Contratto costitutivo di pegno su azioni (adattabile anche al pegno di quote di s.r.l.)InquadramentoLe azioni di una s.p.a. e le partecipazioni di una s.r.l., in quanto beni mobili, possono essere costituite in pegno ai sensi rispettivamente degli artt. 2352e 2471-bis c.c. e della norma generale di cui all'art. 2784 c.c., a garanzia di un'obbligazione. La costituzione del vincolo conferisce al creditore il diritto di soddisfarsi con prelazione sulla cosa data in pegno rispetto agli altri eventuali creditori. L'art. 2787, terzo comma, c.c. prevede, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, che la costituzione del pegno risulti da scrittura privata avente data certa e che la stessa contenga sufficiente indicazione del credito per cui si procede e del bene oggetto del pegno . Formula
CONTRATTO COSTITUTIVO DI PEGNO SU AZIONI TRA - il Sig. ...., C.F. ...., residente a .... da una parte E - il Sig ...., C.F. ...., residente a .... dall'altra parte di seguito congiuntamente definite come le “Parti” PREMESSO CHE a) in data ... le Parti hanno stipulato un contratto di mutuo in forza del quale il Sig. ....ha consegnato al Sig .... la somma di € ... ( ...) mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Sig. ...; b) il Sig. .... è titolare di n. ....azioni della società .... s.p.a., con sede a ...., via ...., C.F. e P. I. ...., del valore nominale di Euro .... ciascuna, rappresentanti complessivamente una partecipazione pari al ....% del capitale sociale della ...., incorporate nei certificati azionari nn. ...., emessi in data ....dalla ....s.p.a.; c) a garanzia dell'obbligazione di restituzione della somma mutuata, il Sig. .... si è obbligato a costituire a favore del Sig. ...., entro .... giorni dalla stipulazione del contratto di cui alla lett. a), un diritto di pegno avente per oggetto le azioni di cui alla lett. b). Tanto premesso, le Parti CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: Art. 1 - Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art. 2 - Costituzione e oggetto del pegno 2.1. Con il presente contratto, il sig. ... costituisce in pegno, in favore del sig. ..., che accetta, ai sensi dell'art. 3 r.d. n. 239/1942, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto indicato alla lettera a) delle premesse, n. .... azioni della società .... s.p.a. di sua proprietà, dell'importo nominale di Euro .... ciascuna, incorporate nei certificati azionari nn. ...., emessi dalla .... s.p.a. in data .... 2.2. Il vincolo è costituito mediante consegna, da parte del sig. .... in favore del sig. ...., degli originali dei certificati azionari suindicati, ai sensi dell'art. 2786 c.c. 2.3. Entro .... giorni dalla consegna dei titoli in originale, le parti si impegnano a procedere all'annotazione del vincolo sui certificati azionari nn. ....ai sensi dell'art. 2024 c.c. e all'iscrizione del vincolo nel Libro dei Soci della Società .... Art. 3 - Diritto di voto Il diritto di voto in relazione alle azioni sottoposte a pegno sarà esercitato da … Art. 4 - Indivisibilità Il pegno costituito per mezzo del presente contratto è indivisibile ai sensi dell'art. 2799 c.c. e garantisce il credito finché questo è interamente soddisfatto. ART. 5 - Escussione del pegno In caso di inadempimento dell’obbligo di restituzione della somma mutuata , di cui alla lettera c) delle premesse, il Sig. .... avrà diritto di procedere alla vendita delle azioni costituite in pegno secondo le modalità di cui agli artt. 2797 e ss. c.c. Secondo recente giurisprudenza l’opposizione alla vendita della cosa data in pegno ha la sostanziale natura di opposizione all'esecuzione, riconducibile all'art. 615 cod. proc. civ., ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima. In particolare, in caso di espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore originario o diretto è litisconsorte necessario, essendo il soggetto nei cui confronti l'accertamento della sussistenza e dell'entità dei crediti posti a base dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti (cfr. Cass. 1° febbraio 2024, n. 3000). Art. 6 - Durata Il pegno oggetto del presente contratto viene costituito per la durata di 10 anni a decorrere dalla data odierna. Art. 7 - Aumento di capitale Nell'eventualità in cui l'assemblea della società .... dovesse deliberare aumenti di capitale a pagamento