Ricorso ex art. 700 c.p.c. per l'inibizione della partecipazione all'assemblea da parte del creditore pignoratizio in caso di convenzione ex art. 2352 c.c.inquadramentoL'art. 2352, comma 1, c.c. dispone che, nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetti, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Ex lege, quindi, la titolarità del diritto di voto e la legittimazione all'esercizio competono al creditore pignoratizio. Tale previsione normativa è espressamente derogabile: mediante convenzione “contraria” tra il creditore ed il socio-debitore, è possibile prevedere che il diritto di voto, pur in presenza di pegno sulle azioni, sia esercitato dal socio. La convenzione contraria può essere contenuta anche all'interno dello statuto e, pertanto, formulata ex ante. Essa costituisce un accordo bilaterale accessorio al negozio costitutivo del diritto reale di garanzia sulle azioni e, tramite questo, il socio ed il titolare del diritto parziario precisano il contenuto delle rispettive facoltà definendo l'ambito della titolarità del diritto di voto e degli altri diritti sociali. Tuttavia, laddove il creditore dovesse venire meno a quanto pattuito, violando la convenzione, è facoltà del debitore agire per evitare ogni tipo di pregiudizio derivante da un attuale o potenziale esercizio del diritto di voto stesso da parte del creditore pignoratizio. Formula
ATTO COSTITUTIVO DI USUFRUTTO SU AZIONI Fra le parti: - Sig. .... (C.F. ....), nato a ...., in data ...., residente in ...., alla via ...., n. ...., di seguito denominato “nudo proprietario” E - il Sig. .... (C.F. ....), nato a ...., in data ...., residente in ...., alla via ...., n. .... di seguito denominato “usufruttuario” PREMESSO - che il nudo proprietario è titolare di n. .... azioni del valore nominale di Euro .... corrispondenti al .... % del capitale sociale della società “ .... s.p.a.” (C.F. .... e P.I. ....), con sede legale in ...., alla via/piazza ....; - che il nudo proprietario intende costruire diritto di usufrutto sulle summenzionate azioni a favore del Sig. .... (usufruttuario); Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: i) la premessa è parte e sostanziale del presente atto; ii) il nudo proprietario costituisce a favore dell'usufruttuario, che accetta, diritto di usufrutto su n. .... azioni del valore nominale di Euro ...., corrispondenti al .... % del capitale sociale della Società “ .... s.p.a.”; iii) il corrispettivo della presente costituzione è stato di comune accordo convenuto e fissato in Euro ...., importo corrisposto anteriormente al presente atto dal beneficiario al costituente, che ne accusa ricevuta e ne rilascia ampia, finale e liberatoria quietanza, dichiarando di non avere null'altro da pretendere per la effettuata costituzione; iv) il nudo proprietario assicura e garantisce la piena disponibilità e l'assoluta libertà delle azioni in premessa da oneri e gravami di qualsiasi natura. Le anzidette azioni sono state integralmente liberate. OPPURE (le sopracitate azioni risultano versate per i .... decimi). v) le parti convengono che il diritto di voto, sia in assemblea ordinaria, chi in assemblea straordinaria, spetta all'usufruttuario. OPPURE (le parti di comune accordo convengono di attribuire l'esercizio del diritto di voto al nudo proprietario). OPPURE (le parti di comune accordo attribuiscono il diritto di voto in assemblea ordinaria all'usufruttuario ed in quella straordinaria al nudo proprietario). vi) l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto spettano sia all'usufruttuario che al nudo proprietario; vii) il diritto di opzione sulle azioni di cui in premessa spetta al nudo proprietario al quale sono altresì attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte; viii) nel caso di aumento gratuito di capitale sociale, l'usufrutto si estenderà anche alle azioni attribuite all'usufruttuario; ix) la durata dell'usufrutto si estende per tutta la vita dell'usufruttuario OPPURE (l'usufrutto è costituito fino al ...., salvo che la società dovesse sciogliersi anticipatamente. In tale circostanza, se al nudo proprietario saranno assegnate somme o beni sociali, l'usufrutto si trasferirà a tali somme o beni). x) l'usufruttuario assume l'obbligo di far provvedere all'organo amministrativo all'annotazione sul libro dei soci della società emittente dell'avvenuta costituzione dell'usufrutto sulle azioni; xi) tutte le spese del presente atto sono a carico dell'usufruttuario che se le assume. Luogo e data .... Firme .... .... CommentoPer espressa previsione dell'art. 2352, comma 1, c.c. il diritto di voto, salvo convenzione contraria, spetta al creditore pignoratizio. Tale previsione risulta derogabile attraverso la stipulazione di una convenzione contraria tra il socio ed il creditore. Ai fini della sua validità, la convenzione contraria è soggetta alle medesime formalità del negozio costitutivo del diritto cui accede. Quanto all'efficacia nei confronti della società emittente le azioni ed i terzi, essa dovrà essere annotata sul titolo azionario e sul libro soci. Risultano ammissibili le convenzioni contrarie soggette a condizione quali, ad esempio, quelle che prevedono che il voto rimanga al socio debitore sino a quando questi mantenga una condizione di solvibilità, come accade nella prassi bancaria. A livello patologico, l'eventuale violazione della convenzione contraria rileva solo nel rapporto tra coloro i quali hanno sottoscritto la convenzione e dà diritto al debitore di richiedere il risarcimento del danno al creditore pignoratizio. Eventuali violazioni della convenzione contraria non rilevano, invece, sulla validità del voto o della delibera (Trib. Roma, 24 luglio 2017, in tema di usufrutto di azioni: “Nell'ipotesi di violazione dei doveri discendenti dalla disciplina propria dell'usufrutto, l'unico rimedio esperibile in favore del nudo proprietario è il risarcimento del danno, senza che possa essere riconosciuto a quest'ultimo un potere di impugnazione per l'annullamento della deliberazione e senza che possa essere fatto valere un ipotetico vizio nella formazione della volontà dell'assemblea e questo anche nel caso in cui il voto dell'usufruttuario sia risultato decisivo”). Laddove la violazione sia tale da arrecare pregiudizio attuale o anche potenziale al debitore, questi può agire mediante la richiesta all'autorità competente di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., che inibisca al creditore l'esercizio illegittimo del diritto di voto, impedendogli così di arrecare, o continuare ad arrecare, un danno al socio. Il debitore che agisce per ottenere tale inibitoria dovrà dimostrare la sussistenza dei due requisiti richiesti per invocare la tutela d'urgenza: il fumus boni iuris ed il periculum in mora. |