Atto di diffida nei confronti del socio moroso nella s.p.a.

Rizzi Linda

Inquadramento

L'istituto dell'esclusione del socio, sin dall’introduzione dello stesso nel nostro ordinamento, ha avuto natura prettamente sanzionatoria ed è stato sostanzialmente appannaggio esclusivo delle società di persone. Tale principio è stato peraltro scalfito, nel 2003, dall’introduzione dell’art. 2473-bis c.c., che ha introdotto, per le sole s.r.l., la possibilità di prevedere in statuto delle cause di esclusione (precisando che in tal caso dovranno applicarsi i criteri di liquidazione della quota di cui all’art. 2473 c.c.).

Ad ogni modo, un’ipotesi tipica di esclusione del socio – valevole sia per le s.p.a. (art. 2344 c.c.) che per le s.r.l. (art. 2466 c.c.) – è sempre stata costituita dal caso del c.d. “socio moroso”.                    

Più specificamente, nell’ambito delle s.p.a. l'articolo 2344 c.c. fissa una specifica ipotesi di esclusione (o, utilizzando la terminologia ivi impiegata, di decadenza) che ricorre nei confronti del socio moroso, nel caso in cui si sia reso inadempiente rispetto all'obbligo di effettuare i pagamenti dovuti in relazione al suo conferimento.

Gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere un’azione giudiziaria volta ad ottenere l’esecuzione del conferimento, hanno la facoltà di offrire le azioni, proporzionalmente, agli altri soci per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti, ovvero, in assenza di offerte degli altri soci possono procedere alla vendita di tali azioni a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati.

In caso di assenza di offerte in relazione alle azioni, gli amministratori potranno dichiarare decaduto il socio moroso.

Dal punto di vista processuale, l'eventuale impugnazione della deliberazione del consiglio di amministrazione dovrà essere proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.

Ad ogni modo, al di là dell’azione riconosciuta al socio escluso, è opportuno valutare quali siano le iniziative riconosciute agli amministratori al fine di arginare le problematiche scaturenti dalla morosità del socio stesso. Queste consistono nell'atto di diffida del socio moroso, nel verbale del consiglio di amministrazione avente ad oggetto provvedimenti nei confronti del socio moroso, nonché nella lettera di incarico della vendita delle azioni del socio moroso ad un istituto di credito.

Formula

 

[su carta intestata della S.p.A.]

DIFFIDA AD AZIONISTI MOROSI PER IL PAGAMENTO DEI CONFERIMENTI RESIDUI

Egregio

Sig. ....

Via ....

[CAP e città]

OGGETTO: DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 2344 C.C.

Il sottoscritto Dott. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., n. ...., (C.F. ....), in qualità di Rappresentante legale della Società .... s.p.a., con sede in ...., via ...., n. ...., (C.F., P.I. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ....)

PREMESSO

- che il socio Sig. .... risulta non avere ancora eseguito i pagamenti dovuti in esecuzione dei propri obblighi di conferimento, in quanto titolare di n. .... azioni sociali, per complessivi Euro ....;

- che il Consiglio d'Amministrazione della società non ha ritenuto utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti;

- che gli Amministratori intendono offrire le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti o, in mancanza, far vendere le azioni, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati, a rischio e per conto del socio, ai sensi dell'art. 2344, c.c.;

tutto ciò premesso e considerato

DIFFIDA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2344 c.c., il Sig. ...., in qualità di socio azionista della predetta società, ad effettuare i pagamenti da lui ancora dovuti sulla base delle considerazioni sopra esposte, coerentemente all'impegno dallo stesso assunto con la sottoscrizione delle n. .... azioni sociali di valore nominale pari a Euro .... ognuna, impegno assunto in data ...., nel termine di quindici giorni dalla presente inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà alla vendita delle predette azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti o, in mancanza, a terzi, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati, a rischio e per conto del socio, ai sensi dell'art. 2344, c.c., fatto in ogni caso salvo il diritto di richiedere il maggior danno che eventualmente dovesse derivarne alla società.

Luogo e data ....

Firma ....

Firma ....

Commento

Nel caso in cui il socio non provveda all'esecuzione dei pagamenti dovuti, gli amministratori, qualora decidano di non agire con l'azione giudiziaria per l'adempimento, bensì di ricorrere al procedimento di cui all'art. 2344, comma 1 c.c., dovranno procedere a trasmettere al socio inadempiente una diffida per l’esecuzione dei pagamenti nel termine di quindici giorni, termine, questo, che non può essere ridotto per mezzo di una clausola statutaria, né in seguito ad una discrezionale valutazione posta in essere dall'organo amministrativo. A tal fine, risulta necessaria la pubblicazione della diffida sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.

