Comunicazione dell'esercizio del diritto di recesso da s.r.l. con richiesta di rimborso della partecipazione

Rizzi Linda

Inquadramento

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2473, comma 3, c.c., il socio recedente ha diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione, il cui valore è determinato dai soci oppure, in caso di disaccordo, tramite una relazione giurata di un esperto che dovrà essere nominato dal Tribunale.

Qualora dovesse esservi del disaccordo sul valore di liquidazione, la norma dispone che la determinazione debba essere compiuta tramite relazione giurata da un esperto, nominato dal Tribunale, su istanza della parte più diligente.

In ossequio a quanto disposto dall'art. 1349, comma 1, c.c. qualora l'esperto non adempia, oppure formuli una valutazione manifestamente iniqua o erronea, sarà il Tribunale a dover determinare il valore oggetto di liquidazione, previa impugnazione mediante atto di citazione da parte del socio recedente.

Formula

DICHIARAZIONE DI RECESSO

Luogo ...., data ....

Spett.le ....

via ....

Raccomandata a/r anticipata via fax o posta elettronica:

....

PREMESSO

- che l'assemblea della predetta società in data .... ha deliberato .... .... (Indicazione dell'oggetto della deliberazione che, oltre alle specifiche ipotesi previste dall'atto costitutivo:

(i) cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo della società;

(ii) fusione o scissione;

(iii) revoca dello stato di liquidazione;

(iv) trasferimento della sede all'estero;

(v) eliminazione di una o più cause di recesso dall'atto costitutivo;

(vi) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ex art. 2468, 4° comma);

tutto ciò premesso,

DICHIARA

di recedere dalla società e chiede, ai sensi dell'art. 2473 c.c., il rimborso della propria quota in proporzione al patrimonio sociale.

Luogo e data ....

Firma ....

Commento

Le cause che legittimano il recesso.

Il recesso è un diritto potestativo, il cui scopo è quello di consentire lo scioglimento del vincolo sociale con riguardo alla posizione di un socio.

Le cause di recesso dei soci della s.r.l. trovano la propria disciplina nello statuto o nella legge.

In primo luogo, infatti, il legislatore lascia ai soci l’individuazione delle cause di recesso (c.d. recesso “convenzionale”).

È stato forse superato il dubbio circa l’ammissibilità della clausola di recesso ad nutum nello statuto della s.r.l.: la dottrina ha sempre accolto con maggiore apertura tale possibilità con riguardo alla s.r.l. rispetto alla s.p.a., e ciò dovrebbe valere a maggior ragione a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione che ha affermato la legittimità di tale clausola inserita nello statuto delle s.p.a. “chiuse” a tempo determinato (Cass. 29 gennaio 2024, n. 2629).

Le cause legali di recesso sono invece tassativamente previste al primo comma dell’art. 2473 c.c. e riguardano il socio che non ha consentito, in quanto assente, contrario o astenuto, al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci.

La giurisprudenza, con orientamento granitico, esclude l’applicabilità analogica dell’art. 2473, comma 2, c.c., che prevede il recesso ad nutum nelle società costituite a tempo indeterminato, per l’ipotesi in cui la durata superi l’aspettativa di vita del socio o risulti “particolarmente lunga” (Cass. 21 febbraio 2020, n. 4716; Cass. 29 marzo 2019, n. 8962)

Modalità e termini di esercizio del recesso

La legge non stabilisce precise modalità e termini per l’esercizio del diritto di recesso, che saranno, pertanto, regolati dall’autonomia contrattuale (art. 2473, comma 1, c.c.): l’atto costitutivo o lo statuto, tuttavia, non possono fissare un termine eccessivamente ridotto, tale da ostacolare il diritto di recesso.

In assenza di un’apposita disciplina convenzionale nell’atto costitutivo o nello statuto, parte della dottrina e della giurisprudenza maggioritarie hanno ritenuto applicabile la norma di cui all’art. 2437-bis c.c., dettata in materia di s.p.a., secondo cui il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima o, se si tratta di un fatto diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

La norma citata prevede altresì che il socio recedente debba rendere una serie di indicazioni necessarie affinché la società possa applicare il procedimento di liquidazione previsto dalla legge.

