Verbale di consiglio di amministrazione (di s.p.a.) di seguito a recesso una tantum autorizzato dalla maggioranza dei soci e determinazione del valore delle azioni del recedente

Giuseppe Trimarchi

Inquadramento

Si intende, nella pratica, per recesso una tantum, l'ipotesi della liquidazione volontaria di un socio cui si voglia riconoscere la facoltà di sciogliere il singolo rapporto sociale in assenza di una specifica clausola statutaria.

Formula

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ “ .... S.P.A”

L'anno .... il mese ....il giorno .... alle ore ....

In ...., alla via .... n ....

Si è riunito il Consiglio di amministrazione della Società “ .... s.p.a.”, con sede in ...., Via ...., capitale sociale euro .... ( ....) C.F. ...., P.I. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di .... numero ...., R.E.A n. ....

convocato ai sensi di legge e statuto per questo giorno luogo ed ora al fine di discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Presa d'atto di recesso esercitato dal socio con il consenso di altri soci .... in assenza di specifica previsione statutaria o di legge;

- Valutazione delle partecipazioni sociali alla data del ...., in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso di cui al punto precedente.

Assume la presidenza ai sensi di legge e statuto il Presidente del Consiglio di amministrazione che dichiara essere presenti gli amministratori: ....

(assenti giustificati ....)

Per il Collegio Sindacale sono presenti: ....

(assenti giustificati ....)

È designato a svolgere le funzioni di segretario il Sig. ..... che, presente, accetta.

Il Presidente quindi

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

Il riunito Consiglio di amministrazione validamente costituito ed idoneo a deliberare.

Prende la parola il Presidente, il quale illustra:

1. che la società in data .... ha ricevuto una dichiarazione di recesso da parte del socio .... (dati) per le azioni dal medesimo possedute legittimamente in forza delle risultanze del libro soci ossia numero .... azioni ordinarie, per nominali euro .... pari al ....% del capitale sociale giusta raccomandata a\r che il presidente esibisce affinché resti in custodia agli atti sociali;

2. che come emerge dall'allegata dichiarazione, il socio .... affermava di avere il consenso dei soci .... titolari ciascuno di numero .... azioni e così complessivamente del ....% del capitale sociale;

3. che effettivamente alle rispettive date del .... sono pervenute numero .... raccomandate da parte dei detti soci .... esprimenti ciascuno la piena adesione e consenso al recesso del detto socio .... per il suindicato numero di azioni, di tal che il recesso risulta autorizzato dalla maggioranza del capitale sociale escludendosi dal computo le azioni del recedente;

4. che nessuna comunicazione risulta pervenuta dagli altri soci (ossia dalla minoranza del capitale sociale);

5. che l'esercizio del diritto di recesso sebbene non previsto dallo statuto quale ipotesi di recesso convenzionale, né tantomeno riconducibile ad alcuna ipotesi di recesso legale deve ritenersi legittimo ed efficace stante l'autorizzazione dei soci di maggioranza;

6. che detto esercizio e soprattutto il consenso della maggioranza ha modificato i “diritti di partecipazione” riconducibili al contenuto del rapporto sociale della società .... s.p.a. essendo stato appunto riconosciuto un diritto altrimenti non riconducibile al comune “status” della partecipazione sociale della .... s.p.a.;

7. che in conseguenza di quanto al precedente punto 6 trova applicazione, sebbene in via analogica, la lettera g) dell'articolo 2437 c.c., dovendosi quindi riconoscere diritto di recedere a chi non abbia consentito al consenso necessario all'esercizio del recesso qui in considerazione.

Il presidente invita quindi il consiglio a deliberare in conseguenza procedendo anche alla valutazione delle partecipazioni sociali a beneficio del socio che ha già comunicato il proprio recesso e di quelli che eventualmente che si avvarranno del diritto loro riconosciuto a mente di quanto precede. Il Presidente quindi illustra le modalità di valutazione delle partecipazioni sociali alla data del .... giusta la relazione dell'esperto dott. .... iscritto a .... soggetto indipendente munito dei requisiti di professionalità, autonomia ed indipendenza che ha già esperito l'attività commessagli determinando per la data di .... la valutazione della singola azione ordinaria in ragione di ....

