Cessione (ad altri soci) di quote di s.r.l. per effetto del recesso di un socio (socio non presente in atto)

Giuseppe Trimarchi

Inquadramento

Il socio recedente ha diritto al rimborso della propria partecipazione, in proporzione al capitale sociale: l'art. 2473 c.c. dispone che il rimborso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, e può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci o di un terzo.

Se le partecipazioni non vengono acquistate dai soci o da un terzo, la società provvede al rimborso utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, procedendo a una riduzione del capitale sociale. L'extrema ratio, nel caso in cui anche la riduzione del capitale risulti insufficiente ai fini del rimborso, è rappresentata dalla liquidazione della società.

Formula

Repertorio N. .... Raccolta N. ....

TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2473 C.C. QUARTO COMMA C.C.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ...., il mese ...., il giorno ....

In .... e nel mio studio alla Via ...., numero ....

Innanzi a me Dr. .... Notaio in ...., con studio ivi ove sopra, iscritto al Ruolo di .... sono comparsi:

- .... nato a .... il ...., C.F. .... il quale interviene in quest'atto non in proprio ma

in qualità di .... della società “ .... s.r.l.” avente sede in .... ove lo stesso per la carica domicilia, società con capitale sociale pari a euro .... i.v., iscritta al registro delle imprese di .... con il seguente numero di codice fiscale .... ed ai fini di cui al quarto comma dell'articolo 2473 c.c. in nome vece e conto di .... (dati completi del socio receduto) mutuando a tal fine i propri poteri ex lege;

- .... (dati completi degli altri soci).

Comparenti cittadini italiani della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO

1. che i sopraindicati signori ...., ...., ed inoltre il Sig. ...., nato a .... il .... e residente a .... alla Via ...., numero ...., C.F. ...., erano, sino alla data del .... soci della società “ .... s.r.l.”, titolari in particolare delle sottoelencate quote di partecipazione al capitale sociale della medesima, così come risulta dal competente Registro Imprese:

...., sopraidentificato, titolare di una quota di Euro .... pari al .... % del medesimo;

(idem per tutti incluso il receduto);

2. che a seguito di .... (indicare causa di recesso) il socio .... (cognome e nome) ha esercitato il diritto di recesso ad esso spettante ai sensi di .... mediante .... in data ...., per l'intera sua quota di partecipazione come sopra pari a nominali euro .... ossia al ....% del capitale sociale;

3. che l'organo amministrativo della società “ .... s.r.l.” ai sensi del comma terzo dell'articolo 2473 c.c. aveva definitivamente fissato il valore della detta quota nel rispetto dei criteri di legge e statuto in complessivi euro ....;

4. che detta determinazione – previa regolare comunicazione – non era stata impugnata dal socio;

5. che l'organo amministrativo con delibera del .... ha deciso di offrire la detta quota agli altri soci risultanti iscritti al registro delle imprese di .... alla data del .... in applicazione della disciplina di legge ed in particolare in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute alla detta medesima data;

6. che nei termini ivi previsti sono pervenute le offerte dei soci .... qui costituiti;

7. che il socio receduto con telegramma del .... che in copia si allega al presente atto sub “ ....” è stato invitato ad intervenire nel presente atto al fine delle formalità del trasferimento di che trattasi e per quietanzare quanto al medesimo dev'essere rimborsato ai sensi dell'articolo 2473 c.c.;

8. che il socio receduto non è presente;

9. che la sua assenza non impedisce il trasferimento della partecipazione sociale in danno del receduto fermo restando il diritto di rimborso al medesimo spettante per il suindicato ammontare di complessivi euro ....;

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1) - I° CESSIONE

...., in qualità di .... della società “ .... s.r.l.”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473 comma quarto seconda parte c.c., ed in virtù dei poteri riconosciutigli in detta qualità dalla norma appena citata, trasferisce la quota che fu di spettanza del socio .... receduto con effetto dal .... di nominali Euro .... al socio ...., il quale accetta ed acquista al prezzo convenuto e fissato di Euro ....

ARTICOLO 2) - II° CESSIONE

Idem per gli altri soci ....

ARTICOLO 3) PREZZI

Le parti dichiarano che i prezzi delle suindicate cessioni - come sopra fissati ai rispettivi valori nominali sono stati corrisposti anteriormente la stipula del presente atto dai soci cessionari nelle mani di .... nella suindicata qualità che ne rilascia corrispondente e liberatoria quietanza di pieno saldo riservando per la società l'utilizzazione dei detti corrispettivi nei modi, forme e termini di legge, fermo restando, in particolare, il debito della società verso il sig. .... per il complessivo ammontare di euro .....

