Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionistiInquadramento
Le deliberazioni adottate dall'assemblea degli obbligazionisti, se invalide (nulle o annullabili), sono impugnabili, ai sensi dell’art. 2416, 2°comma, c.c. dinnanzi al tribunale nella cui giurisdizione la società ha sede. L’impugnazione deve essere proposta nel contraddittorio con il rappresentante degli obbligazionisti. Ai fini della disciplina applicabile, l’art. 2416, 1°comma, c.c. rinvia espressamente al regime previsto per l'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea dei soci di società per azioni e, segnatamente, all'art. 2377 c.c. per i casi di annullabilità delle deliberazioni e all'art. 2379 c.c. per i casi di nullità. FormulaTRIBUNALE DI … SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA ATTO DI CITAZIONE nell’interesse di Sig. … , (C.F. … ), nato il … a … , residente in … , Via … , rappresentato/a e difeso/a, in forza della procura allegata al presente atto, dall’avv. … (c.f. …) del foro di … ed elettivamente domiciliata/o presso il suo studio, in …, via della … n. … (per notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento si indica l’indirizzo PEC …) - attrice/attore - Contro La società … (c.f. e p.iva …), con sede in …, in persona del legale rappresentante pro-tempore -convenuta- Il sig. …, nato a […], il […], residente a […], via […], n. […], c.f. […], in qualità di rappresentante comune degli obbligazionisti -convenuto- Oggetto: impugnazione della deliberazione assunta dall’assemblea degli obbligazionisti della società … in data … IN FATTO - in data … l’assemblea degli obbligazionisti della società … ha approvato la delibera in forza della quale … [descrivere contenuto della delibera impugnata]; - il sig. … possiede un numero di obbligazioni emesse dalla società pari a complessivi € … IN DIRITTO La deliberazione oggetto della presente impugnazione è nulla e/o annullabile per le seguenti ragioni … [specificare le ragioni di nullità ex art. 2379 c.c. e/ annullabilità ex art. 2377 c.c. della delibera]; Per tutto quanto esposto in fatto e in diritto, il/i sig/sig.ri. …, come sopra rappresentato/i e difeso/i, CITA La Società … (C.F. e p.iva …), con sede in …, in persona del legale rappresentante pro-tempore … e il sig. (C.F…), nato a …, il … e residente a …, in qualità di rappresentante comune degli obbligazionisti della Società, a comparire dinanzi al Tribunale di ...., Sezione Specializzata in materia di Impresa, all'udienza del ..., ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 cod. proc. civ., nonché con l’espresso avvertimento che la tardiva costituzione implica le decadenze di cui agli artt. 38e 167 cod. proc. civ., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 cod. proc. civ. o da leggi speciali, che in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così giudicare: - accertare e dichiarare l’inesistenza, nullità, annullabilità e/o inefficacia della deliberazione dell’assemblea degli obbligazionisti in data … ai sensi degli artt. 2416, 2377e 2379 c.c. per le ragioni esposte in narrativa, con ogni e conseguente effetto; - con vittoria di onorari e spese del presente giudizio, spese generali, IVA e CPA. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad € … e, pertanto, il contributo unificato dovuto è pari ad .... € .... Si depositano i seguenti documenti: … Luogo e data … Avv. … Il Sig. … CommentoIntroduzione L'assemblea degli obbligazionisti costituisce l'organo, unitamente al rappresentante comune degli obbligazionisti, in cui si articola l'organizzazione dei sottoscrittori. La costituzione dell'assemblea degli obbligazionisti risponde a una duplice finalità: da un lato, garantisce la tutela degli interessi comuni della categoria nei confronti della società, dall'altro, permette di ottenere agevolmente, tramite il voto preso a maggioranza, le modifiche alle condizioni del prestito, senza che la società debba ottenere il consenso dai singoli. L’invalidità delle delibere