Acquisto di azioni proprie con utilizzo di utili o riserve disponibili (socio receduto non presente in atto)InquadramentoIl socio recedente ha diritto alla liquidazione delle sue azioni, ex art. 2437-ter c.c. Il successivo art. 2437-quater c.c. disciplina il procedimento di liquidazione, prevedendo una serie di passaggi obbligatori per gli amministratori: in primo luogo le azioni del socio recedente devono essere offerte in opzione agli altri soci, in proporzione al numero delle azioni possedute; mancato acquisto da parte dei soci, devono collocarle presso terzi. Se entro centottanta giorni dalla comunicazione di recesso le azioni non sono collocate, il comma 5 dell'art. 2437-quater dispone che il rimborso avviene mediante acquisto da parte della società, che può fare ricorso alle riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3, c.c. In assenza di utili e riserve, l'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. FormulaRepertorio N. .... Raccolta N. .... TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI SOCIETÀ PER AZIONI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 2437 QUATER E 2357 C.C. (AZIONI PROPRIE) REPUBBLICA ITALIANA L'anno ...., il mese ...., il giorno .... In .... e nel mio studio alla Via ...., numero .... Innanzi a me Dr. .... Notaio in ...., iscritto al Ruolo di .... è comparso: - .... nato a .... il ...., codice fiscale n ..... il quale interviene in quest'atto non in proprio ma - in qualità di .... della Società “ .... s.p.a.”, avente sede in .... ove lo stesso per la carica domicilia, società con capitale sociale pari a euro .... interamente versato, diviso in numero azioni ...., iscritta al registro delle imprese di .... al numero di iscrizione e codice fiscale ....; al presente atto autorizzato giusta delibera dell'assemblea ordinaria di .... iscritta al registro delle Imprese di .... - nonché in nome vece e conto di .... (dati completi del socio receduto) mutuando a tal fine i propri poteri ex lege. Il comparente, cittadino italiano della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto al quale PREMETTE CHE 1. a seguito di .... (indicare causa di recesso) il socio .... (cognome e nome) ha esercitato il diritto di recesso ad esso spettante ai sensi di .... mediante .... in data ...., per n. .... azioni ordinarie (oppure indicare la diversa categoria) del valore nominale di euro .... ciascuna e, pertanto, ai sensi dell'articolo 2437-quater, primo comma, codice civile; 2. l'organo amministrativo aveva definitivamente fissato il valore delle azioni in euro .... per ciascuna azione; 3. detta determinazione – previa regolare comunicazione – non era stata impugnata dal socio; 4. l'organo amministrativo con delibera del .... aveva formulato offerta d'opzione ai soci che risultavano dal libro soci (ed agli obbligazionisti convertibili) in applicazione della disciplina di legge; 5. che detta offerta era stata regolarmente depositata ai fini e per gli effetti dell'articolo 2437-quater c.c. presso il registro delle imprese di .... ove fu iscritta il .... al numero ....; 6. che nei termini ivi previsti non pervennero offerte d'opzione o prelazione da parte dei soci (e/o obbligazionisti convertibili); 7. che nei termini di legge l'organo amministrativo si era impegnato per la collocazione di dette azioni presso terzi al suindicato valore, ciò nondimeno non pervennero offerte da parte del mercato; 8. che si è reso necessario procedere all'acquisto delle dette azioni secondo le previsioni di cui agli artt. 2357 e ss. c.c. ricorrendone gli estremi; 9. che all'uopo l'assemblea ordinaria della Società .... con delibera del .... iscritta nel registro delle imprese di .... ha autorizzato l'organo amministrativo a procedere all'acquisto delle dette azioni proprie mercé l'utilizzo di (utili e) riserve disponibili per pari importo rimborsando con il detto importo come sopra rinveniente il socio receduto; che dalla data di chiusura dell'esercizio .... a oggi non sono intervenuti fenomeni di rilievo tali da indurre a ritenere che la riserva disponibile cui ora s'è fatto cenno sia stata ridotta, in guisa che la medesima deve considerarsi ad oggi sussistente e integra per come indicata nel bilancio ultimo regolarmente approvato; che non è ancora decorso il termine di cui al quinto comma dell'articolo 2437-quater c.c.; che il socio receduto con telegramma del .... che in copia si allega al presente atto sub “ ....” è stato invitato ad intervenire nel presente atto al fine delle formalità del trasferimento di che trattasi e per quietanzare quanto al medesimo deve essere rimborsato ai sensi della norma ultima citata; che il socio receduto non è presente; che la sua assenza non impedisce l'acquisto delle azioni proprie da parte della società in danno del receduto fermo restando il diritto di rimborso al medesimo spettante per il suindicato ammontare di complessivi euro .... che dall'ultimo bilancio approvato (esercizio 2008) depositato regolarmente presso il registro delle imprese il ...., risultano riserve disponibili pari al valore nominale delle