ARTICOLO 4) GARANZIE

L'amministratore della società .... nella suindicata qualità dichiara ed assicura che ad oggi non risultano precedenti cessioni o eventi pregiudizievoli a carico delle trasferite quote dal competente Registro Imprese.

ARTICOLO 5) PATTI

L'organo amministrativo della .... dichiara inoltre che non vi sono i finanziamenti soci e/o i versamenti in conto aumento capitale effettuati dal socio receduto.

Tutti gli effetti decorrono dalla data odierna, salvo quanto previsto dalla legge in relazione al deposito ed all'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 6) NUOVA RIPARTIZIONE SOCIALE

Per effetto delle suestese cessioni il capitale sociale della società .... risulta ora così ripartito:

- ...., sopra identificato, titolare di una quota di nominali euro ....;

- ...., sopra identificato, titolare di una quota di nominali euro ....;

- ...., sopra identificata, titolare di una quota di nominali euro ....

ARTICOLO 7) EFFETTI E DICHIARAZIONI FISCALI

Ai fini fiscali le parti dichiarano di essere a conoscenza dell'integrale disposto del Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. ro 461 (G.U. 3 gennaio 1998 n. ro 2 supplemento ordinario). L'imposta di registro verrà assolta in misura fissa per ciascuna delle cessioni di cui a quest'atto.

ARTICOLO 9) SPESE

Tutte le spese del presente atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono a carico delle parti cessionarie come per legge.

CHIUSA ATTO PUBBLICO

Commento

Per la s.p.a, l'art. 2437 c.c. (Cfr. Trimarchi, Autonomia privata e recesso dalle società di capitali, Notariato 2/2017, Trimarchi, Autonomia privata e recesso dalle società di capitali, Seconda parte, Notariato 3/2017) al primo comma elenca le ipotesi di recesso legale inderogabili, e precisamente:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; al comma secondo declina le ipotesi di recesso legale derogabili (per disposizione statutaria) ossia:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Al comma terzo elabora una singolare ipotesi di recesso ad nutum per le società costituite a tempo indeterminato il cui esercizio è ex lege subordinato unicamente ad un preavviso (di almeno centottanta giorni, salvo che lo statuto non preveda un termine maggiore in ogni caso non superiore ad un anno); al comma quarto, inoltre, consente alle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di prevedere statutariamente “ulteriori cause di recesso”.

Vale ricordare in punto applicativo anche che il sesto comma reca una norma di salvaguardia stabilendo la nullità di qualsiasi pattuizione “volta ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma”.

Per le s.r.l., l'art. 2473 c.c.: affida innanzitutto allo statuto (e quindi all'autonomia privata) il compito di selezionare (liberamente) le ipotesi di recesso e le relative modalità di esercizio del medesimo. La norma, tuttavia, prosegue stabilendo che “in ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma.”

Non vi è nella s.r.l. una norma analoga a quella adottata dal comma 6 dell'art. 2437 c.c. con riferimento a patti che ne possano “rendere più gravoso l'esercizio”.

Anche per le S.r.l. l'art. 2473 c.c., al comma 2, stabilisce che: “Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno”.

In realtà, com'è noto, vi sono altre previsioni che declinano ulteriori ipotesi di “recesso legale”: è il caso dell'art. 2497-quater c.c. destinato a garantire l'exit del socio delle società soggette a direzione e coordinamento specie in caso di speciali delibere dell'ente “sovraordinato”, ed ancora l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 2355-bis c.c. (che riguarda il caso di taluni limiti al trasferimento di partecipazioni sociali) ovvero la fattispecie dell'introduzione o soppressione di una clausola compromissoria in società che non facciano ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 34, comma 6, d.lgs. n. 5/2003).

Ad avviso di alcuni la normativa sul recesso, in generale, tenderebbe a stabilire le regole di una riattivazione “negoziale” tra maggioranza e minoranza in occasione di eventi riorganizzativi di particolare momento in ragione del perseguimento dello scopo di creare le condizioni di liquidazione della partecipazione del dissenziente.

Altri celebrano la precipua funzione di protezione della minoranza di fronte alla maggioranza.

Da altri, ancora, si è sottolineata che la comune funzione remediale ed unitaria del recesso consiste nel legittimare una reazione del socio dissenziente ai “cambiamenti sostanziali dell'operazione cui partecipa”.

