Sequestro conservativo di azioni ex art. 671 c.p.c.InquadramentoIl sequestro conservativo è una misura cautelare tipica finalizzata a garantire un preteso diritto di credito. Disciplinato dall'art. 2905 c.c., esso rientra tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale insieme all'azione surrogatoria e all'azione revocatoria, e può avere ad oggetto qualsiasi bene, mobile o immobile, facente parte del patrimonio del debitore. FormulaTRIBUNALE ORDINARIO DI .... SEZIONE IMPRESA R.G. N. .... G.I. DOTT. .... Nell'interesse della: - Società ....s.r.l., C.F. .... P.I. ...., con sede a ...., via ...., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in calce al presente atto, dall'Avv. .... ...., con studio a. ...., via. .... (C.F. ...., indirizzo PEC ...., fax ....) - ricorrente- CONTRO - Sig. ...., C.F. ...., residente a ...., via ...., con l'Avv. .... - resistente- * * * RICORSO EX ART. 671 C.P.C. IN CORSO DI CAUSA NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ .... * * * PREMESSO CHE - con atto di citazione notificato il ...., la Società .... ha convenuto in giudizio il Sig. ...., amministratore della società attrice nel periodo ...., esercitando l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. e chiedendo la condanna del Sig ....al risarcimento dei danni da mala gestio per l'ammontare di Euro ....; - il giudizio di merito è stato iscritto al numero di R.G. .... e l'udienza di prima comparizione si è tenuta il ...., all'esito della quale il Giudice ha concesso i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. con scadenza al ...., al .... e al ....e fissato per l'assunzione dei mezzi di prova l'udienza del ....; - il Sig. .... non possiede alcun bene mobile né immobile, avendo donato ai figli l'immobile di .... e avendo costituito in fondo patrimoniale un ulteriore immobile di cui è comproprietario con la moglie; - l'unico bene di proprietà del Sig. .... è rappresentato da n. .... azioni della Società ....s.p.a., del valore nominale di Euro .... ciascuna, rappresentanti complessivamente una percentuale di partecipazione al capitale pari al ....%; - nelle more del giudizio l'odierna ricorrente è venuta a conoscenza del fatto che il Sig. .... vorrebbe dismettere il pacchetto azionario in favore di ....; - stante il fondato timore di perdere la garanzia del credito, considerato che il Sig. .... ha quasi completamente dismesso il proprio patrimonio, è intenzione della società attrice, ricorrendone i presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora, ottenere una misura cautelare tesa ad assicurare la temporanea conservazione del patrimonio residuo del Sig.., in attesa della definizione del giudizio di merito; 1. Sul fumus boni iuris [Descrizione delle circostanze da cui origina il credito risarcitorio della Società attrice/ricorrente]. Ad esempio: è stato accertato, a seguito della due diligence espletata dalla società attrice, che il Sig ....ha violato i doveri di corretta gestione quando rivestiva l'ufficio di amministratore, avendo causato alla società i seguenti danni: 2. Sul periculum in mora [Descrizione delle circostanze a fondamento del timore che la controparte possa sottrarre determinati beni alla garanzia del credito]. Ad esempio: come già evidenziato in premessa, le azioni della Società .... s.p.a. rappresentano l'unico bene di proprietà del Sig. ...., il quale, spogliandosi delle stesse, priverebbe di ogni garanzia la società ricorrente, con la conseguenza che la stessa non potrebbe in alcun modo soddisfare successivamente il proprio credito, una volta accertato e quantificato all'esito del giudizio di merito. Tanto premesso, sussistono i presupposti affinché siano sottoposte a sequestro conservativo le azioni della Società .... s.p.a. di proprietà del Sig. ...., mediante provvedimento inaudita altera parte, onde evitare che il Sig ....ponga in essere atti dispositivi Pertanto, la Società ...., come sopra rappresentata e difesa, RICORRE a codesto On.le Tribunale affinché, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia: - in via principale inaudita altera parte, ex art. 669 sexies c.p.c. ovvero, - in subordine, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, - autorizzare il sequestro di n. .... azioni emesse dalla Società .... s.p.a. di titolarità del Sig. ...., con ogni conseguente statuizione. In ogni caso - con condanna del Sig. ....al pagamento delle spese e dei compensi della fase cautelare, oltre IVA e CPA come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA [Indicazione dei mezzi istruttori di cui ci si intende avvalere] Si deposita copia dei seguenti documenti, con riserva di ulteriori produzioni ed articolazioni di richieste istruttorie: Luogo e data .... Firma Avv. .... CommentoIl sequestro conservativo si propone con ricorso secondo le regole dettate dagli artt. 671 e ss. c.p.c. Necessari presupposti per la sua concessione sono il fumus boni iuris e il periculum in mora. Il requisito del fumus boni iuris deve essere accertato attraverso un'indagine sommaria e deve consistere in una situazione che faccia apparire come probabile l'esistenza del credito, essendo demandato al giudizio di merito un accertamento sulla effettiva fondatezza della pretesa creditoria. Il periculum in mora rappresenta il fondato timore di perdere la garanzia del credito, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice che prende in esame sia elementi oggettivi che elementi soggettivi. I primi concernono, ad esempio, la capacità patrimoniale del debitore rispetto all'ammontare del credito per cui si invoca la tutela, i secondi riguardano condotte assunte dal debitore per sottrarsi all'adempimento. Anche le azioni possono costituire oggetto di sequestro, come disposto espressamente dall'art. 2352 c.c., che disciplina anche le altre tipologie di vincoli sui titoli. La norma contiene la locuzione generica di sequestro, senza fare riferimento ad una misura piuttosto che ad un'altra. Si ritiene quindi che la disciplina in essa dettata valga per le varie misure di sequestro, non solo conservativo e giudiziario, ma anche convenzionale e secondo alcuni autori anche ai sequestri previsti da norme di matrice penalistica. L'art. 2352 c.c., tuttavia, si limita a prevedere che (i) in caso di sequestro, il diritto di voto inerente alle azioni sia esercitato dal custode, (ii) in caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2442 c.c., il sequestro si estenda alle azioni di nuova emissione e, infine, (iii) i diritti amministrativi diversi da quelli disciplinati dalla norma in commento siano esercitati dal custode, salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente. A differenza di quanto accade nel caso di pegno o di usufrutto, dove il legislatore ha previsto che il creditore pignoratizio e l'usufruttuario siano titolari iure proprio del voto, il custode gode di una mera legittimazione all'esercizio del diritto. |