azioni suindicate; Tutto ciò premesso dichiarato ed allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto il comparente nella suindicata qualità dichiara conviene riconosce e da atto di quanto segue. ARTICOLO 1) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI Le azioni depositate presso la società ed attualmente intestate al socio .... receduto giusta il punto 1. della narrativa che precede e più precisamente numero .... azioni ordinarie, ciascuna del valore di euro .... pari al .... % del capitale sociale portate dai certificati azionari .... sono trasferite alla società “ ....” che, a mezzo del suo rappresentante legale .... munito di ogni occorrente potere, acquista le dette azioni proprie al corrispettivo di complessivi euro .... quale risultante dal punto 2. della premessa che precede. ARTICOLO 2) VALORE E MODALITÀ DI PAGAMENTO Il comparente dichiara che il valore della suindicata cessione come sopra determinato, stante l'assenza fisica dell'avente diritto al rimborso, resterà dovuto nei termini di legge verrà corrisposto in unica soluzione ferme le eventuali indicazioni dell'avente diritto e nel rispetto della disciplina della mora sia del debitore che del creditore ove occorrente. ARTICOLO 3) PATTI Le partecipazioni sociali risultano interamente liberate e libere da pegno e da qualsiasi altro vincolo che ne limiti il godimento e la disponibilità. I relativi certificati sono già in possesso della società ai sensi di legge. Gli amministratori disporranno delle azioni testé acquisite conformemente alla delibera di autorizzazione iscritta presso il registro delle imprese di .... numero .... Finché le azioni resteranno in proprietà della società diritto agli utili e diritto d'opzione saranno attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso ma dette azioni saranno calcolate per maggioranze e quote richieste e per la costituzione e per le deliberazioni della società. L'acquisto delle dette azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto per un importo corrispondente a quello da corrispondersi a titolo di rimborso del socio receduto, tramite l'iscrizione nel Passivo del bilancio di una specifica voce di segno negativo. ARTICOLO 4) EFFETTI E DICHIARAZIONI FISCALI Ai fini fiscali la parte cedente verserà le imposte eventualmente dovute nei modi, forme e termini di legge. ARTICOLO 5) SPESE Tutte le spese del presente atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono a carico della parte cessionaria come per legge. V'è espressa dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente atto. CHIUSA ATTO PUBBLICO CommentoPer la s.p.a, l'art. 2437 c.c. (Cfr. G.A.M. Trimarchi, Autonomia privata e recesso dalle società di capitali, Notariato 2/2017, G.A.M. Trimarchi, Autonomia privata e recesso dalle società di capitali. Seconda parte, Notariato 3/2017) al primo comma elenca le ipotesi di recesso legale inderogabili, e precisamente: a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; al comma secondo declina le ipotesi di recesso legale derogabili (per disposizione statutaria) ossia: a) la proroga del termine; b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. Al comma terzo elabora una singolare ipotesi di recesso ad nutum per le società costituite a tempo indeterminato il cui esercizio è ex lege subordinato unicamente ad un preavviso (di almeno centottanta giorni, salvo che lo statuto non preveda un termine maggiore in ogni caso non superiore ad un anno); al comma quarto, inoltre, consente alle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di prevedere statutariamente “ulteriori cause di recesso”. Vale ricordare in punto applicativo anche che il sesto comma reca una norma di salvaguardia stabilendo la nullità di qualsiasi pattuizione “volta ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma”. Per le s.r.l., l'art. 2473 c.c.: affida innanzitutto allo statuto (e quindi all'autonomia privata) il compito di selezionare (liberamente) le ipotesi di recesso e le relative modalità di esercizio del medesimo. La norma, tuttavia, prosegue stabilendo che “in ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma.” Non vi è nella s.r.l. una norma analoga a quella adottata dal comma 6 dell'art. 2437 c.c. con riferimento a patti che ne possano “rendere più gravoso l'esercizio”. Anche per le s.r.l. l'art. 2473 c.c., al comma 2, stabilisce che: “Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno”. In realtà, com'è noto, vi sono altre previsioni che declinano ulteriori ipotesi di “recesso legale”: è il caso dell'art. 2497-quater c.c. destinato a garantire l'exit del socio delle società soggette a direzione e coordinamento specie in caso di speciali delibere dell'ente “sovraordinato”, ed ancora l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 2355-bis c.c. (che riguarda il caso di taluni limiti al trasferimento di partecipazioni sociali) ovvero la fattispecie dell'introduzione o soppressione di una clausola compromissoria in società che non facciano ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 34, comma 6, d.lgs. n. 5/2003). Ad