Istanza per la nomina di esperto per la determinazione del valore di liquidazione a seguito di recesso del socioInquadramentoIl socio recedente ha diritto alla liquidazione delle proprie azioni. Nelle s.p.a., conformemente a quanto disposto dall'art. 2437-ter c.c., il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, previo parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione dei conti. Venuto a conoscenza di tale determinazione, il socio recedente in disaccordo può manifestare la propria contestazione, contestualmente alla dichiarazione di recesso, nella quale dovrà anche far espresso riferimento all'intenzione di richiedere al Tribunale l'intervento di un esperto che, con relazione giurata, farà una nuova valutazione delle azioni da liquidarsi. A tal proposito, al socio recedente è richiesta la formulazione di un'istanza al Tribunale per la nomina dell'esperto, che provvederà entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso. In ossequio a quanto disposto dall'art. 1349, comma 1, c.c. qualora l'esperto non adempia oppure formuli una valutazione manifestamente iniqua o erronea, sarà il giudice a dover determinare il valore oggetto di liquidazione, previa impugnazione mediante atto di citazione da parte del socio recedente. FormulaTRIBUNALE DI .... Sezione specializzata in materia di impresa ISTANZA PER LA NOMINA DI ESPERTO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE IN CASO DI RECESSO ex art. 2437, comma 6, c.c. nell’interesse di Sig. […], (c.f. […]), nato a […] il […], residente in […], Via […], n. […], rappresentato e difeso, in forza della procura allegata al presente atto, anche in via disgiunta tra loro, dagli avv.ti […] (c.f. […]) e […] (c.f. […]) del Foro di […] ed elettivamente domiciliato presso […], in […], Via […] n. […] (per notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento si indicano gli indirizzi pec: […] e[…]) - ricorrente - contro […] s.p.a. (c.f. e p. iva […]), con sede legale in […], in persona del legale rappresentante pro tempore - resistente - * * * Ai sensi dell’art. 2, 1° comma, lett. c), D.M. 7 agosto 2023, n. 110, si indicano di seguito le parole chiave che individuano l’oggetto del giudizio: recesso - determinazione del valore delle azioni - premi di maggioranza - sconti di minoranza - patologie e conseguenti azioni - arbitraggio - […] * * * PREMESSO - che l'esponente è socio della Società ....s.p.a. ed è titolare di n. .... azioni di categoria ....; - che l'assemblea dei soci in data ....ha deliberato (indicazione dell'oggetto della deliberazione); - che con lettera raccomandata del ...., spedita alla società ....s.p.a., entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della predetta delibera, l'esponente ha esercitato il diritto di recesso per tutte le .... .... (indicazione del n.) azioni; - che l'esponente è legittimato al recesso in quanto non ha concorso all'approvazione della predetta deliberazione come risulta dal verbale redatto dal notaio, dott. .... ...., con studio in ...., via ...., n. ....; - che ha diritto alla liquidazione delle suddette azioni; - che il valore delle azioni è stato determinato dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2437-ter c.c., in Euro ...., pari ad Euro .... per ciascuna azione; - che con la dichiarazione di recesso in data ...., l'odierno esponente ha contestato il predetto valore; - che intende chiedere la determinazione del valore di liquidazione tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale; tutto ciò premesso, CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, ai sensi dell'art. 2437-ter c.c., nominare un esperto per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni tramite relazione giurata. Luogo e data .... Firma .... CommentoConsiderazioni sul valore di liquidazione delle azioni nelle s.p.a. Nelle s.p.a. il valore di liquidazione delle azioni del socio recedente deve essere determinato tenendo conto: - della consistenza patrimoniale della società; - delle sue prospettive reddituali; - dell'eventuale valore di mercato delle azioni. L'art. 2437-ter legittima quindi l'utilizzo di criteri di valutazione misti, patrimoniale e reddituali, tenendo presente che, per quanto attiene al valore di mercato, trattandosi di società per azioni non quotate, gli amministratori dovranno prendere in considerazione il valore al quale sono state effettuate le più recenti e significative transazioni sulle azioni della società. Ad ogni modo, è possibile che nello statuto venga prevista una deroga, totale o parziale, ai criteri poc'anzi menzionati. I criteri (legali o statutari che siano) debbono essere applicati in tutte le fasi procedurali e da tutte le parti in causa; quindi, in primis, dagli amministratori nella determinazione preventiva del valore di liquidazione, dal collegio sindacale e dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, chiamato a rassegnare il proprio parere agli amministratori (parere da qualificarsi come obbligatorio ma non vincolante, in quanto destinato a supportare la decisione degli amministratori, senza alcun obbligo di adeguarvisi). Dovranno poi essere rispettati dal socio recedente che abbia proposto contestazione alla determinazione dei valori individuati dagli amministratori, ed infine, laddove dovesse essere richiesta una relazione giurata, da parte dell'esperto nominato dal Tribunale. Ciascun socio, nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea non solo può conoscere la determinazione, ma anche prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese. In capo agli amministratori sussiste un obbligo di procedere alla preventiva valutazione del valore di liquidazione delle azioni, ciò in quanto questo