Ricorso ex art. 700 c.p.c. per l'inibizione della partecipazione all'assemblea e del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio in caso di convenzione contraria exart. 2352 c.c.inquadramentoL’art. 2352, comma 1, c.c. dispone che, nel caso di pegno sulle azioni, il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio, salvo convenzione contraria tramite la quale le parti possono riconoscere e mantenere il diritto di voto in capo al socio, pur in presenza di pegno sulle azioni. Formula
Tribunale di … Sezione … Ricorso ex art. 700 c.p.c. nell’interesse di Sig. ... , nato a ... il ... (C.F. ... ), residente in ..., via/piazza ... n…, elettivamente domiciliato in ..., via ..., n. ..., rappresentato e difeso, come da procura allegata al presente atto, dall'Avv. ... , C.F. ... , del foro di …, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in …, via …, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata .... (di seguito “socio debitore”) -ricorrente- CONTRO Società. .... (C.F. ....), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in … via … (di seguito, la “Società”)
-resistente- NONCHÉ CONTRO Sig. ... , nato a ... il ... (C.F. ... ), residente in ..., via/piazza ... n. … (di seguito, il “Creditore pignoratizio”) -resistente- * * * Oggetto: Ricorso ex art. 700 c.p.c. per l’inibizione del creditore pignoratizio alla partecipazione all’assemblea del … e all’esercizio del diritto di voto. IN FATTO 1. il sig. … è titolare delle azioni rappresentanti il …% del capitale sociale della Società …. s.p.a. (c.f. e p.iva …), con sede legale in … (…); 2. in data … è stato costituito un pegno sulle predette azioni in favore del creditore pignoratizio sig. …; 3. in data … il socio debitore, da una parte, e il creditore pignoratizio, dall’altra parte, hanno sottoscritto ex art. 2352, primo comma, c.c. una convenzione contraria al dettato codicistico, in forza della quale il diritto di voto relativo alle azioni per cui è causa spetta al socio debitore e non al creditore pignoratizio; 4. è stata convocata per il giorno … l’assemblea dei soci della società … per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno … 5. in data …, la Società …, tramite il proprio legale rappresentante pro-tempore, ha comunicato al socio debitore che non potrà partecipare all’assemblea del …, ritenendo che il diritto di voto spetti al creditore pignoratizio, che a sua volta risulta intenzionato a partecipare all’assemblea e a votare, come espresso nelle comunicazioni del … e del .. che si allegano. IN DIRITTO 6. indicare le ragioni a fondamento del c.d. “fumus boni iuris” (la deroga pattizia all’esercizio del diritto di voto è ammassa dalla legge ex art. 2352, ultimo comma, c.c.); 7. indicare le ragioni a fondamento del c.d. “periculum in mora” (la mancata partecipazione del socio pregiudicherebbe i seguenti diritti …) 8. strumentalità; 9. residualità. Tutto ciò premesso, il Sig. …………come sopra rappresentato e difeso, RICORRE all’Ill.mo Tribunale di …, Sezione …, affinché - verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 700e 669-bis cod. proc. civ., per i motivi esposti nel presente ricorso, con decreto emesso inaudita altera parte ai sensi dell’art. 669-sexies, 2° comma, cod. proc. civ., ovvero, in subordine, con provvedimento emesso previa audizione delle parti e svolti gli accertamenti del caso, con conseguente urgente fissazione dell’udienza di comparizione e assegnazione di termine al ricorrente per la notifica - emetta un provvedimento cautelare che accolga le seguenti CONCLUSIONI
- accertato e dichiarato il diritto d’intervento e di voto del socio sig. …, inibire al sig. … nella sua qualità di creditore pignoratizio di prendere parte all’assemblea dei soci del … e di esercitare il diritto di voto sulle relative materie all’ordine del giorno, per le ragioni indicate in narrativa; - con il favore delle spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, della Cassa Prev. Avv. ex art. 11 L. n. 576/1980 e successive modifiche e dell’IVA nella misura di legge.
Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è … e, pertanto, il contributo unificato dovuto è pari ad .... Euro ....
Si depositano i seguenti documenti: .... Luogo, data .... Firma Avv. ....
CommentoIntroduzione L’art. 2352 c.c. stabilisce la regola generale in caso di pegno su azioni: in tale circostanza, il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio, a meno che non sia stabilito diversamente da una “convenzione contraria”. La “convenzione contraria” Secondo recente giurisprudenza la convenzione contraria richiamata dall’art. 2352, ultimo comma, c.c. deve essere intesa quale eventuale accordo tra il socio datore di pegno e il creditore pignoratizio - derogatoria della disciplina ordinaria - da comunicare alla società, al fine di consentire in assemblea l'esercizio del diritto di voto al soggetto legittimato e non già quale patto tra soci versato nello statuto. Si tratta infatti di un diritto disponibile da parte del creditore pignoratizio nei rapporti interni con il proprio debitore (cfr. Trib. di Milano 14 marzo 2024, n. 3166). La convenzione contraria è soggetta, a pena di invalidità, alle medesime formalità del negozio costitutivo del diritto cui accede. Essa costituisce un accordo bilaterale accessorio al negozio costitutivo del diritto reale di garanzia sulle azioni e, tramite questo, il socio ed il creditore pignoratizio precisano il contenuto delle rispettive facoltà definendo l’ambito della titolarità del diritto di voto. La giurisprudenza non è concorde sulle conseguenze derivanti dalla violazione della convenzione contraria da parte del creditore pignoratizio. In alcune sentenze si ritiene che tale violazione rilevi solo nel rapporto tra coloro i quali hanno sottoscritto la convenzione e dà diritto al debitore di richiedere il solo risarcimento del danno, non incidendo sulla validità del voto o della delibera (cfr. Trib. Roma, 24 luglio 2017); in altre, per contro, si afferma che la delibera debba essere annullata in quanto illegittima per violazione dell’art. 2352 c.c. (cfr. Trib. di Milano 14 marzo 2024, n. 3166). Il diritto d’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto Ai sensi dell’art. 2370, 1°comma, c.c. “possono intervenire all’assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto”. Il citato art. 2370 c.c. individua un legame funzionale tra il diritto di partecipazione all’assemblea e il diritto di voto, che si può “rescindere” nei soli casi espressamente previsti dalla legge (si pensi, ad esempio, all’art. 2418 c.c., che attribuisce al rappresentante comune degli obbligazionisti il diritto di intervenire all’assemblea dei soci, nonché all’art. 147, comma 3, d.lgs. 58/1998, nel caso degli azionisti di risparmio privi del diritto di voto). Fuori da questi casi, non si ritiene ammissibile l’intervento in assemblea di chi non può esprimere il voto. Il Tribunale di Firenze, con la sentenza del 27 aprile 2019, ha affermato che l’art. 2370 c.c., stabilendo che possono intervenire all’assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, sancisca, da un lato, la stretta strumentalità tra i due momenti di partecipazione alla vita della società e, dall’altro lato, la funzionalizzazione del primo al secondo, nel senso che la partecipazione al dibattito assembleare è volta a consentire la formazione della volontà sociale e non soltanto il soddisfacimento di finalità puramente informative. Il ricorso ex art. 700 c.p.c. Laddove la violazione della convenzione contraria sia tale da arrecare pregiudizio attuale o anche potenziale al debitore, questi, secondo autorevole dottrina e recente giurisprudenza, può domandare all'autorità competente l’adozione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., che inibisca al creditore l'esercizio (illegittimo) del diritto di voto ed imponga alla società di garantire la partecipazione del socio debitore all’assemblea al fine di esercitare il diritto di voto sullo stesso spettante. Il debitore che agisce per ottenere tale inibitoria deve dimostrare la sussistenza dei due requisiti richiesti per invocare la tutela d'urgenza: il fumus boni iuris ed il periculum in mora. Si segnala che secondo una parte minoritaria e meno recente della giurisprudenza e alcuni autori il rimedio atipico di cui all'art. 700 c.p.c. non può essere utilizzato in relazione al procedimento assembleare. |