E, dopo aver dichiarato di allegare l'originale della relazione predisposta dall'esperto stesso al presente verbale (allegato ....), il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

Il Presidente del Collegio Sindacale nella sua qualità attesta la conformità della relazione estesa dal dott. .... ai comuni criteri utilizzati per le valutazioni delle partecipazioni sociali seguiti in scienza aziendalistica e quindi la piena conformità dell'operazione del consiglio alle corrette regole di gestione e contabili.

Il Presidente dà quindi atto che il Consiglio di amministrazione della “ .... s.p.a.”, udite le parole del Presidente, preso atto della Relazione del dott. ...., quivi allegata, e delle dichiarazioni del Presidente del Collegio sindacale, con il voto favorevole di ...., espresso per alzata di mano (assenti .... astenuti ....).

DELIBERA

1. di prendere atto dell'avvenuto recesso del socio .... per le azioni dal medesimo possedute legittimamente in forza delle risultanze del libro soci ossia numero .... azioni ordinarie, per nominali euro .... pari al ....% del capitale sociale, giusta raccomandata a\r del .... approvata dalla maggioranza del capitale sociale secondo le comunicazioni ricevute dalla società alle precise date del ....

2. di riconoscere ai soci di minoranza che non abbiano autorizzato il recedente il diritto di recesso da esercitarsi nei termini di legge ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera g) dell'articolo 2437 c.c.;

3. e per l'effetto di approvare la valutazione dell'azione ordinaria della società .... s.p.a. alla data del .... in ragione di euro .... ciascuna in funzione del recesso già avvenuto e dell'eventuale esercizio del diritto di recesso di cui al precedente punto 2;

4. di dare mandato disgiunto ai consiglieri al fine di comunicare la presente decisione a tutti i soci per ogni effetto ed incombenza di legge.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente, quindi dichiara chiusa la riunione alle ore ....

In ....

Il Presidente .... Il Segretario ....

Commento

Il recesso una tantum non costituisce un autentico recesso, mancandone il presupposto strutturale (l'esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge o dallo statuto) e funzionale (non v'è un'autentica reazione che occorra accordare ad uno o più soci nel caso di decisioni sociali o di fatti di particolare momento) (cfr. Trimarchi, op. cit., 137 e ss.).

La dottrina e la prassi che si sono occupate della questione hanno tendenzialmente raggiunto due conclusioni:

- Lo scioglimento una tantum del rapporto sociale sarebbe incompatibile con la disciplina della s.p.a.;

- esso sarebbe invece ammissibile in s.r.l. alla condizione del consenso unanime degli altri soci a favore di quello che vorrebbe “recedere”.

In particolare, specie per le s.p.a., sono stati ancora una volta i richiami ai pericoli arrecati alle ragioni dell'“integrità patrimoniale e della tutela dei creditori sociali” da un indiscriminato riconoscimento di tale singolare forma scioglimento del rapporto sociale a frenarne l'ammissibilità.

Tuttavia, rimarcando che tanto nel caso di s.p.a. quanto in quello delle s.r.l. si darebbe luogo a:

- un acquisto di azioni proprie per la s.p.a. mercé l'utilizzo di riserve disponibili, subordinatamente al mancato acquisto delle quote del socio da parte di uno o più soci o di terzi;

- un acquisto di partecipazioni sociali a beneficio dei soci sempre di seguito all'utilizzo di riserve disponibili ove il ricorso dal mercato interno o esterno non riuscisse nel caso di s.r.l. atteso che la s.r.l. non possa, in linea generale, acquistare partecipazioni proprie

ne consegue che l'ipotesi al vaglio (recesso una tantum) non sembra in alcun modo violare le disposizioni di cui agli artt. 2626 ss. ed, inoltre, la disciplina nel caso di mancanza di utili o riserve disponibili sarebbe pur sempre quella riconducibile a quella dello statuto generale del recesso sia per le s.p.a. che per le s.r.l. senza alterazione del regime di protezione del ceto creditorio nella cui sfera giuridica permarrebbe l'usuale facoltà di opporsi alla riduzione del capitale sociale destinata a reperire i fondi per la liquidazione, protezione questa rinforzata dal permanere ovviamente della speciale disciplina dell'effetto del suo accoglimento (lo scioglimento della società).