dell’assemblea degli obbligazionisti L’art. 2416 c.c. disciplina il regime di impugnazione delle delibere adottate dall’assemblea degli obbligazionisti, rinviando all’intera disciplina dettata per le delibere nulle e annullabili assunte dall’assemblea degli obbligazionisti (ex artt. 2377e 2379 c.c.) Ne deriva che sono annullabili le delibere non conformi alla legge o allo statuto, ad esempio, le deliberazioni affette da vizi procedimentali, ad eccezione delle ipotesi di mancata convocazione dell'assemblea e di mancata verbalizzazione della delibera, in quanto riconducibili alla disciplina della nullità ex art. 2379 c.c. La nullità della deliberazione, invece, ricorre in tre ipotesi tassative previste dall'art. 2379 c.c. e, nello specifico, si tratta della mancata convocazione dell'assemblea, della mancanza del verbale, dell’impossibilità o illiceità dell'oggetto. È ammessa l’impugnazione della delibera degli obbligazionisti per abuso della maggioranza (vizio che legittima l’annullabilità della delibera). Quanto al procedimento per l'impugnazione, l’art. 2416 c.c. non richiama l'art. 2378 c.c. che disciplina il procedimento d'impugnazione delle delibere assembleari. Ciononostante, la dottrina sembra orientata ad applicare in via analogica tale ultima disposizione al procedimento di impugnativa di deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, in forza dell’ampio e generale richiamo alle norme sulla nullità e annullabilità delle delibere dell’assemblea dei soci di s.p.a. Legittimazione attiva La legittimazione attiva ad impugnare spetta, ai sensi dell'art. 2377 c.c., richiamato dall'art. 2416 c.c., (i) nel caso di obbligazioni quotate, agli obbligazionisti (assenti, dissenzienti o astenuti) che detengono almeno l'uno per mille delle obbligazioni emesse e non estinte e (ii) nel caso di obbligazioni non quotate, a tanti obbligazionisti che detengano almeno il 5% delle obbligazioni emesse e non estinte. Lo statuto può ridurre o escludere le percentuali indicate. Nei casi di annullabilità, la legittimazione attiva, per contro, non spetta agli amministratori e sindaci della società emittente in quanto terzi rispetto all'assemblea degli obbligazionisti; la legittimazione attiva non spetta nemmeno al rappresentante comune degli obbligazionisti. In caso di nullità della deliberazione la legittimazione attiva spetta a chiunque vi abbia interesse e il vizio di nullità può essere rilevato d’ufficio dal giudice. Legittimazione passiva Il rappresentante comune degli obbligazionisti di risparmio è passivamente legittimato a ricevere le impugnazioni delle delibere dell’assemblea degli obbligazionisti, costituendo un unitario centro di imputazione dei diritti ed interessi comuni degli obbligazionisti. Competenza Ai sensi dell'art. 2416, comma 2, c.c. l'azione è proponibile dinnanzi al tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede. Casistica Si segnalano alcuni interessanti principi espressi da recente giurisprudenza di merito: (i) l’assemblea degli obbligazionisti non può modificare retroattivamente diritti già acquisiti e patrimonializzati dagli obbligazionisti, pena l’invalidità della delibera adottata (cfr. Trib. Roma 2 dicembre 2024, n. 18367 in Banca Dati di Merito) e (ii) anche le deliberazioni adottate dalle assemblee degli obbligazionisti in operazioni di cartolarizzazione (L. 130/1999), in mancanza di specifica disciplina pattizia, sono impugnabili ai sensi dell’art. 2416 c.c., mediante applicazione analogica della normativa sulle società di capitali (Trib. Milano 12 aprile 2022 in Le Società, 2023, p. 375). Termini Il termine per impugnare la deliberazione annullabile è di novanta giorni ai sensi dell'art. 2377, comma 6, c.c. e decorre dalla data di iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese. La deliberazione nulla può essere impugnata entro tre anni dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese, mentre possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili. |