Dichiarazione di recesso ex art. 2437 c.c. nella s.p.a.

Rizzi Linda

Inquadramento

Il socio recedente ha diritto alla liquidazione delle proprie azioni.

Nelle s.p.a., conformemente a quanto disposto dall'art. 2437-ter c.c., il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, previo parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione dei conti. Venuto a conoscenza di tale determinazione, il socio recedente in disaccordo può manifestare la propria contestazione, contestualmente alla dichiarazione di recesso, nella quale dovrà anche far espresso riferimento all'intenzione di richiedere al Tribunale l'intervento di un esperto che, con relazione giurata, farà una nuova valutazione delle azioni da liquidarsi.

A tal proposito, al socio recedente è richiesta la formulazione di un'istanza al Tribunale per la nomina dell'esperto, che provvederà entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso.

In ossequio a quanto disposto dall'art. 1349, comma 1, c.c. qualora l'esperto non adempia oppure formuli una valutazione manifestamente iniqua o erronea, sarà il giudice a dover determinare il valore oggetto di liquidazione, previa impugnazione mediante atto di citazione da parte del socio recedente.

Nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, invece, come disposto dal comma 2 dell’art. 2437-ter c.c., il valore di liquidazione è determinato con riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

Formula

Spettabile

[…]

Via […] n. […]

[cap] - […] ([…])

A mezzo raccomandata A/R anticipata a mezzo e-mail all’indirizzo […]

 

Alla cortese attenzione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Sig. […]

Sig. […]

Sig. […]

[Luogo], [data]

Oggetto: Dichiarazione di recesso ex art. 2437 c.c. e contestazione della determinazione del valore di liquidazione della partecipazione

Egregi Signori,

                      io, sottoscritto Sig. […], nato a […] il […] e residente in […], Via […], Vi scrivo la presente, nella mia qualità di socio intestatario di n. […] azioni di categoria […] della Società […] s.p.a., con sede legale in […], Via […] n. […], capitale sociale di € […], iscritta nel registro delle imprese di […] con il numero di iscrizione e C.F. […] (“[…]” o “Società”), al fine di rappresentarVi quanto appresso.

Come Vi è noto, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato, in data […], [indicazione dell'oggetto della deliberazione:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;

- la trasformazione della Società;

- il trasferimento della sede sociale all'estero;

- la revoca dello stato di liquidazione;

- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;

- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

- la proroga del termine;

- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari];

Considerato che, come emerge dal verbale della suddetta assemblea, non ho concorso all'approvazione di tale deliberazione, in quanto [assente, astenuto o dissenziente], intendo comunicarVi, con la presente, la mia intenzione di recedere dalla Società, ai sensi dell’art. 2437 c.c., contestando espressamente la determinazione del valore di liquidazione della partecipazione, così come effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

Vi chiedo, pertanto, di procedere alla liquidazione di n. […] azioni, al valore che sarà determinato a mezzo di relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, ai sensi dell'art. 2437-ter, ultimo comma, c.c. stante il disaccordo intercorrente con la Società (in persona dei componenti del Consiglio di Amministrazione) per quanto attiene alla preventiva valutazione posta in essere.

Con l’occasione, Vi rendo altresì noto di aver già provveduto a depositare presso la sede sociale le azioni per le quali intendo esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-bis c.c.

Cordiali saluti.

Sig. […]

[Firma]

Firma ....

Commento

Le cause che legittimano il recesso

La funzione generalmente attribuita al diritto di recesso è quella di tutela della minoranza: il legislatore ha riconosciuto al socio dissenziente rispetto ad alcune decisioni della società la facoltà di recedervi, in alternativa alla vendita delle azioni.

La giurisprudenza di legittimità più recente, tuttavia, ha osservato che la riforma del diritto societario ha superato i due principi della tassatività delle cause di recesso e della preferenza per l’interesse all’integrità del patrimonio sociale ed alla prosecuzione dell’attività di impresa: in tale prospettiva, il diritto di recesso non troverebbe la propria ratio esclusivamente nel mero dissenso rispetto a scelte della maggioranza, bensì anche nella tutela della libertà di disinvestimento del socio (Cass. 29 gennaio 2024, n. 2629).

Pertanto - secondo i Giudici di legittimità - l’ampliamento delle ipotesi di recesso costituisce uno dei mezzi che il legislatore ha utilizzato per favorire la competitività delle imprese tramite un più agevole accesso delle società al mercato dei capitali, dal momento che la propensione all’investimento tanto più aumenta, quanto più l’investitore possa confidare nella possibilità di un rapido disinvestimento.

Le cause del recesso possono essere classificate in tre categorie: inderogabili, derogabili e statutarie.

Le cause inderogabili sono disciplinate dal primo comma dell’art. 2437 c.c. della norma e includono:

  1. la modifica dell'oggetto sociale, se comportante una variazione significativa dell'attività societaria.
  2. il trasferimento della sede sociale all'estero.
  3. la revoca dello stato di liquidazione.
  4. l’eliminazione di una o più cause di recesso.
  5. la modifica dei criteri per determinare il valore dell'azione in caso di recesso.
  6. la modifica dello statuto sui diritti di voto o di partecipazione.

In questi casi, tutti i soci dissenzienti, assenti, astenuti o privi del diritto di voto possono esercitare il diritto di recesso dalla società.

Inoltre, nelle società “chiuse” costituite a tempo indeterminato, il socio può recedere con un preavviso di almeno 180 giorni, che può essere esteso a un massimo di un anno dallo statuto.

Ad esse possono aggiungersi le cause inderogabili in caso di revisione di stima di cui all’art. 2343 c.c., di introduzione o soppressione di clausole compromissorie e, nelle società “aperte”, l’esclusione dalla quotazione.

Le cause derogabili, suscettibili di modifiche o limiti statutari, previste dal secondo comma dell’art. 2437, comprendono la proroga del termine della società e l’introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Infine, la disposizione di cui all’art. 2437, comma 4, c.c. riconosce alle s.p.a. “chiuse” la possibilità di prevedere all’interno dello statuto “ulteriori cause di recesso” (c.d. recesso convenzionale).

Oggetto di un lungo e acceso dibattito è stata la questione dell’ammissibilità del recesso ad nutum statutario nelle società per azioni costituite a tempo determinato.

La dottrina maggioritaria, in realtà, aveva escluso siffatta possibilità, osservando che la volontà del socio di recedere, infatti, non potrebbe rappresentare una delle “cause” di recesso anche considerando che l’art. 2437bis c.c., nel regolare i termini e le modalità di esercizio del recesso per ipotesi diverse dalla deliberazione, si limita a prendere in considerazione la sola eventualità di un “fatto” che legittimi il recesso, di un evento cioè esterno ed ulteriore rispetto alla semplice determinazione del socio recedente.

Con una recente e storica pronuncia, tuttavia, la Corte di Cassazione ha affermato la liceità della clausola statutaria di una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, la quale, ai sensi dell’art. 2437, comma 4, c.c., preveda, quale ulteriore causa di recesso, la facoltà dei soci di recedere dalla società ad nutum con un termine congruo di preavviso, osservando che il legislatore ha valorizzato l’autonomia statutaria anche in materia di recesso, rimettendo all’autonomia negoziale l’individuazione di ulteriori presupposti, in modo da bilanciare gli interessi contrapposti dei soci e della società, consistenti rispettivamente nella più ampia possibilità di exit e nel mantenimento del conferimento conseguito (Cass. 29 gennaio 2024, n. 2629).

Su altro versante, la giurisprudenza ha ormai definitivamente escluso, nelle società per azioni costituite con un termine particolarmente lungo, la possibilità di esercitare il diritto di recesso ad nutum non previsto statutariamente, respingendo:

  • l’applicazione analogica della disposizione di cui all’art. 2437, comma 3, c.c., non essendo assimilabili durata “indeterminata” e durata “lunga”, principalmente per esigenze di certezza e di tutela dei creditori sociali (cfr. la medesima Cass. 29 gennaio 2024, n. 2629; Cass. 5 settembre 2022, n. 26060);
  • l’applicazione analogica dell’art. 2285 c.c., dettato in materia di società di persone, secondo cui ogni socio può recedere nel caso in cui la società sia contratta per tutta la vita di uno dei soci, dal momento che tale fattispecie fa riferimento a connotazioni strutturali dei tipi personalistici estranei al modello della s.p.a. (Cass. 21 febbraio 2020, n. 4716).

Termini e modalità per l’esercizio del diritto di recesso

La natura recettizia del recesso implica che la sua efficacia si esplichi quando la dichiarazione del socio giunga alla società (Cass. 19 marzo 2004, n. 5548).

L’art. 2437-bis c.c. dispone che il recesso debba essere esercitato mediante l’invio di una lettera raccomandata, entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso o trenta giorni dal momento nel quale il socio è venuto a conoscenza di un fatto, diverso da una delibera assembleare, che legittima il recesso.

Entro il termine di decadenza previsto per l’esercizio del diritto, il socio deve inviare la lettera contenente la dichiarazione di recesso, non rilevando che la data di effettiva ricezione della raccomandata da parte della società.

Lo statuto può prevedere che tale facoltà possa essere esercitata mediante fax o posta elettronica certificata.

