Clausola di continuazione facoltativa

Marco Nagar

Inquadramento

La circolazione delle azioni e delle quote sociali è rispettivamente regolata dagli articoli 2355 e seguenti c.c. e dall'articolo 2469 c.c. Le norme citate, da un lato, sanciscono il principio generale della libera circolazione delle partecipazioni sociali, tipico delle società di capitali, dall'altro riconoscono alla stessa autonomia statutaria di derogarvi, prevedendo la facoltà per i soci di stabilire diversamente attraverso una contraria disposizione contenuta nell'atto costitutivo od in una successiva modificazione dello stesso.

Dal tenore dell'articolo richiamato, dottrina e giurisprudenza dominanti evincono l'ammissibilità, per tale tipo societario, di clausole statutarie che vietino del tutto il trasferimento della partecipazione sociale, tanto inter vivos che in ambito mortis causa.

Dalla lettura delle norme, è chiaro l'intento del legislatore, ma le clausole che impongono limiti disciplina appare pertanto chiara, ci sembra invece che vada esaminato con molta attenzione il costante indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, il quale ammette - senza limitazione alcuna - la clausola di intrasferibilità mortis causa della quota di s.r.l. Tale opinione va infatti vagliata tenendo in debito conto le operazioni societarie conseguenti al decesso del socio e strumentali alla liquidazione della quota in favore dei suoi eredi, valutando ulteriormente la conformità di queste ultime ai principi generali ed inderogabili delle società di capitali, primo fra tutti quello della «tipicità» delle ipotesi di riduzione del capitale sociale. Qualora dette operazioni risultassero in contrasto con i suddetti principi - come qui si ritiene -, dovremo dunque comprendere quale sia il reale ambito di applicazione del disposto dell'art. 2469 c.c., individuando la tipologia di clausole limitative della circolazione mortis causa della quota che potranno essere legittimamente inserite nello Statuto sociale.

Formula

CLAUSOLA DI CONTINUAZIONE FACOLTATIVA

In caso di morte di uno dei soci, i suoi eredi, avranno la facoltà, previo accordo tra loro, di richiedere la liquidazione in loro favore della quota del socio deceduto oppure, in alternativa, di continuare la società con i soci superstiti i quali, in tal caso, saranno obbligati ad accoglierli in Società.

In entrambi i casi, tale dichiarazione dovrà essere inviata a ciascuno dei soci superstiti agli indirizzi risultanti agli atti della Società entro sessanta giorni dalla data di apertura della successione e mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano o messaggio di posta elettronica certificata.

Commento

I soci, mediante le clausole di continuazione facoltativa si obbligano a continuare la società con gli eredi del socio premorto, ai quali è riconosciuto il diritto, avente natura potestativa, di aderire o meno alla società; essi non sono onerati dall'obbligo di continuare la società, ma sarà il frutto di una loro libera scelta. Con tale clausola, sulla cui ammissibilità non vi sono dubbi, viene rimessa alla libera volontà degli eredi la loro partecipazione alla società o la richiesta di vedersi liquidata la quota del socio premorto. Essi, quindi, sono destinatari di una proposta di entrare in società al posto del de cuius: in particolare, secondo alcuni, tale clausola configurerebbe una opzione - proposta irrevocabile ai sensi dell'art. 1331 c.c. la quale si va ad integrare e perfezionare con l'adesione dell'erede.

A seguito dell'evento morte, la detta clausola diviene operante e gli eredi potranno decidere se entrare o meno, mentre ai soci superstiti è attribuita tutt'al più la possibilità di fissare un termine per dirimere la situazione di incertezza. Non sarà sufficiente per gli eredi la mera accettazione dell'eredità, ma dovranno necessariamente manifestare la propria volontà di continuare la società: di guisa che l'ingresso in società avverrà in virtù di un atto tra vivi, e non iure  ereditario.

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