Clausola di intrasferibilità nelle s.r.l.

Marco Nagar

Inquadramento

La circolazione delle azioni e delle quote sociali è rispettivamente regolata dagli articoli 2355 e seguenti c.c. e dall'art. 2469 c.c. Le norme citate, da un lato, sanciscono il principio generale della libera circolazione delle partecipazioni sociali, tipico delle società di capitali, dall'altro riconoscono alla stessa autonomia statutaria di derogarvi, prevedendo la facoltà per i soci di stabilire diversamente attraverso una contraria disposizione contenuta nell'atto costitutivo od in una successiva modificazione dello stesso.

Dal tenore dell'articolo richiamato, dottrina e giurisprudenza dominanti evincono l'ammissibilità, per tale tipo societario, di clausole statutarie che vietino del tutto il trasferimento della partecipazione sociale, tanto inter vivos che in ambito mortis causa.

Dalla lettura delle norme, è chiaro l'intento del legislatore, ma le clausole che impongono limiti disciplina appare pertanto chiara, ci sembra invece che vada esaminato con molta attenzione il costante indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, il quale ammette - senza limitazione alcuna - la clausola di intrasferibilità mortis causa della quota di s.r.l. Tale opinione va infatti vagliata tenendo in debito conto le operazioni societarie conseguenti al decesso del socio e strumentali alla liquidazione della quota in favore dei suoi eredi, valutando ulteriormente la conformità di queste ultime ai principi generali ed inderogabili delle società di capitali, primo fra tutti quello della «tipicità» delle ipotesi di riduzione del capitale sociale. Qualora dette operazioni risultassero in contrasto con i suddetti principi - come qui si ritiene -, dovremo dunque comprendere quale sia il reale ambito di applicazione del disposto dell'art. 2469 c.c., individuando la tipologia di clausole limitative della circolazione mortis causa della quota che potranno essere legittimamente inserite nello Statuto sociale.

Formula

CLAUSOLA DI INTRASFERIBILITÀ NELLE S.R.L.

È vietato il trasferimento inter vivos e mortis causa delle partecipazioni sociali.

Gli eredi del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in conformità̀ a quanto disposto dall'art. 2473 c.c.

Commento

Il legislatore, nel rispetto dell'impostazione fortemente personalistica riconosciuta alle società a responsabilità limitata, consente l'introduzione nello statuto di un divieto assoluto di far circolare la quota.

A tutela dei soci è però prevista la possibilità di esercitare il diritto di recesso per evitare di rimanere “prigionieri” della società. In tal caso però, è consentito ai soci di prevedere che tale diritto di recesso non possa essere esercitato prima del decorso di due anni dalla costituzione della società o dall'introduzione del detto divieto. Nel caso di divieto assoluto di trasferimento mortis causa sarà riconosciuta agli eredi la liquidazione del valore patrimoniale della partecipazione.

Si ritiene altresì legittima una clausola statutaria che, in presenza di un divieto temporaneo di trasferimento di quote di s.r.l. per un periodo superiore ai due anni, escluda espressamente la facoltà̀ di recesso per l'intero periodo di intrasferibilità̀, purché il termine apposto al divieto di trasferimento non risulti tale da rendere il divieto assoluto e non temporaneo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario