Verbale di assemblea con voto del custode di azioni sequestrateInquadramentoAi sensi della l. n. 575/1965, nonché conformemente a quanto disposto dalla giurisprudenza di legittimità, le partecipazioni in società di capitali possono essere sottoposte a sequestro ed a successiva eventuale confisca, dal momento che “ogni tipo di bene può essere sottoposto a sequestro: i beni immobili, i mobili, i mobili registrati, i crediti, le quote di società, l'azienda, l'universalità di beni, i diritti reali, le azioni, etc., ciò perché una mancata specifica previsione di alcuni tipi di beni non può indurre alla conclusione che questi siano esclusi dal sequestro”. (Cass. pen., n. 999/1986). il vigente art. 2352 c.c., prevedendo e disciplinando anche il sequestro delle azioni, presenta carattere certamente innovativo, se confrontato con la originaria disciplina che prevedeva, invece, solamente l'ipotesi del pegno e dell'usufrutto di azioni. Nella disciplina vigente il custode delle azioni sequestrate è legittimato ad esercitare il diritto di voto, nonché tutti i diritti amministrativi (come, per esempio, diritto di intervento e di discussione in assemblea, diritto di chiedere la convocazione dell'organo assembleare, diritto ad impugnare le delibere assembleari etc…), salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente. Tuttavia, come affermato recentemente dal Tribunale di Milano, qualora le azioni di un socio vengano poste sotto sequestro ma poi manchi la nomina del custode giudiziario, il socio conserva la legittimazione ad esercitare tutti i diritti conseguenti alla titolarità delle azioni. Infatti, in assenza di tale nomina, l'azionista non può essere privato dei poteri collegati alla partecipazione, anche se assoggettata al vincolo di legge (Trib. di Milano, 14 aprile 2016, n. 4686). FormulaVERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI (ART. 2364 C.C.) [1] In data … … , alle ore ….., è stata indetta in prima convocazione presso la sede sociale … , l'assemblea ordinaria dei soci della ………….. s.p.a. per deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO 1. Proposta di distribuzione dell'utile di esercizio chiuso al … Sono presenti i Signori: - dott … … , socio titolare di ….. azioni, pari al …. % del capitale sociale; - dott … … , socio titolare di ….. azioni, pari al …. % del capitale sociale; - dott … … , socio titolare di ….. azioni, pari al …. % del capitale sociale; - dott. ……; in qualità di custode giudiziario di …… azioni sequestrate, originariamente nella titolarità del dott. ……, socio titolare di …. azioni, pari al …. % del capitale sociale. Il custode è legittimato ad esercitare il diritto di voto nel corso della presente assemblea in conformità a quanto previsto dall'art. 2352, comma 1, … nonché i Consiglieri di sorveglianza nelle persone del dott … … , Presidente del Consiglio di sorveglianza e dei dottori … e … , nonché gli azionisti signori … , … , … , rispettivamente rappresentanti, in proprio o per delega, numero … azioni per un capitale sociale pari a Euro … A norma dello statuto (ovvero, su nomina della maggioranza dei presenti) assume la presidenza dell'assemblea il dott … … , il quale, chiamato a fungere da Segretario il dott … … , che accetta, constata che l'assemblea è stata regolarmente convocata come da avviso n … … , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del … , foglio delle inserzioni n … … , pag … … (ovvero da avviso pubblicato sul quotidiano … , del … , pag … … ). A questo punto il Presidente dell'assemblea accerta che l'assemblea è validamente costituita poiché sono presenti tanti soci che rappresentano … % del capitale sociale. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. Il Presidente evidenzia che il progetto di bilancio chiuso al … è stato approvato dal Consiglio di sorveglianza con delibera del … e reca un utile pari a Euro … Dopo la discussione, l'assemblea dei soci all'unanimità (ovvero, l'assemblea dei soci con la maggioranza del capitale precisando, quindi, chi ha votato a favore, chi ha espresso voto contrario e chi si è astenuto) DELIBERA - di destinare l'utile di esercizio pari a Euro … , così come proposto dal Consiglio di amministrazione, a … , per Euro … , a … , per Euro … , a … , per Euro … ; Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore … previa lettura e approvazione del presente verbale. Luogo …………, data ……….. Il Segretario … Il Presidente … 1. Dal momento che, una volta nominato, il custode giudiziario di azioni sequestrate è legittimato ad esercitare il diritto di voto in occasione di tutte le assemblee, salvo diversa specificazione da parte dell'autorità giudiziaria, si esaminerà la formula del “verbale di assemblea ordinaria di distribuzione degli utili, ex art. 2364 … , a mero titolo esemplificativo. CommentoLa possibilità di sequestrare partecipazioni vale tanto per le società per azioni che per le società a responsabilità limitata. L'estensione alle s.r.l. trova conferma nel rinvio operato dall'art. 2471-bis c.c. alle norme contenute nell'art. 2352 c.c. Il novellato art. 2352 c.c. prevede che il diritto di voto sia esercitato dal custode (comma 1), mentre il diritto di opzione spetti al socio (comma 2). Da ciò consegue che, non prevedendo il suddetto articolo la possibilità di attribuire l'esercizio del diritto di voto a soggetto diverso dal custode (a differenza di quanto previsto per i “diritti amministrativi diversi” di cui all'ultimo comma dell'art. 2352 c.c.), il socio perda totalmente la possibilità di intervenire alle assemblee sociali, siano esse ordinarie che straordinarie, essendo, tale diritto, espressamente riservato ex art. 2370 c.c., comma 1, al soggetto “cui spetta il diritto di voto” e quindi al solo custode giudiziario. Come premesso poc'anzi, è necessario soffermarsi sull'art. 2352, ultimo comma, c.c., al fine di apprezzare il diverso regime previsto per il diritto di voto e per “i diritti amministrativi diversi”. Quest'ultimo comma, infatti, prevede che: “salvo che […] dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo […] nel caso di sequestro sono esercitati dal custode". Come si può facilmente notare, assume assoluta centralità il provvedimento del giudice, il quale, attraverso la disposizione del sequestro delle partecipazioni del socio e la conseguente nomina del custode giudiziario, può decidere di porre dei limiti circa i diritti esercitabili da quest'ultimo, prevedendo che il socio continui a mantenere alcuni poteri. Ad ogni modo, anche se il custode assume su di sé il diritto ad esercitare plurimi poteri originariamente nella titolarità del socio, va considerato che quest'ultimo non vede venir meno ogni interesse per gli accadimenti sociali. Il socio, infatti, resta titolare, in base a quanto espressamente previsto dall'art. 2352 c.c., del diritto d'opzione. Vi è poi da sottolineare che, ai sensi del comma 3 dell'art. 2352, nel caso di aumento del capitale sociale effettuato ex art. 2442 c.c. con l'utilizzo di riserve e di altri fondi iscritti in bilancio, il vincolo già esistente sulle azioni già nella titolarità del socio si estenderà alle azioni di nuova emissione. Per concludere, se da un lato il nuovo art. 2352 c.c. qualifica il custode quale figura amministratrice delle partecipazioni sulle quali insiste il sequestro, essendo titolare della maggior parte dei diritti e dei poteri originariamente in capo al socio, dall'altro fa salva la facoltà per il giudice, nel momento in cui dispone in merito al vincolo sulle azioni e procede, quindi, alla nomina del custode giudiziario, di imporre a quest'ultimo limitazioni a favore del socio. |