Una prima questione pratica rinverrebbe nell'esaminare il problema del consenso degli altri soci.

Si è sottolineato (sebbene unicamente per s.r.l.) che con la risoluzione del singolo rapporto sociale una tantum “i soci non adottano una nuova regola organizzativa, destinata ad incidere sulle cause statutarie di recesso, bensì manifestano la volontà di sciogliere il vincolo sociale limitatamente ad una delle parti; da qui la necessità di un consenso unanime in conformità al principio dello scioglimento per mutuo consenso dei contratti ai sensi dell'art. 1372 c.c.”.

Tuttavia occorrerebbe ricordare che nello “statuto generale” delle società a modello capitalistico le modifiche soggettive successive all'iscrizione nel registro delle imprese non declinino modifiche e/o scioglimento parziale del contratto, ma siano piuttosto destinate ad incidere esclusivamente sul rapporto sociale ciò per cui la necessità del consenso unanime dovrebbe rintracciarsi nella circostanza per cui l'alterazione arrecata dalla fattispecie all'esame alle regole organizzative altera il diritto di ciascun socio tanto di s.p.a. quanto di s.r.l. a vedersi riconosciuto il medesimo “trattamento” (ossia il medesimo complesso di diritti e doveri disciplinanti il rapporto sociale) derivante dall'indubbia sussistenza dell'attribuzione di eguali diritti e doveri ai titolari delle azioni appartenenti alla medesima categoria nelle S.p.a. (art. 2348, comma 1, c.c.) e dall'analogo principio indiscutibilmente contenuto nell'art. 2468, comma 4 quanto alle s.r.l.

Pare a chi scrive, tuttavia, che il discorso sia più complesso e vada articolato diversamente tra s.p.a. ed s.r.l.

Cominciando dalle s.p.a., vale segnalare che il riconoscimento da parte degli altri soci ad uno solo di poter occasionalmente recedere determini proprio in ragione della “eccezionale” alterazione della parità di trattamento di cui sopra una modifica dei “diritti di partecipazione” di cui è traccia proprio nell'art. 2437, lett. g), c.c., il quale prevede che quando si modifichi lo statuto “alterando” i diritti di partecipazione, nasca perciò stesso un diritto legale (per giunta inderogabile) di recesso a beneficio dei dissenzienti.

Il che varrebbe a dire che lo scioglimento una tantum determinerebbe nella S.p.a., a beneficio degli eventuali dissenzienti, il diritto a loro volta di recedere perché questa è la conseguenza che il legislatore, in generale, prevede, per le ipotesi che comportino una sostanziale modifica delle partecipazioni.

La disciplina risulta diversa nelle s.r.l.: in esse, infatti, l'art. 2473 c.c. non prevede, tra le ipotesi di recesso legale, “la modifica delle partecipazioni sociali”, il che vale quanto dire che l'alterazione del principio della parità di trattamento che lo scioglimento del singolo rapporto sociale una tantum determina non è risolta dal legislatore. Ma ciò, lungi dall'impedirne nelle s.r.l. l'ammissibilità, implica solamente il ripristino della regola di default della disponibilità della parità di trattamento, con la conseguenza che in questo tipo sociale il consenso (sempre extra – assembleare) dev'essere prestato da tutti gli altri soci. Da ultimo, trattandosi di un'ipotesi non disciplinata (né dalla legge né dallo statuto) i criteri di determinazione del valore delle azioni o delle quote non possono che essere quelli previsti dalla legge rispettivamente per le s.p.a. e per le s.r.l., non senza ribadire che molte articolazioni di tale fase del rapporto, una volta che il detto tale valore sia stato determinato, appaiono legittime: e così deve riconoscersi piena legittima alle eventuali “transazioni” su detto valore, e finanche alla rinunzia allo stesso da parte dell'avente diritto, come pure, in generale, pienamente legittimo risulta “un accordo sulle modalità di pagamento della quota di liquidazione, prevedendo, ad esempio, l'assegnazione di un bene in natura o la rateizzazione del pagamento”.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario