Clausola di consolidazioneInquadramentoLa circolazione delle azioni e delle quote sociali è rispettivamente regolata dagli articoli 2355 e seguenti c.c. e dall'art. 2469 c.c. Le norme citate, da un lato, sanciscono il principio generale della libera circolazione delle partecipazioni sociali, tipico delle società di capitali, dall'altro riconoscono alla stessa autonomia statutaria di derogarvi, prevedendo la facoltà per i soci di stabilire diversamente attraverso una contraria disposizione contenuta nell'atto costitutivo od in una successiva modificazione dello stesso. Dal tenore dell'articolo richiamato, dottrina e giurisprudenza dominanti evincono l'ammissibilità, per tale tipo societario, di clausole statutarie che vietino del tutto il trasferimento della partecipazione sociale, tanto inter vivos che in ambito mortis causa. Dalla lettura delle norme, è chiaro l'intento del legislatore, ma le clausole che impongono limiti disciplina appare pertanto chiara, ci sembra invece che vada esaminato con molta attenzione il costante indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, il quale ammette - senza limitazione alcuna - la clausola di intrasferibilità mortis causa della quota di s.r.l. Tale opinione va infatti vagliata tenendo in debito conto le operazioni societarie conseguenti al decesso del socio e strumentali alla liquidazione della quota in favore dei suoi eredi, valutando ulteriormente la conformità di queste ultime ai principi generali ed inderogabili delle società di capitali, primo fra tutti quello della «tipicità» delle ipotesi di riduzione del capitale sociale. Qualora dette operazioni risultassero in contrasto con i suddetti principi - come qui si ritiene -, dovremo dunque comprendere quale sia il reale ambito di applicazione del disposto dell'art. 2469 c.c., individuando la tipologia di clausole limitative della circolazione mortis causa della quota che potranno essere legittimamente inserite nello Statuto sociale. FormulaCLAUSOLA DI CONSOLIDAZIONE Nel caso di morte di un socio, la partecipazione del socio defunto si trasferirà ai soci superstiti proporzionalmente alle quote da loro già possedute. I soci superstiti, nel termine di … dal giorno del decesso del socio, saranno obbligati a liquidare agli eredi del socio defunto versando in loro favore, ciascuno in proporzione al valore della quota ricevuta, il valore della partecipazione calcolata tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali dai medesimi posseduti al momento del decesso. CommentoÈ legittima la clausola statutaria nella quale si preveda, per il caso di morte di un socio, la sua quota si trasferisca ai soci superstiti, prevedendo però l'obbligo a carico di questi ultimi di versare in favore degli eredi del de cuius gli importi dovuti a titolo di liquidazione della quota stessa, in misura corrispondente alla propria partecipazione: tale obbligo, infatti, che può qualificarsi come un obbligo preventivo ed eventuale di acquistare la quota dagli eredi, non è in contrasto con il divieto di patti successori (in quanto la morte del socio è soltanto l'evento che fa sorgere l'obbligo in esame, mentre agli eredi viene comunque garantito il valore patrimoniale della quota), né con il divieto di prestazioni accessorie in denaro (in quanto esso si concretizza in un obbligo, eventuale e futuro, di conferimenti in denaro per l'acquisto delle quote del de cuius). |