L'ultima delle soluzioni prospettate sembra quella maggiormente destinata a soddisfare in modo unitario le esigenze poste a base di una disciplina (quella del recesso) apparentemente eterogenea: tale normativa autorizza il socio dissenziente a reagire disinvestendo, a prescindere dalla effettiva ricollocabilità in un mercato “ordinario” interno e/o esterno delle sue partecipazioni sociali, ancorché la soluzione dell'assorbimento da parte del mercato sia largamente preferita dal legislatore italiano, il quale tuttavia si è spinto sino a declinare le regole – in caso di mancata soddifacibilità del socio – dello scioglimento della società stessa.

Nelle s.p.a. il recesso legale, almeno nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 2437 c.c., appare contornato da cautele. La prima è nell'inderogabilità delle fattispecie.

Resta da chiarire se tale condizione di permanenza inderogabile delle cause di recesso legale valga per tutte quelle scrutinate come tali dal legislatore indipendentemente dalla loro collocazione topografica nella mappa normativa o se essa permanga unicamente a beneficio delle sole ipotesi del comma 1 dell'art. 2437 c.c. in accordo alla lettera del comma 6 della citata norma.

Giova quindi stabilire se si possa escludere per scelta statutaria un'ipotesi recesso legale non contemplato tra le ipotesi del comma 1 ma non assorbita dalla clausola di derogabilità di cui al comma 2.

Il dubbio sul piano letterale è più che legittimo.

Per dirla in termini concreti quid se i soci desiderino prevedere e/o inserire una clausola che impedisca il diritto di recesso pur in caso di previsione di un mero gradimento al trasferimento delle partecipazioni sociali? o vogliano escludere il recesso nei casi di cui al citato art. 2497-quater c.c.?

L'allocazione della funzione del recesso nella garanzia di una reazione del socio non può coerentemente condurre ad una risposta in astratto negativa, dal momento che nel silenzio della legge emerge la necessità di verificare ulteriormente se l'assenza di una sanzione di nullità per l'eliminazione convenzionale di tali ipotesi di recesso risulti coerente con la funzione dell'istituto e/o con la protezione di altri interessi indisponibili alla cui tutela tale funzione sarebbe chiamata a presiedere a prescindere dall'espressa previsione legislativa della nullità.

E così ad esempio una previsione statutaria che escluda il recesso nel caso di previsione di mero gradimento per il trasferimento delle azioni, più che indurre a dichiarazioni precipitose di invalidità, obbliga a considerarne lo scopo (garanzia di reazione del socio) nel quadro della disciplina del trasferimento delle azioni per le quali, oggi, il legislatore ammette (almeno nei limiti del quinquennio, art. 2355-bis c.c.) addirittura l'intrasferibilità assoluta.

Visto da quest'angolo visuale, l'impedimento al recesso legale, in tale circostanza, avrebbe il medesimo effetto del divieto di trasferibilità.

Diversamente, una pattuizione che inibisse il recesso legale nel caso dell'introduzione o soppressione di una clausola compromissoria appare ictu oculi di dubbia legittimità.

Egualmente complessa è la valutazione di una clausola che tenda ad escludere il recesso legale nei casi dell'art. 2497-quater c.c.

Se si volesse, allora, dare un senso all'assenza di una previsione del tipo di quella contenuta nel comma 6 dell'art. 2437 c.c., la clausola che eliminasse il recesso delle lett. a) e b) dell'art. 2497-quater c.c. lungi dallo svuotare il sistema di protezione del socio della società eterodiretta avrebbe la funzione, ridotta, di eliminare una posizione di rafforzamento di tale protezione, restando a tale socio sempre il rimedio dell'attivazione della responsabilità. La clausola de qua, in conclusione, non appare a chi scrive eversiva del sistema di protezione costruito dal legislatore italiano almeno nelle società per azioni chiuse.

In conclusione, la funzione unitaria riconosciuta al recesso consente d'interpretare coerentemente il richiamo che il comma 6 dell'art. 2437 c.c. fa al comma 1 e non alle altre ipotesi legali di recesso: le clausole che rendono più gravoso l'esercizio del recesso legale proteggono la società di fronte al disinvestimento del socio e, in talune circostanze (ossia in larga misura in quelle ipotesi diverse dalle fattispecie legali di recesso di cui al comma 1 dell'art. 2437 c.c.), il legislatore ha inteso ridurre la protezione.

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