Durante il periodo di quindici giorni, il socio moroso può provvedere ad effettuare il pagamento di tutto o solo di parte delle somme dovute in relazione alle azioni. In questo caso, in ossequio a quanto disposto dall'art. 1193 c.c., il debitore può decidere di liberare in modo integrale solamente alcune delle sue azioni, lasciando scoperte le altre. Da ciò consegue che, per le azioni per le quali non siano stati posti in essere i pagamenti dovuti, la società potrà esercitare sia l'azione di adempimento, sia ricorrere al procedimento speciale di cui all'art. 2344 c.c.

Se i quindici giorni indicati nella diffida dovessero trascorrere senza che il socio moroso si sia attivato, gli amministratori potranno procedere o all'azione esecutiva o, alternativamente, potranno offrire le azioni agli altri soci in modo proporzionale alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. Sul punto si segnala la pronuncia Cass. n.1185/2020 secondo la quale: “qualora il socio venga escluso, sebbene egli fosse moroso solo in parte e non per l'intero debito del conferimento, la riduzione del capitale in proporzione all'intera quota finisce per costituire - per la parte corrispondente ai versamenti già eseguiti - una riduzione non solo nominale, ossia di mero adeguamento alle effettive risorse conferite in società, ma in parte reale, permettendo di "liberare" i corrispondenti importi, non più vincolati a capitale. Si tratta delle "somme riscosse", che vengono legittimamente "trattenute" dalla società, ai sensi dell'art. 2344 c.c., comma 2, e art. 2466 c.c., comma 3, andando a costituire una riserva, e non più la posta corrispondente al vincolo del capitale, sia pure sempre nell'ambito del patrimonio netto, di cui alla lettera A del passivo dello stato patrimoniale di bilancio”.

Qualora l’organo amministrativo decida di avviare l’azione esecutiva, sarà necessario ricorrere all'ordinaria azione di condanna all'adempimento delle prestazioni dovute ed al risarcimento del danno, per poi porre in essere, una volta che la sentenza sarà passata in giudicato, un'esecuzione forzata direttamente nei confronti del socio.

Nel secondo caso, invece, gli amministratori offriranno le azioni del socio moroso agli altri azionisti in misura proporzionale alla partecipazione già posseduta nella società e per un prezzo - come visto - non inferiore rispetto alla somma dei conferimenti ancora dovuti.

La ratio di tale disposizione è quella di favorire, soprattutto nelle società a carattere c.d. chiuso, i soggetti già parte della compagine sociale, rendendo meno agevole l'ingresso di soggetti terzi.

Per quanto attiene alla natura giuridica del suddetto diritto attribuito ai soci, si deve ritenere che questo sia assimilabile al diritto d'opzione, per il profilo in cui trova la sua fonte nella partecipazione sociale e manifesta un diritto di preferenza attribuito al socio rispetto ai terzi; pertanto la violazione dello stesso dovrebbe determinare l'insorgere di un diritto al risarcimento del danno verso gli amministratori in capo al socio.

Con riferimento all’esercizio del diritto di voto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5154/1992, ha ritenuto che: “la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2344 c.c., secondo cui i soci in mora nei versamenti delle quote dovute non possono esercitare il diritto di voto, si riferisce esclusivamente ai versamenti iniziali necessari per la costituzione del capitale sociale e non a qualsiasi diversa richiesta di pagamento o di restituzione, o di nuovo versamento in caso di indebita restituzione, al fine della ricostituzione del capitale sociale”.

A tal riguardo, tuttavia, si ritiene che la preclusione del diritto di voto e, in generale, degli effetti della mora, decorra dall'invito posto in essere dagli amministratori nei confronti del socio moroso a versare i conferimenti residui, ovvero, dalla dichiarazione scritta con la quale il socio abbia affermato di non voler versare alcunché (contra Trib. Roma, 11 ottobre 2023, per cui la sospensione del diritto di voto è automatica al superamento del termine per il conferimento). In ogni caso, tale preclusione non presuppone una formale delibera da parte dei soci.

Infine, si segnala che la più recente giurisprudenza ha ricondotto la vendita forzosa della partecipazione del socio moroso al genus delle azioni esecutive individuali, con conseguente assoggettamento ai divieti e alle sospensioni propri delle procedure concorsuali (Cass. 13514/2021).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario