligazionisti, se invalide, possono essere impugnate dinnanzi al Tribunale nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio con il rappresentante comune degli obbligazionisti. Ai fini della disciplina delle impugnazioni, la legge rinvia al regime previsto per l'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e, segnatamente, all'art. 2377 c.c . con riguardo all'annullabilità e all'art. 2379 c.c. relativamente alla nullità. FormulaTRIBUNALE DI … RICORSO PER LA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI OBBLIGAZIONISTI EX ART. 2417 C.C. * * * Il sottoscritto Sig. … , (C.F. … ), nato il … a … , residente in … , Via … , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in … , Via … oppure i sottoscritti Sig. … (C.F. … ), nato il … a … , residente in … , Via … , e Sig. … (C.F. … ), nato il … a … , residente in … , Via … , elettivamente domiciliati presso il suo studio in … , Via … PREMESSO CHE - la società … S.p.A., è una società di diritto italiano, con sede legale in … , Via … , iscritta presso il Registro delle Imprese di … , REA … , C.F. e P.I. … , con capitale sociale pari a … (di seguito la “Società”); - il Consiglio di Amministrazione della Società, in data … ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario per complessivi Euro … risultante da atto pubblico redatto dal Notaio dott. … , registrato presso il registro delle imprese in data … ; - il sottoscritto Sig. … è obbligazionista verso la Società … e possessore di un numero di obbligazioni pari a … per complessivi Euro … emesse dalla Società; oppure - i sottoscritti Sig. … e Sig. … , sono componenti del Consiglio di Amministrazione della Società; - ad oggi, l'assemblea degli obbligazionisti non ha ancora provveduto alla nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti; CHIEDE a codesto Ill.mo Tribunale di nominare con decreto ai sensi dell'art. 2417, comma 2, c.c. il rappresentante comune degli obbligazionisti in relazione al prestito obbligazionario suindicato e deliberato in data … . Luogo e data … Il Sig. … OPPURE Il Sig. … Il Sig. … CommentoIntroduzione L'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti è l'atto con il quale i soggetti legittimati possono ricorrere dinnanzi al Tribunale per fare valere l'invalidità delle delibere assunte dall'organo deputato alla tutela degli interessi dei sottoscrittori. L'assemblea degli obbligazionisti costituisce l'organo, unitamente al rappresentante comune degli obbligazionisti, in cui si articola l'organizzazione dei sottoscrittori. La costituzione dell'assemblea degli obbligazionisti risponde a una duplice finalità: da un lato, garantisce la tutela degli interessi comuni della categoria nei confronti della società, dall'altro, permette di ottenere agevolmente, tramite il voto a maggioranza degli obbligazionisti, le modifiche alle condizioni del prestito, senza che la società debba ottenere il consenso dai singoli. L'art. 2416 c.c. individua le cause di invalidità delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti mediante il rinvio agli art. 2377 e 2379 c.c. riguardanti, rispettivamente, le delibere annullabili e nulle dell'assemblea dei soci. Ne deriva che: sono affette da annullabilità le delibere non conformi alla legge o allo statuto, ad esempio, le deliberazioni affette da vizi procedimentali, ad eccezione delle ipotesi di mancata convocazione dell'assemblea e di mancata verbalizzazione della delibera, in quanto riconducibili alla disciplina della nullità ex art. 2379 c.c.; la nullità, invece, ricorre in tre ipotesi tassative previste dall'art. 2379 c.c. e, nello specifico, si tratta della mancata convocazione dell'assemblea, mancanza del verbale, impossibilità o illiceità dell'oggetto. Quanto al procedimento per l'impugnazione, la norma, al contrario del testo normativo previgente, non richiama l'art. 2378 c.c. che disciplina il procedimento d'impugnazione delle delibere assembleari. Legittimazione attiva Con riguardo all'impugnazione delle deliberazioni annullabili, anche ai fini della legittimazione attiva, occorre fare riferimento alle indicazioni contenute nell'art. 2377 c.c., con l'ulteriore precisazione da parte dell'art. 2416 c.c. che le percentuali ivi indicate vanno calcolate con riferimento all'ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati. Ne consegue che, in primo luogo, soggetti legittimati all'impugnazione delle delibere dell'assemblea degli obbligazionisti sono gli obbligazionisti assenti, dissenzienti o astenuti. Si discute se l'impugnativa possa essere proposta anche dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dai sindaci della società. In secondo luogo, la delibera può essere impugnata dai soli obbligazionisti che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del prestito obbligazionario, qualora si tratti di società quotate in mercati regolamentati, negli altri casi è richiesto, invece, il cinque per cento. Lo statuto può ridurre o escludere le percentuali indicate. L'attore deve dimostrare di essere possessore del numero di obbligazioni richiesto dalla legge. In caso di nullità della deliberazione la legittimazione all'impugnazione è in capo a chiunque vi abbia interesse. Competenza Ai sensi dell'art. 2416, comma 2, c.c. l'azione è proponibile dinnanzi al Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede, in contraddittorio con il rappresentante comune. Si è posta la questione di cosa accada nell'ipotesi in cui il rappresentante comune non sia stato nominato e venga impugnata una deliberazione dell'assemblea degli obbligazionisti. Al riguardo la giurisprudenza ha escluso che in caso di mancanza del rappresentante comune la società debitrice possa considerarsi legittimata passiva in sua sostituzione; le impugnazioni potrebbero, invece, essere proposte nei confronti degli obbligazionisti medesimi. Nel caso in cui la nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti venga fatta dopo l'assunzione di una deliberazione da parte dell'assemblea di questi ultimi, il termine per impugnarla decorre dalla data della sua assunzione e non da quella della nomina del rappresentante predetto. Termini Il termine per impugnare la deliberazione annullabile è di novanta giorni ai sensi dell'art. 2377, comma 6, c.c. e decorre dalla data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese. La deliberazione nulla può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese, mentre possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili. |