Violazione della clausola statutaria di drag-alongInquadramentoConsiderata dalla giurisprudenza alla stregua di un «congegno di vendita forzosa delle azioni di minoranza», negli ultimi anni la clausola di drag-along è stata al centro di un acceso dibattito in punto di validità, generalmente ammessa solo a condizione che sia previsto un meccanismo di “equa valorizzazione” della partecipazione “trascinata” nella vendita, nonché sulle condizioni necessarie alla sua introduzione nello statuto sociale. FormulaTRIBUNALE DI .... Sezione specializzata in materia di impresa R.G. ...., G.I. DOTT. .... COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Nell'interesse del Sig./Sig.ra ... (C.F. ...), residente in ..., alla via ..., rappresentato/a e difeso/a, in forza della procura allegata al presente atto, dall’avv. … (c.f. …) del foro di … ed elettivamente domiciliata/o presso il suo studio, in …, via della … n. … (per notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento si indica l’indirizzo PEC …) - convenuto CONTRO il Sig ....(C.F. ....), residente in ...., alla via .... rappresentata e difesa, dall'Avv .... – attrice IN FATTO 1. L'atto di citazione avversario. Con atto di citazione notificato al Sig. .... a mezzo .... in data ...., il Sig. ....ha adito questo Ill.mo Tribunale e ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento delle domande formulate: - accertare e dichiarare il diritto del Sig. .... di vendere la quota della Società .... s.r.l. del Sig. .... al Sig. .... (Terzo Acquirente) ai sensi dell'art. .... dello statuto della Società .... s.r.l.; - condannare il Sig. .... a porre in essere tutte le formalità necessarie per il trasferimento della quota; - condannare il Sig. .... al pagamento delle spese del presente giudizio.» 2. L'asserito obbligo di co-vendita (drag-along) del Sig. .... La Società ....s.r.l. (di seguito la “Società”) opera nel settore ....(doc. 1). In particolare, la Società si occupa di .... Il capitale sociale è di Euro .... ed è diviso in due quote, l'una – del valore di Euro .... – è di proprietà del Sig. ....e l'altra – del valore di Euro .... – è di proprietà del Sig. .... L'art. ....dello statuto della Società contiene una clausola di co-vendita (c.d. drag-along) del seguente tenore: «qualora un socio decida di vendere a terzi la propria quota, quando questa rappresenti almeno il 65% del capitale sociale allo stesso è attribuito il diritto di vendere anche le restanti quote, senza che i titolari di esse possano opporsi. I soci che intendano avvalersi del suddetto diritto dovranno darne comunicazione con raccomandata A/R agli altri soci. I soci destinatari della comunicazione saranno obbligati entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della medesima a porre in essere tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle loro quote» (doc. 2, pag ....). In data ....il Sig. ....riceveva un'offerta per l'acquisto della totalità delle quote della Società da parte di un terzo (di seguito il “Terzo Acquirente”) (doc. 3). In data ...., il Sig. .... – la cui quota rappresenta da sola il ....% del capitale – comunicava al socio Sig. .... l'offerta ricevuta e il prezzo proposto dal Terzo Acquirente per l'acquisto di entrambe le quote sociali, dichiarandosi intenzionata a dar seguito alla vendita, occorrendo anche avvalendosi del diritto di co-vendere la quota del socio – pari al solo ....% del capitale sociale – a lei attribuito dall'art. .... dello statuto (doc. 4). Il Sig. ...., valutata attentamente l'offerta e trovando il prezzo di acquisto proposto dal Terzo Acquirente assolutamente inadeguato, con comunicazione del .... indirizzata al Sig. ....contestava la congruenza del prezzo e, comunque, il diritto di quella di cedere al Terzo Acquirente anche la propria quota di minoranza. Il Sig. ...., per tutta risposta, notificava l'atto di citazione di cui sopra. IN DIRITTO A. I requisiti di validità della clausola di co-vendita. La clausola statutaria che preveda il diritto di un socio di obbligare un altro socio a trasferire la propria partecipazione unitamente a quella del primo (c.d. socio “trascinatore”) innesca un meccanismo di vendita forzosa della partecipazione non dissimile a un'ipotesi di