Clausola di bring along

Marco Nagar

Inquadramento

La circolazione delle azioni e delle quote sociali è rispettivamente regolata dagli artt. 2355 e ss. c.c. e dall'articolo 2469 c.c. Le norme citate, da un lato, sanciscono il principio generale della libera circolazione delle partecipazioni sociali, tipico delle società di capitali, dall'altro riconoscono alla stessa autonomia statutaria di derogarvi, prevedendo la facoltà per i soci di stabilire diversamente attraverso una contraria disposizione contenuta nell'atto costitutivo od in una successiva modificazione dello stesso.

Dal tenore dell'articolo richiamato, dottrina e giurisprudenza dominanti evincono l'ammissibilità, per tale tipo societario, di clausole statutarie che vietino del tutto il trasferimento della partecipazione sociale, tanto inter vivos che in ambito mortis causa.

Dalla lettura delle norme, è chiaro l'intento del legislatore, ma le clausole che impongono limiti disciplina appare pertanto chiara, ci sembra invece che vada esaminato con molta attenzione il costante indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, il quale ammette – senza limitazione alcuna – la clausola di intrasferibilità mortis causa della quota di s.r.l. Tale opinione va infatti vagliata tenendo in debito conto le operazioni societarie conseguenti al decesso del socio e strumentali alla liquidazione della quota in favore dei suoi eredi, valutando ulteriormente la conformità di queste ultime ai principi generali ed inderogabili delle società di capitali, primo fra tutti quello della «tipicità» delle ipotesi di riduzione del capitale sociale. Qualora dette operazioni risultassero in contrasto con i suddetti principi – come qui si ritiene –, dovremo dunque comprendere quale sia il reale ambito di applicazione del disposto dell'art. 2469 c.c., individuando la tipologia di clausole limitative della circolazione mortis causa della quota che potranno essere legittimamente inserite nello Statuto sociale.

Formula

CLAUSOLA DI BRING ALONG

Qualora il socio di maggioranza intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni ad un terzo acquirente, che abbia formulato un'offerta di acquisto di dette azioni, il socio di maggioranza ha il diritto di offrire in vendita anche un numero di azioni possedute dal socio di minoranza, nelle proporzioni calcolate secondo la seguente formula ...., ai medesimi termini e condizioni previsti per la vendita delle proprie azioni

Commento

La clausola bring along rappresenta una variante della clausola drag along, in quanto disciplina il diritto di trascinare nella negoziazione, avente ad oggetto la partecipazione di maggioranza al capitale sociale anche le partecipazioni di altri soci.

Differentemente a quanto avviene con le clausole di drag along in cui è il socio di minoranza al cui viene assicurata la possibilità di essere coinvolto direttamente in un cambiamento di titolarità della partecipazione rilevante, nella clausola di bring along è il socio di maggioranza, che in caso di cessione del proprio pacchetto azionario avrà la facoltà di obbligare anche il socio di minoranza (o più soci, costituenti la minoranza assembleare) a cedere il proprio.

Le differenze fra le due clausole sono molto sfumate e, come sopra indicato, si evidenziano nel modo di formulazione del testo e della individuazione del soggetto titolare del diritto; non può negarsi, infatti, che la contrapposizione più frequentemente rinvenibile negli statuti (in cui spesso si utilizzano i termini drag e bring indistintamente) è quella fra diritto di tag e di bring along.

Quanto alle Massime Notarili, sul punto si segnalano le massime nn. 7 e 8 del consiglio notarile di Roma, le quali ritengono possibile l’introduzione di tutte le clausole (bring, tag, drag along) a maggioranza, purché, in concreto al momento dell’introduzione nessun socio sia nelle condizioni di subire l’applicazione della clausola stressa e, nel caso in cui vi sia un socio che si trovi concretamente in tale situazione le clausole di drag along potranno essere introdotte con il consenso della minoranza, quelle di tag along con il normale principio di maggioranza e quelle di bring along solo con il consenso unanime. Il consiglio notarile di Milano, con la massima n. 88, sembra invece ritenere possibile l’introduzione a maggioranza della sola clausola tag along, richiedendo l’unanimità per l’introduzione delle altre clausole, in quanto prevedono l’obbligo di vendita  (così la  massima milanese: “Si reputano legittime le clausole statutarie che prevedono, in caso di vendita di partecipazioni in s.p.a. o in s.r.l., il diritto e/o l’obbligo dei soci diversi dall’alienante di vendere contestualmente, a loro volta, le partecipazioni possedute; queste clausole, tuttavia, restano soggette alle disposizioni relative ai limiti alla circolazione delle partecipazioni, proprie dei rispettivi tipi sociali (s.p.a. o s.r.l.) e – ove prevedano l’obbligo di vendita – devono essere compatibili con il principio di una equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa”). Analogamente la Massima del Consiglio Notarile del Triveneto H.I.19.

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