avviso di alcuni la normativa sul recesso, in generale, tenderebbe a stabilire le regole di una riattivazione “negoziale” tra maggioranza e minoranza in occasione di eventi riorganizzativi di particolare momento in ragione del perseguimento dello scopo di creare le condizioni di liquidazione della partecipazione del dissenziente. Altri celebrano la precipua funzione di protezione della minoranza di fronte alla maggioranza. Da altri, ancora, si è sottolineata che la comune funzione remediale ed unitaria del recesso consiste nel legittimare una reazione del socio dissenziente ai “cambiamenti sostanziali dell'operazione cui partecipa”. L'ultima delle soluzioni prospettate sembra quella maggiormente destinata a soddisfare in modo unitario le esigenze poste a base di una disciplina (quella del recesso) apparentemente eterogenea: tale normativa autorizza il socio dissenziente a reagire disinvestendo, a prescindere dalla effettiva ricollocabilità in un mercato “ordinario” interno e/o esterno delle sue partecipazioni sociali, ancorché la soluzione dell'assorbimento da parte del mercato sia largamente preferita dal legislatore italiano, il quale tuttavia si è spinto sino a declinare le regole – in caso di mancata soddifacibilità del socio – dello scioglimento della società stessa. Nelle s.p.a. il recesso legale, almeno nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 2437 c.c., appare contornato da cautele. La prima è nell'inderogabilità delle fattispecie. Resta da chiarire se tale condizione di permanenza inderogabile delle cause di recesso legale valga per tutte quelle scrutinate come tali dal legislatore indipendentemente dalla loro collocazione topografica nella mappa normativa o se essa permanga unicamente a beneficio delle sole ipotesi del comma 1 dell'art. 2437 c.c. in accordo alla lettera del comma 6 della citata norma. Giova quindi stabilire se si possa escludere per scelta statutaria un'ipotesi recesso legale non contemplato tra le ipotesi del comma 1 ma non assorbita dalla clausola di derogabilità di cui al comma 2. Il dubbio sul piano letterale è più che legittimo. Per dirla in termini concreti quid se i soci desiderino prevedere e/o inserire una clausola che impedisca il diritto di recesso pur in caso di previsione di un mero gradimento al trasferimento delle partecipazioni sociali? o vogliano escludere il recesso nei casi di cui al citato art. 2497-quater c.c.? L'allocazione della funzione del recesso nella garanzia di una reazione del socio non può coerentemente condurre ad una risposta in astratto negativa, dal momento che nel silenzio della legge emerge la necessità di verificare ulteriormente se l'assenza di una sanzione di nullità per l'eliminazione convenzionale di tali ipotesi di recesso risulti coerente con la funzione dell'istituto e/o con la protezione di altri interessi indisponibili alla cui tutela tale funzione sarebbe chiamata a presiedere a prescindere dall'espressa previsione legislativa della nullità. E così ad esempio una previsione statutaria che escluda il recesso nel caso di previsione di mero gradimento per il trasferimento delle azioni, più che indurre a dichiarazioni precipitose di invalidità, obbliga a considerarne lo scopo (garanzia di reazione del socio) nel quadro della disciplina del trasferimento delle azioni per le quali, oggi, il legislatore ammette (almeno nei limiti del quinquennio, art. 2355-bis c.c.) addirittura l'intrasferibilità assoluta. Visto da quest'angolo visuale, l'impedimento al recesso legale, in tale circostanza, avrebbe il medesimo effetto del divieto di trasferibilità. Diversamente, una pattuizione che inibisse il recesso legale nel caso dell'introduzione o soppressione di una clausola compromissoria appare ictu oculi di dubbia legittimità. Egualmente complessa è la valutazione di una clausola che tenda ad escludere il recesso legale nei casi dell'art. 2497-quater c.c. Se si volesse, allora, dare un senso all'assenza di una previsione del tipo di quella contenuta nel comma 6 dell'art. 2437 c.c., la clausola che eliminasse il recesso delle lett. a) e b) dell'art. 2497-quater c.c. lungi dallo svuotare il sistema di protezione del socio della società eterodiretta avrebbe la funzione, ridotta, di eliminare una posizione di rafforzamento di tale protezione, restando a tale socio sempre il rimedio dell'attivazione della responsabilità. La clausola de qua, in conclusione, non appare a chi scrive eversiva del sistema di protezione costruito dal legislatore italiano almeno nelle società per azioni chiuse. In conclusione, la funzione unitaria riconosciuta al recesso consente d'interpretare coerentemente il richiamo che il comma 6 dell'art. 2437 c.c. fa al comma 1 e non alle altre ipotesi legali di recesso: le clausole che rendono più gravoso l'esercizio del recesso legale proteggono la società di fronte al disinvestimento del socio e, in talune circostanze (ossia in larga misura in quelle ipotesi diverse dalle fattispecie legali di recesso di cui al comma 1 dell'art. 2437 c.c.), il legislatore ha inteso ridurre la protezione. |