permette di garantire il diritto dei soci di ricevere informazioni prima di decidere una modifica statutaria dalla quale potrebbe sorgere il diritto di recesso. Nel caso in cui l'organo amministrativo non dovesse rispettare l'onere informativo sorge un vizio di procedimento della deliberazione assembleare, tale da renderla annullabile. Sconti di maggioranza e premi di minoranza Secondo la corrente interpretativa prevalente, nella determinazione del valore delle azioni da liquidarsi, è necessario attribuire al socio il valore effettivo della sua partecipazione, senza che quest'ultimo riceva di più o di meno di quanto riceverebbe dal mercato in caso di trasferimento. La conseguenza inevitabile è quella per cui il valore della partecipazione del socio receduto è assimilabile al valore della partecipazione negoziabile liberamente nel mercato, così interferendo il rapporto della domanda e dell'offerta, il quale, a sua volta, è influenzato dalla totalità di poteri e benefici che l'azione trasferibile consente di ricavare. Ciò significa che, in relazione ad una azione, a prescindere dalla sua concreta entità, se dovesse prevalere la domanda, il valore di quella sarebbe superiore a quello “teorico-proporzionale”; se, al contrario, dovesse prevalere l'offerta, il valore dell'azione risulterebbe inferiore. Nell'ottica di mercato, quindi, solo la partecipazione che permette all'acquirente di assumere il controllo della società è, di fatto, quella che riveste l'interesse economico maggiore, attraendo più soggetti interessati a rilevarla. Ove venga negoziata la compravendita di una partecipazione che consenta di conseguire una posizione di controllo, tali azioni sarebbero assegnatarie di un premio, c.d. “premio di maggioranza”; premio che può essere applicato anche ad una partecipazione che, pur non essendo da sola in grado di far acquisire il controllo della società, abbinata a quella che già detiene il socio, consente di raggiungere il medesimo risultato. Viceversa, laddove la partecipazione non permetta da sola, o con altre, di raggiungere alcun controllo all'interno della società, essa è destinataria di uno sconto, c.d. “sconto di minoranza”. L'eventuale contestazione del valore individuato Quantomeno nel caso in cui il recesso può basarsi su una deliberazione assembleare, alla stregua del disposto di cui all'art. 2437-ter c.c., i soci hanno diritto di conoscere l'eventuale valore delle azioni anteriormente alla data fissata per la riunione dell'assemblea, pena la configurabilità di un vizio di procedimento della deliberazione, censurabile ai sensi dell'art. 2377 c.c. Il valore determinato dagli amministratori, come anticipato, può essere oggetto di contestazione, da farsi contestualmente alla dichiarazione di recesso: in tale circostanza – su istanza della “parte più diligente”, socio o amministratori, il Tribunale - all'esito di un procedimento avente natura di volontaria giurisdizione - nomina un esperto che procederà alla valutazione della partecipazione mediante relazione giurata, ai sensi dell'art. 1349 c.c., ovvero con “equo apprezzamento”. La determinazione del valore delle azioni ad opera dell'esperto nominato dal Tribunale, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2437-ter c.c., deve avvenire entro il termine di novanta giorni decorrente dall'esercizio del diritto di recesso; pertanto, la nomina dell'esperto deve essere richiesta dal socio in tempo utile - pena inammissibilità del ricorso proposto tardivamente - per consentire il rispetto del predetto termine (App. Napoli 16 ottobre 2023, n. 469). Come anche riconosciuto dalla giurisprudenza, non sussiste un rapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. tra il giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di recesso e il ricorso per la nomina dell'esperto ex art. 2437-ter, comma 6, c.p.c., stante la diversa finalità dei due procedimenti e la natura meramente incidentale dell'accertamento sulla sussistenza dei presupposti per il diritto di recesso compiuto nel procedimento per la nomina dell'esperto (App. Venezia 28 ottobre 2024, n. 424) La relazione dell'esperto, in via generale, conclude l'iter funzionale a determinare quale sia la prestazione che la società è tenuta ad adempiere nei confronti del socio recedente. Oltre al caso in cui la determinazione del valore non dovesse essere stata posta in essere o, nonostante vi sia una relazione ma sia carente del dato relativo al valore delle azioni, la valutazione dell'esperto è impugnabile laddove abbia i caratteri della manifesta iniquità o erroneità. L'impugnazione, atta a rimettere la determinazione in capo al giudice, può essere posta in essere mediante la proposizione di un ordinario giudizio di cognizione, e quindi non in sede di volontaria giurisdizione, la cui durata non incide sul termine di 180 giorni imposto alla società per la conclusione del procedimento di liquidazione (cfr. Trib. Torino 12 febbraio 2018, n. 713; Trib. Milano, 16 agosto 2013). Ci si è posti, infine, la questione interpretativa se lo statuto possa o meno escludere la facoltà di ricorrere all'arbitratore riconosciuta al recedente dall'ultimo comma dell'art. 2437-ter c.c. Secondo l'opinione maggioritaria, l'eliminazione in via statutaria della possibilità di ricorrere al procedimento di controllo della valutazione previsto dalla legge, rapido e sicuro (grazie alle garanzie di imparzialità e professionalità dell'esperto), potrebbe rendere più gravoso l'esercizio del recesso. Pertanto, almeno per quanto riguarda le ipotesi inderogabili di recesso, una clausola statutaria di questo tipo potrebbe essere considerata nulla ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2437 c.c. |