Clausola di continuazione automatica

Marco Nagar

Inquadramento

La circolazione delle azioni e delle quote sociali è rispettivamente regolata dagli articoli 2355 e seguenti c.c. e dall'art. 2469 c.c. Le norme citate, da un lato, sanciscono il principio generale della libera circolazione delle partecipazioni sociali, tipico delle società di capitali, dall'altro riconoscono alla stessa autonomia statutaria di derogarvi, prevedendo la facoltà per i soci di stabilire diversamente attraverso una contraria disposizione contenuta nell'atto costitutivo o in una successiva modificazione dello stesso.

Dal tenore dell'articolo richiamato, dottrina e giurisprudenza dominanti evincono l'ammissibilità, per tale tipo societario, di clausole statutarie che vietino del tutto il trasferimento della partecipazione sociale, tanto inter vivos che in ambito mortis causa.

Dalla lettura delle norme, è chiaro l'intento del legislatore, ma le clausole che impongono limiti disciplina appare pertanto chiara, ci sembra invece che vada esaminato con molta attenzione il costante indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, il quale ammette - senza limitazione alcuna - la clausola di intrasferibilità mortis causa della quota di s.r.l. Tale opinione va infatti vagliata tenendo in debito conto le operazioni societarie conseguenti al decesso del socio e strumentali alla liquidazione della quota in favore dei suoi eredi, valutando ulteriormente la conformità di queste ultime ai principi generali ed inderogabili delle società di capitali, primo fra tutti quello della «tipicità» delle ipotesi di riduzione del capitale sociale. Qualora dette operazioni risultassero in contrasto con i suddetti principi - come qui si ritiene -, dovremo dunque comprendere quale sia il reale ambito di applicazione del disposto dell'art. 2469 c.c., individuando la tipologia di clausole limitative della circolazione mortis causa della quota che potranno essere legittimamente inserite nello Statuto sociale.

Formula

CLAUSOLA DI CONTINUAZIONE AUTOMATICA

In caso di morte di uno dei soci, il suo erede subentra, in seguito all'accettazione dell'eredità, in società continuandola con i soci superstiti.

Commento

Le clausole di continuazione automatica (o di successione) con le quali si prevede la diretta successione nella posizione del socio defunto in seguito dell'accettazione dell'eredità hanno sollevato forti dibattiti nell'ambito delle società di persone

Nelle società di capitali è pacifica l'ammissibilità di tali clausole in quanto gli eredi nel momento in cui subentrano nella compagine sociale non subiscono la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali dato il sistema di “autonomia patrimoniale perfetta” delle società di capitali.

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