La norma citata prevede altresì che il socio recedente debba rendere una serie di indicazioni necessarie affinché la società possa applicare il procedimento di liquidazione previsto dalla legge.

Il comma 3 dell’art. 2437-bis c.c., inoltre, prevede l'inalienabilità e l'obbligo di deposito presso la sede sociale delle azioni per le quali è stato esercitato il recesso: la norma ha l’obiettivo di evitare la dissociazione tra il socio recedente e il creditore della somma dovuta per la liquidazione delle azioni, prevenendo così comportamenti speculativi contrari agli scopi dell'istituto. Inoltre, facilita il processo di liquidazione, che potrebbe richiedere il trasferimento delle azioni ad altri soci o a terzi.

Sino a che non interviene la liquidazione, il socio che ha esercitato il recesso può essere considerato ancora titolare delle partecipazioni sociali e, pertanto, è legittimato all’esercizio delle facoltà inerenti alla quota di partecipazione (Trib. Milano 10 luglio 2023, n. 5778).

Considerazioni sul valore di liquidazione delle azioni nelle s.p.a.

La legge affida, in prima battuta e salvo contestazioni, la determinazione del valore delle azioni del socio recedente agli amministratori.

Nelle s.p.a. la valutazione consente notevoli margini di discrezionalità agli amministratori, ai quali è semplicemente richiesto di “tenere conto” di tre elementi:

- la consistenza patrimoniale della società;

- le sue prospettive reddituali;

- l'eventuale valore di mercato delle azioni.

Gli amministratori, in ogni caso, possono attribuire pesi differenti ai valori determinati in base a tali criteri, in base alle circostanze del caso.

L'art. 2437-ter c.c. legittima, infatti, l'utilizzo di criteri di valutazione misti, patrimoniale e reddituali, tenendo presente che, per quanto attiene al valore di mercato, trattandosi di società per azioni non quotate, gli amministratori dovranno prendere in considerazione il valore al quale sono state effettuate le più recenti e significative transazioni sulle azioni della società.

Ad ogni modo, è possibile che nello statuto venga prevista una deroga, totale o parziale, ai criteri poc'anzi menzionati.

I criteri (legali o statutari che siano) debbono essere applicati in tutte le fasi procedurali e da tutte le parti in causa; quindi, in primis, dagli amministratori nella determinazione preventiva del valore di liquidazione, dal collegio sindacale e dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, chiamato a rassegnare il proprio parere agli amministratori (parere da qualificarsi come obbligatorio ma non vincolante, in quanto destinato a supportare la decisione degli amministratori, senza alcun obbligo di adeguarvisi).

Dovranno poi essere rispettati dal socio recedente che abbia proposto contestazione alla determinazione dei valori individuati dagli amministratori, ed infine, laddove dovesse essere richiesta una relazione giurata, da parte dell'esperto nominato dal Tribunale.

Ciascun socio, nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea non solo può conoscere la determinazione, ma anche prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese.

In capo agli amministratori sussiste un obbligo di procedere alla preventiva valutazione del valore di liquidazione delle azioni, ciò in quanto questo permette di garantire il diritto dei soci di ricevere informazioni prima di decidere una modifica statutaria dalla quale potrebbe sorgere il diritto di recesso. Nel caso in cui l'organo amministrativo non dovesse rispettare l'onere informativo sorge un vizio di procedimento della deliberazione assembleare, tale da renderla annullabile.

Premi di maggioranza e sconti di minoranza

Secondo la corrente interpretativa prevalente in dottrina, nella determinazione del valore delle azioni da liquidarsi, sarebbe necessario attribuire al socio il valore effettivo della sua partecipazione, senza che quest'ultimo riceva di più o di meno di quanto riceverebbe dal mercato in caso di trasferimento.

La conseguenza inevitabile sarebbe quella per cui il valore della partecipazione del socio receduto dovrebbe essere assimilabile al valore della partecipazione negoziabile liberamente nel mercato, così interferendo il rapporto della domanda e dell'offerta, il quale, a sua volta, è influenzato dalla totalità di poteri e benefici che l'azione trasferibile consente di ricavare.

Ciò significa che, in relazione ad una azione, a prescindere dalla sua concreta entità, se dovesse prevalere la domanda, il valore di quella sarebbe superiore a quello “teorico-proporzionale”; se, al contrario, dovesse prevalere l'offerta, il valore dell'azione risulterebbe inferiore.

Nell'ottica di mercato, quindi, solo la partecipazione che permette all'acquirente di assumere il controllo della società è, di fatto, quella che riveste l'interesse economico maggiore, attraendo più soggetti interessati a rilevarla.

Ove venga negoziata la compravendita di una partecipazione che consenta di conseguire una posizione di controllo, tali azioni sarebbero assegnatarie di un premio, c.d. “premio di maggioranza”; premio che può essere applicato anche ad una partecipazione che, pur non essendo da sola in grado di far acquisire il controllo della società, abbinata a quella che già detiene il socio, consente di raggiungere il medesimo risultato.

Viceversa, laddove la partecipazione non permetta da sola, o con altre, di raggiungere alcun controllo all'interno della società, essa dovrebbe essere destinataria di uno sconto, c.d. “sconto di minoranza”.

La giurisprudenza, invero scarna, sembra tuttavia negare l’applicazione di correttivi alla valutazione della quota, in caso di recesso del socio.

Si è sostenuto, in particolare, che l’esigenza di adattare il reale valore della quota al “peso” della medesima verrebbe meno, in quanto la cessione non è operata in favore di soggetti terzi, ma in favore di un soggetto già titolare del residuo capitale sociale ed obbligato ad acquistare la partecipazione, dovendosi aver riguardo esclusivamente al valore economico effettivo del patrimonio netto e, quindi, al capitale economico della società (Trib. Roma 20 aprile 2015, n. 8457; Trib. Padova 22 maggio 2014, n. 980).

L'eventuale contestazione del valore individuato

Quantomeno nel caso in cui il recesso può basarsi su una deliberazione assembleare, alla stregua del disposto di cui all’art. 2437-ter c.c., i soci hanno diritto di conoscere l’eventuale valore delle azioni anteriormente alla data fissata per la riunione dell’assemblea, pena la configurabilità di un vizio di procedimento della deliberazione, censurabile ai sensi dell’art. 2377 c.c.

Il valore determinato dagli amministratori, come anticipato, può essere oggetto di contestazione, da farsi contestualmente alla dichiarazione di recesso: in tale circostanza – su istanza della “parte più diligente”, socio o amministratori, il Tribunale - all’esito di un procedimento avente natura di volontaria giurisdizione - nomina un esperto che procederà alla valutazione della partecipazione mediante relazione giurata, ai sensi dell'art. 1349 c.c., ovvero con “equo apprezzamento”.

La determinazione del valore delle azioni ad opera dell’esperto nominato dal Tribunale, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 2437-ter c.c., deve avvenire entro il termine di novanta giorni decorrente dall’esercizio del diritto di recesso; pertanto, la nomina dell’esperto deve essere richiesta dal socio in tempo utile - pena inammissibilità del ricorso proposto tardivamente - per consentire il rispetto del predetto termine (App. Napoli 16 ottobre 2023, n. 469).

Come anche riconosciuto dalla giurisprudenza, non sussiste un rapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. tra il giudizio avente ad oggetto l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di recesso e il ricorso per la nomina dell’esperto ex art. 2437-ter, comma 6, c.p.c., stante la diversa finalità dei due procedimenti e la natura meramente incidentale dell’accertamento sulla sussistenza dei presupposti per il diritto di recesso compiuto nel procedimento per la nomina dell’esperto (App. Venezia 28 ottobre 2024, n. 424).

La relazione dell'esperto, in via generale, conclude l'iter funzionale a determinare quale sia la prestazione che la società è tenuta ad adempiere nei confronti del socio recedente.

Oltre al caso in cui la determinazione del valore non dovesse essere stata posta in essere o, nonostante vi sia una relazione ma sia carente del dato relativo al valore delle azioni, la valutazione dell'esperto è impugnabile laddove abbia i caratteri della manifesta iniquità o erroneità. L'impugnazione, atta a rimettere la determinazione in capo al giudice, può essere posta in essere mediante la proposizione di un ordinario giudizio di cognizione, e quindi non in sede di volontaria giurisdizione, la cui durata non incide sul termine di 180 giorni imposto alla società per la conclusione del procedimento di liquidazione (cfr. Trib. Torino 12 febbraio 2018, n. 713; Trib. Milano, 16 agosto 2013).

Ci si è posti, infine, la questione interpretativa se lo statuto possa o meno escludere la facoltà di ricorrere all’arbitratore riconosciuta al recedente dall’ultimo comma dell’art. 2437-ter c.c.

Secondo l’opinione maggioritaria, l'eliminazione in via statutaria della possibilità di ricorrere al procedimento di controllo della valutazione previsto dalla legge, rapido e sicuro (grazie alle garanzie di imparzialità e professionalità dell'esperto), potrebbe rendere più gravoso l’esercizio del recesso. Pertanto, almeno per quanto riguarda le ipotesi inderogabili di recesso, una clausola statutaria di questo tipo potrebbe essere considerata nulla ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2437 c.c.

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