Entro il termine di decadenza previsto per l’esercizio del diritto, il socio deve inviare la lettera contenente la dichiarazione di recesso, non rilevando che la data di effettiva ricezione della raccomandata da parte della società.

Lo statuto può prevedere che tale facoltà possa essere esercitata mediante fax o posta elettronica certificata.

La giurisprudenza di legittimità più recente, tuttavia, ravvisando una disparità di ratio tra il recesso nella s.r.l. e il recesso nella s.p.a., ha escluso la fondatezza della tesi che predica l’applicabilità analogica della norma di cui all’art. 2437-bis c.c.

Secondo la Corte di legittimità, nel silenzio dell’atto costitutivo o dello statuto, allora, occorrerebbe far ricorso ai principi propri del diritto comune riguardanti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto secondo buona fede (artt. 1366e 1375 c.c.), che operano come fonte di integrazione del regolamento contrattuale, spettando così al giudice del merito il compito di stabilire attraverso una valutazione delle concrete circostanze del caso la congruità o meno dei termini con cui il recesso è stato esercitato (Cass. 12 novembre 2018, n. 28987).

La dichiarazione di recesso è un atto unilaterale recettizio che, per produrre effetti, deve essere portato a conoscenza dalla società (Cass. 23 febbraio 2024, n. 4821; Cass. 10 gennaio 2017, n. 26190; Cass. 8 marzo 2013, n. 5836; Cass. 19 marzo 2004, n. 5548; Trib. Catanzaro 8 giugno 2023) e, una volta notificato, non può essere revocato (Trib. Ancona 27 aprile 2023). Nessun problema, invece, sembra porsi per la possibilità di far venir meno gli effetti del recesso prima che giunga a destinazione e in presenza di un accordo fra lo stesso socio e la società, vertendosi certamente in materia di diritti disponibili (Cass. 24 ottobre 2009, n. 20544; Cass. 30 gennaio 2001, n. 2438; Trib. Ancona 27 aprile 2023).

Il recesso, una volta comunicato, determina la perdita dello status socii. Di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che la tesi che riscostruisce il recesso dalla società come una fattispecie complessa a formazione progressiva, la quale si esaurisce con la liquidazione e il rimborso della quota, non è compatibile con il dato normativo e, in particolare, con l’art. 2437-bis cod. civ., che - privando di efficacia il recesso ove la società abbia revocato la delibera che ha legittimato il recesso o abbia deliberato lo scioglimento della società - presuppone ovviamente un recesso già efficace (Cass. 5 giugno 2025, n. 15087).

Il recesso, inoltre, non può essere sottoposto a condizioni (Cass. 19 marzo 2004, n. 5548), tranne che la condizione non corrisponda ad un’ipotesi statutariamente prevista (Trib. Torino 17 marzo 2022).

Sino a che non interviene la liquidazione, il socio che ha esercitato il recesso può essere considerato ancora titolare delle partecipazioni sociali e, pertanto, è legittimato all’esercizio delle facoltà inerenti alla quota di partecipazione (Trib. Milano 10 luglio 2023, n. 5778).

Modalità del rimborso e criteri da adottare ai fini della determinazione del valore delle quote

La dichiarazione di recesso fa sorgere in capo al socio recedente un diritto di credito, che deve essere soddisfatto entro centottanta giorni dalla comunicazione fatta alla società.

Ai sensi dell’art. 2473 c.c., il rimborso delle partecipazioni può avvenire tramite:

-          un contratto di cessione di quota ai sensi degli artt. 2470 c.c., sia nel caso in cui l'acquisto venga effettuato dagli altri soci, sia quando è realizzato da un terzo designato dagli stessi;

-          l’utilizzo di riserve disponibili, accrescendo così la quota del socio receduto in favore degli altri soci, in proporzione alle loro partecipazioni;

-          la riduzione del capitale sociale;

-          lo scioglimento della società, qualora nemmeno la riduzione del capitale sociale risulti sufficiente a rimborsare la quota.

La disciplina relativa alla determinazione del valore di liquidazione della quota nell'ambito delle s.r.l. è molto più sintetica e scarna rispetto a quella dettata per le s.p.a.: la ragione è forse da identificarsi in una scelta del legislatore che ha voluto affidare all'autonomia negoziale delle parti interessate la regolamentazione del profilo di cui si tratta.

Al fine di assicurare al socio uscente una congrua realizzazione dei propri diritti, l'art. 2473, comma 3, c.c. dispone che il rimborso della partecipazione avvenga “in proporzione al patrimonio sociale”, determinato secondo il suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso: la partecipazione del socio recedente, pertanto, deve essere liquidata in base al valore economico effettivo della medesima partecipazione, al momento del recesso. Non sono dunque vincolanti i valori indicati nel bilancio dell’ultimo esercizio.

Tuttavia, dal momento che non esiste un mercato regolamentato di partecipazioni in s.r.l., non è dato sapere a che prezzo sarebbero scambiate partecipazioni similari; di conseguenza, il loro valore si ottiene valutando l'intera azienda sociale ed ipotizzando una effettiva contrattazione finalizzata alla vendita per rapportare poi tale importo alla percentuale di quote di cui è titolare il socio recedente.

Nonostante la norma nulla dica a tal proposito, l'opinione prevalente ritiene che, per la determinazione del valore delle quote, possano essere introdotti diversi e più specifici parametri, in modo analogo rispetto a quanto disposto dalle nuove disposizioni in materia di s.p.a.

In particolare, il calcolo del valore della società si può fondare sui seguenti criteri:

-          criterio patrimoniale, che esprime il valore della società in funzione del valore del suo patrimonio netto;

-          criterio reddituale, che esprime il valore della società in funzione della capacità della medesima di generare reddito.

È possibile, poi, come è espressamente prescritto invece nella disciplina relativa alla s.p.a. di cui all’art. 2437-ter, comma 3, c.c., ricorrere all’utilizzo di criteri “misti”, che cercano di mediare tra i due criteri riportati.

Soggetti incaricati di effettuare la valutazione ed eventuali contestazioni

Così come per i possibili parametri alternativi utilizzabili al fine di determinare il valore delle quote, allo stesso modo per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti legittimati a porre in essere la valutazione, nessuna indicazione viene fornita dal legislatore.

Ad ogni modo, la soluzione più plausibile sembra essere quella che individua l'organo competente negli amministratori: essi sono legittimati a presentare una proposta di liquidazione al receduto, dal momento che il rimborso rappresenta un preciso obbligo che sorge in capo alla società. Sono le stesse modalità con cui la società adempie a tale dovere che, richiedendo delle attività di tipo organizzativo, rientrano a pieno titolo nelle competenze dell'organo amministrativo.

Nel caso in cui le parti fossero tra loro in disaccordo in merito al valore individuato, “la parte più diligente” potrà richiedere, con istanza al Tribunale competente, la nomina di un esperto, qualificabile come arbitratore ex art. 1349 c.c., il quale dovrà effettuare tale valutazione prendendo come riferimento la data in cui è stato esercitato il recesso.

Qualora l'esperto non adempia al proprio dovere, oppure nel caso in cui la perizia dovesse essere manifestamente iniqua o erronea, la determinazione viene fatta dal Giudice.

L'opinione maggioritaria ritiene che, laddove l'impugnazione si sia resa necessaria a fronte di una valutazione manifestamente erronea o iniqua, si renda necessario un accertamento che comporta un contraddittorio pieno e suscettibile di passaggio in giudicato: la conseguenza è, quindi, che la contestazione deve essere proposta di fronte al Tribunale, con atto di citazione, e non in sede di volontaria giurisdizione. Sede, quest'ultima, che potrebbe essere coinvolta nel caso in cui non vi sia stata una perizia, oppure pur essendovi, non contenga alcun riferimento al valore da liquidarsi. In questo caso, infatti, l'intervento del Giudice in sede di giurisdizione contenziosa sembra difficilmente ipotizzabile, dal momento che non gli viene richiesto di risolvere una controversia, quanto, piuttosto, di completare una fattispecie negoziale.

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