Contratto costitutivo di pegno su azioni (adattabile anche al pegno di quote di s.r.l.)InquadramentoLe azioni di s.p.a. e le partecipazioni di s.r.l., in quanto beni mobili, possono essere costituite in pegno ai sensi rispettivamente degli artt. 2352 c.c. e 2471-bis c.c. e della norma generale di cui all'art. 2784 c.c., a garanzia di un'obbligazione. La costituzione del vincolo conferisce al creditore il diritto di soddisfarsi con prelazione sulla cosa data in pegno rispetto agli altri eventuali creditori. L'art. 2787, terzo comma, c.c. prevede, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, che la costituzione del pegno risulti da scrittura privata avente data certa e che la stessa contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa. Formula
CONTRATTO COSTITUTIVO DI PEGNO DI AZIONI TRA - il Sig. ...., C.F. ...., residente a .... da una parte E - il Sig ...., C.F. ...., residente a .... dall'altra parte di seguito congiuntamente le “Parti” PREMESSO CHE a) in data .... le Parti hanno stipulato un contratto di mutuo in forza del quale il Sig. ....ha consegnato al Sig .... la somma di Euro .... ( ....) mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Sig. ....; b) il Sig. ....è titolare di n. ....azioni della .... s.p.a., con sede a ...., via ...., C.F. e P. I. ...., del valore nominale di Euro .... ciascuna, rappresentanti complessivamente una partecipazione pari al ....% del capitale sociale della ...., incorporate nei certificati azionari nn. ...., emessi in data ....dalla ....s.p.a.; c) a garanzia dell'obbligazione di restituzione della somma mutuata, il Sig. .... si è obbligato a costituire a favore del Sig. ...., entro .... giorni dalla stipulazione del contratto di cui alla lett. a), un diritto di pegno avente per oggetto le azioni di cui alla lett. b). Tanto premesso, le parti CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: Art. 1 Premesse Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. Art. 2 Costituzione e oggetto del pegno 2.1. Con il presente contratto, ....costituisce in pegno in favore di ...., che accetta, ai sensi dell'art. 3 r.d. n. 239/1942 a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto indicato alla lettera a) delle premesse, n. .... azioni di sua proprietà della ....s.p.a., dell'importo nominale di Euro .... ciascuna, incorporate nei certificati azionari nn. ...., emessi dalla .... s.p.a. in data .... 2.2. Il vincolo è costituito mediante consegna, da parte di .... in favore di ...., degli originali dei certificati azionari suindicati, ai sensi dell'art. 2786 c.c. 2.3. Entro .... giorni dalla consegna dei titoli in originale, le parti si impegnano a procedere all'annotazione del vincolo sui certificati azionari nn. ....ai sensi dell'art. 2024 c.c. e all'iscrizione del vincolo nel Libro dei Soci della Società .... Art. 3 Diritto di voto Il diritto di voto in relazione alle azioni sottoposte a pegno sarà esercitato da .... Art. 4 Indivisibilità Il pegno costituito per mezzo del presente contratto è giuridicamente indivisibile ai sensi dell'art. 2799 c.c. e garantisce il credito finché questo è interamente soddisfatto. ART. 5 Escussione del pegno In caso di inadempimento del debito garantito da parte del Sig. ...., il Sig. .... avrà diritto di procedere alla vendita delle azioni costituite in pegno secondo le modalità di cui agli artt. 2796 e ss. c.c. Art. 6 Durata Il pegno oggetto del presente contratto viene costituito per la durata di 10 anni a decorrere dalla data odierna. Art. 7 Aumento di capitale Nell'eventualità in cui l'assemblea della società .... dovesse deliberare aumenti di capitale a pagamento durante il periodo di vigenza del pegno, le azioni eventualmente optate da .... spetteranno allo stesso senza estensione del vincolo reale alle nuove azioni sottoscritte. Art. 8 Estinzione del vincolo Resta inteso che, in caso di adempimento di ....all'obbligazione assunta con il contratto indicato in premessa alla lett. a) e di conseguente estinzione del debito garantito verso ...., quest'ultimo darà il suo consenso alla cancellazione del pegno, che sarà attuata mediante annotazione sui titoli e sul Libro soci della società emittente e la restituzione dei certificati azionari al suo effettivo titolare. Art. 9 Dichiarazioni e garanzie ....dichiara che le azioni in parola non si trovano né sequestrate, né pignorate, né soggette ad altri vincoli comunque pregiudizievoli e che appartengono al medesimo in piena proprietà e disponibilità. Art. 10 Legge applicabile e foro competente 10.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 10.2. Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto, il foro competente in via esclusiva è quello di .... Luogo e data .... Firma Sig. .... Firma Sig. .... CommentoPrincipi generali L'istituto del pegno sulle azioni di s.p.a. e sulle partecipazioni di s.r.l. è disciplinato rispettivamente dagli artt. 2352 e 2471-bis c.c. operando quest'ultima norma un rinvio pressoché integrale alla disciplina del pegno di azioni (con la sola differenza posta dall'art. 2471, comma 3, c.c.), l'analisi può limitarsi alla disciplina dell'art. 2352 c.c. e correlati, e a quella generale posta dagli artt. 2784 c.c. e seguenti inerenti alla costituzione in pegno di beni mobili. Alla luce degli artt. 2784 e 2786 c.c., le azioni di s.p.a., in quanto beni mobili, possono essere oggetto di pegno, e dunque possono essere poste a garanzia dell'obbligazione, dal debitore o da un terzo per il debitore. La costituzione del pegno su azioni La costituzione del vincolo conferisce al creditore pignoratizio il diritto di soddisfarsi con prelazione sulla cosa data in pegno rispetto agli altri eventuali creditori. L'art. 2787 c.c. prescrive le condizioni per l'esercizio della prelazione: (i) la costituzione del pegno con atto scritto, (ii) avente data certa, (iii) la sufficiente indicazione della cosa pignorata e del credito e (iv) il possesso della cosa. Per le azioni incorporate in titoli, la costituzione del pegno avviene con la consegna del titolo al creditore pignoratizio, come prescrive l'art. 2786 c.c. La normativa in tema di pegno deve essere coordinata con le norme generali dettate in materia di titoli di credito che prevedono, per l'efficacia del vincolo, la formalità dell'annotazione: in particolare, l'art. 1997 c.c. richiede per l'efficacia del vincolo sul diritto incorporato in titoli di credito, la annotazione sul titolo; l'art. 2024 c.c. prescrive, per l'efficacia del vincolo nei confronti dell'emittente e dei terzi, la duplice annotazione sul titolo e sul registro emittenti, secondo le forme dell'art. 2022 c.c. La sola consegna del titolo al creditore pignoratizio rende efficace tra le parti il pegno, mentre la formalità della duplice annotazione sul titolo e nel registro emittenti rende il vincolo opponibile alla società e ai terzi. Come previsto dall'art. 2026 c.c., la costituzione in pegno di un titolo nominativo può avvenire, altresì, mediante consegna del titolo girato con la clausola «in garanzia», fermo restando che il vincolo non produce effetti nei confronti della società emittente e dei terzi se non a seguito dell'annotazione nel libro soci. Il diritto di voto, a norma dell'art. 2352 c.c., è esercitato dal creditore pignoratizio, salvo convenzione contraria. Le azioni dematerializzate di società quotate Il d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 pone una disciplina speciale con riferimento alle azioni dematerializzate. Tale disciplina trova applicazione con esclusivo riferimento alle azioni delle società per azioni quotate e tiene conto delle peculiarità del sistema di gestione accentrata delle azioni e delle modalità di circolazione delle azioni dematerializzate. I vincoli su tali azioni si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto (“conto vincoli”) tenuto dall'intermediario (art. 34 d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213); ad essi non si riferisce pertanto il modello oggetto della presente formula. La costituzione del pegno su quote di s.r.l. Per quanto concerne la costituzione del pegno su quote di s.r.l., l'art. 2471-bis c.c. nulla prevede in ordine alle modalità di costituzione del vincolo pur riconoscendo la legittimità della sottoposizione delle quote delle s.r.l. a pegno, usufrutto e sequestro. Fermo restando che occorre un atto scritto, avente data certa, che contenga una sufficiente indicazione del credito e della cosa data in pegno, ai fini dell'opponibilità del vincolo alla società e ai terzi la dottrina prevalente ritiene applicabile il procedimento di cui all'art. 2470 c.c. e dunque sarà necessaria l'iscrizione dell'atto costitutivo del pegno nel Registro delle Imprese. |