durante il periodo di vigenza del pegno, le azioni eventualmente optate da .... spetteranno allo stesso senza estensione del vincolo reale alle nuove azioni sottoscritte. Art. 8 - Estinzione del vincolo Resta inteso che, in caso di adempimento del sig. ....all'obbligazione assunta con il contratto indicato in premessa alla lett. a) e di conseguente estinzione del debito garantito verso il sig. ..., quest'ultimo darà il suo consenso alla cancellazione del pegno, che sarà attuata mediante annotazione sui titoli e sul Libro soci della società emittente e la restituzione dei certificati azionari al suo effettivo titolare. Art. 9 - Dichiarazioni e garanzie il sig. ....dichiara che le azioni in parola non si trovano né sequestrate, né pignorate, né soggette ad altri vincoli comunque pregiudizievoli e che appartengono al medesimo in piena proprietà e disponibilità. Art. 10 - Legge applicabile e foro competente 10.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 10.2. Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto, il foro competente in via esclusiva è quello di .... Luogo e data .... Firma Sig. .... Firma Sig. .... Firma Sig. .... CommentoPrincipi generali L'istituto del pegno sulle azioni di una società per azioni e sulle quote di una società a responsabilità limitata è disciplinato rispettivamente dagli artt. 2352 e 2471-bis c.c. operando quest’ultima norma un rinvio pressoché integrale alla disciplina del pegno di azioni (salvo il caso di espropriazione della partecipazione non liberamente trasferibile ex art. 2471, 3°comma, cod. civ.). La costituzione del pegno sulle azioni e il diritto di prelazione Per le azioni incorporate in titoli, la costituzione del pegno avviene con la consegna del titolo al creditore pignoratizio, come prescrive l'art. 2786 c.c. Come previsto dall'art. 2026 c.c. la costituzione in pegno di un titolo nominativo può avvenire, altresì, mediante consegna del titolo girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente, fermo restando che il vincolo non produce effetti nei confronti della società emittente e dei terzi se non a seguito dell'annotazione nel libro soci. La normativa in tema di pegno deve infatti essere coordinata con le norme generali dettate in materia di titoli di credito che prevedono, per l'efficacia del vincolo, la formalità dell'annotazione: in particolare, l'art. 1997 c.c. richiede per l'efficacia del vincolo sul diritto incorporato in titoli di credito, l’annotazione sul titolo; l'art. 2024 c.c. prescrive, per l'efficacia del vincolo nei confronti dell'emittente e dei terzi, la duplice annotazione sul titolo e sul registro emittenti, secondo le forme dell'art. 2022 c.c. La sola consegna del titolo al creditore pignoratizio rende efficace tra le parti il pegno, mentre la formalità della duplice annotazione sul titolo e nel registro emittenti rende il vincolo opponibile alla società e ai terzi. La costituzione del vincolo conferisce al creditore pignoratizio il diritto di soddisfarsi con prelazione sulla cosa data in pegno rispetto agli altri eventuali creditori. L'art. 2787 c.c. prescrive le condizioni per il legittimo esercizio del diritto di prelazione: (i) la costituzione del pegno con atto scritto avente data certa, (ii) la sufficiente indicazione della cosa pignorata e del credito e (iii) il possesso attuale della cosa. L’esercizio del diritto di voto Il diritto di voto, a norma dell'art. 2352 c.c., è esercitato dal creditore pignoratizio, salvo convenzione contraria. La costituzione del pegno su quote di s.r.l. Per quanto concerne la costituzione del pegno su quote di s.r.l., l'art. 2471-bis c.c. nulla prevede in ordine alle modalità di costituzione del vincolo pur riconoscendo la legittimità della sottoposizione delle quote delle s.r.l. a pegno. Al fine dell'opponibilità ai terzi dell'atto di costituzione a mezzo dell'iscrizione presso il registro delle imprese è tuttavia necessario il rispetto dell'art. 2470 c.c. e, dunque, la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Secondo alcuni autori, a seguito della recente soppressione dell'obbligo di tenuta del libro soci da parte delle s.r.l. e della conseguente riscrittura dell'art. 2470 cit., anche l’opponibilità alla società è condizionata al relativo deposito presso il registro delle imprese dell'atto di costituzione. |