espropriazione della partecipazione stessa. Fuori dai casi previsti dalla legge, tuttavia, una simile eventualità non è ammessa. In altre parole, l'operazione sopra descritta (consistente nella vendita contestuale di più partecipazioni su iniziativa di alcuni soltanto dei titolari, con l'obbligo degli altri di adeguarsi alla volontà dei primi) non è valida, a meno che sia strutturata in modo tale da escluderne l'effetto espropriativo. Per escludere tale effetto, contrario alla legge, è necessario che l'obbligo di co-vendita che sorge in capo al socio di minoranza trovi congruo contrappeso negoziale in un'equa valorizzazione della partecipazione che è previsto sia obbligatoriamente ceduta. Ciò presuppone che la clausola di co-vendita preveda al suo interno un meccanismo di valorizzazione della quota tale da garantire al socio “trascinato” un ritorno “minimo” ma senz'altro “equo”, ovvero almeno pari a quanto riconosciuto ex lege in caso di recesso (art. 2473 c.c.). B. La nullità della clausola di co-vendita prevista dall'art. ....dello statuto della Società. Nel caso di specie la clausola di co-vendita prevista dall'art. .... dello statuto della Società non prevede alcun meccanismo di valorizzazione della quota tale da escluderne l'effetto espropriativo. Ciò comporta le seguenti gravi conseguenze: - la nullità della clausola di co-vendita per contrarietà alla legge ed in particolare per contrarietà all'art. 42 della Costituzione; - l'infondatezza della pretesa del Sig. ...., la quale non ha alcun titolo per obbligare il Sig. .... a cedere la propria quota sociale. Per tutto quanto sin qui premesso, il Sig. ...., come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, - accertare e dichiarare la nullità della clausola di co-vendita contenuta nell'art. .... dello statuto della Società; - respingere integralmente le domande proposte dal Sig. .... in quanto infondate; - condannare il Sig. .... al pagamento delle spese del presente procedimento. In via istruttoria, si depositano i seguenti documenti 1. ....; Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie nei termini previsti dall'art. 183 c.p.c.. Luogo e data .... Firma Avv. .... CommentoLa clausola di drag along prevede che, se il socio di maggioranza decide di vendere l'intero capitale sociale a un terzo a determinate condizioni, grava sui soci di minoranza l'obbligo di vendere la loro quota al medesimo terzo ed alle stesse condizioni; in altri termini, il socio di maggioranza ha il diritto di “trascinare” nella sua cessione di quota anche i soci di minoranza, mentre il terzo ha il grosso vantaggio di poter acquistare l'intero capitale sociale; questo comporta, di regola, una maggiore remunerazione per i soci uscenti ed una migliore appetibilità delle loro quote, rispetto al caso in cui le stesse dovessero essere acquistate o vendute singolarmente (Cass. n. 1341/2023). Secondo la dottrina, l'introduzione della clausola di drag along nello statuto non è soggetta ai limiti di durata propri dei patti parasociali nelle società per azioni (A. Busani, Massime notarili e orientamenti professionali Drag along (diritto di pretendere la co-vendita), in Le Società, n. 10, 2017, p. 1162). Inoltre, è ritenuta valida e legittima la clausola statutaria che prevede il pagamento ai soci alienanti di prezzi non omogenei per la vendita delle partecipazioni, nel caso di vendita congiunta, sempre che si rispetti il divieto di patto leonino e il principio di una equa valorizzazione della partecipazione del socio soggetto all'obbligo di alienazione (A. Busani, Massime notarili e orientamenti professionali Drag along (diritto di pretendere la co-vendita), cit.). Nel caso di clausola di drag along il socio di minoranza è, dunque, obbligato a vendere la propria quota (si parla infatti di socio “trascinato”) a differenza di quanto accade, ad esempio, allo stesso nell'ipotesi di clausola di tag along, nella quale a fronte dell'obbligo del socio di maggioranza di ottenere dal terzo la disponibilità all'acquisto anche della quota di minoranza il socio di minoranza ha il diritto di poter rifiutare l'offerta. La ratio delle clausole di drag along è (i) favorire la trasferibilità dell'intero capitale sociale e, in questo modo (ii) espandere la platea di soggetti potenzialmente interessati ad acquistare le partecipazioni di una società, incrementandone in definitiva la liquidità. Inoltre, questa clausola permette al socio “trascinante” di dialogare con una platea di possibili acquirenti più ampia, che ricomprende gli investitori interessati alla quota del socio, sia gli investitori interessati all'acquisto di tutta la società. Secondo la giurisprudenza, condizione di validità della clausola statutaria di drag along è che essa sia compatibile con il principio di equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa. Ciò implica, in particolare, che al socio “trascinato” nella vendita sia offerto almeno il valore che gli sarebbe spettato in caso di recesso (a seconda dei casi artt. 2347-ter e 2473 c.c.). A tal proposito, si richiama la massima n. 88 del 22 novembre 2005 del Consiglio Notarile di Milano secondo cui “si reputano legittime le clausole statutarie che prevedono, in caso di vendita di partecipazioni in s.p.a. o in s.r.l., il diritto e/o l'obbligo dei soci diversi dall'alienante di vendere contestualmente, a loro volta, le partecipazioni possedute; queste clausole, tuttavia, restano soggette alle disposizioni relative ai limiti alla circolazione delle partecipazioni, proprie dei rispettivi tipi sociali (s.p.a. o s.r.l.) e – ove prevedano l'obbligo di vendita – devono essere compatibili con il principio di una equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa”. Una recente pronuncia del Tribunale di Trieste ha riconosciuto la validità della delibera assembleare che abbia introdotto nello statuto sociale a maggioranza (anziché all'unanimità) la clausola c.d. di drag along o di trascinamento. In particolare, secondo la pronuncia in parola, posta la validità della clausola di trascinamento, drag along, inserita dall'inizio nello statuto sociale ovvero inserita nei patti parasociali, la situazione in cui vengono a trovarsi i soci di minoranza, in caso di vendita della loro quota per effetto del trascinamento, è la stessa in cui si troverebbero ove la maggioranza decidesse di porre termine alla società ai sensi dell'articolo dell'art. 2484 c.c., situazione che non richiede l'unanimità, prescrivendo invece il quorum della maggioranza (Tribunale di Trieste, Sez. specializzata in materia di Imprese, sent. n. 241 del 06/03/2024). Mentre la questione della ammissibilità della clausola di drag along nello statuto di una s.p.a. sembra ormai essere stata superata sulla base dell'analogia della fattispecie ora a quella dei limiti alla circolazione delle azioni ora a quella del riscatto di azioni, in materia di s.r.l. l'inquadramento della clausola richiederebbe il confronto con la disciplina dell'esclusione del socio (Trib. Milano, 22 dicembre 2014). Ciò considerato, la possibilità di introdurre la clausola statutaria di drag along in una società a responsabilità limitata è generalmente ammessa, salva la necessità di sottoporre caso per caso il contenuto della clausola ad un preliminare vaglio di meritevolezza e, comunque, salva la previsione di un meccanismo di equa valorizzazione della partecipazione del socio potenzialmente costretto a disinvestire la propria quota. In giurisprudenza non si riscontrano casi in cui, accertata in concreto la validità della clausola statutaria di drag along, ne sia stata accertata la violazione, vale a dire casi in cui il socio obbligato a dar corso alla vendita della propria partecipazione si sia rifiutato di fare tutto quanto necessario per concludere l'affare. In un simile caso è dubbio se sia possibile chiedere il sequestro della partecipazione del socio inadempiente, nonché l'inibitoria del socio all'esercizio dei diritti sociali i quali, nelle more del giudizio di merito, non potrebbero essere esercitati né dal socio cedente né dal terzo acquirente, rimanendo di fatto “in sospeso”. In materia di s.r.l. a fronte dell'inadempimento del socio si potrebbe, invece, prevedere una ipotesi di esclusione del socio e chiedere l'applicazione della relativa disciplina. Come è stato sostenuto da parte della dottrina con riferimento alla violazione della clausola statutaria di prelazione, anche in questo caso potrebbe, forse, operare l'art. 2932 c.c. |