Clausola di esclusione riconducibile ad inadempienze “del contratto sociale” da parte del socio

Giuseppe Trimarchi

Inquadramento

L'articolo 2473-bis del codice civile ha introdotto per le sole s.r.l. la possibilità che l'atto costitutivo possa prevedere "specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa". In tal caso la medesima norma stabilisce altresì si applicheranno "le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità di rimborso della partecipazione sociale mediante riduzione del capitale".

Formula

Può essere escluso il socio che:

- abbia fatto “un uso illegittimo di beni della società, o, abbia provocato il danneggiamento o la messa in pericolo di beni sociali stessi”;

OPPURE

- “non abbia eseguito i finanziamenti o versamenti cui il socio stesso si fosse obbligato con il suo consenso”;

OPPURE

- “si sia reso responsabile della mancata esecuzione dell'aumento di capitale sottoscritto”

OPPURE

- “si sia reso responsabile della distrazione del personale e l'utilizzazione del medesimo in attività che il socio abbia in concorrenza o meno con la società”

OPPURE

- “che abbia contravvenuto al divieto di concorrenza statutario”

OPPURE

- “che abbia esercitato il potere di consenso scritto o di voto in situazioni di conflitto di interessi”

OPPURE

- “che non abbia partecipato per (un certo numero di volte … ) alle assemblee, o comunque alle decisioni sociali anche prescindere dalla rilevanza quantitativa della quota posseduta”,

OVVERO

- “che non abbia partecipato a … (determinate decisioni)”

OVVERO

- “che si sia reso responsabile della mancata esecuzione, o comunque dell'inadempimento di obblighi assunti verso la società con contratti diversi da quello sociale ancorché non collegati al medesimo”

OVVERO

- “che si sia responsabile della violazione dei doveri e degli obblighi cui il socio è assoggettato in conseguenza della qualifica di amministratore, sia unico, che di componente un organo amministrativo collegiale”;

OVVERO

- “che sia stato escluso da società capogruppo in società collegate o controllate”

In tali casi l'organo amministrativo entro giorni … da quello in cui ha avuto conoscenza dell'ora citato inadempimento ne dovrà contestare gli estremi al socio a mezzo raccomandata a/r nella quale vanno sommariamente indicati i fatti che costituiscono l'inadempimento del rapporto sociale (Raccomandata di Contestazione) e contestualmente dovrà convocare l'assemblea dei soci per la decisione di esclusione.

L'avviso di convocazione per la decisione di esclusione non deve contenere le ragioni della stessa né il nominativo dell'escludendo, e lo stesso può essere, quanto al socio escludendo, contenuto nella Raccomandata di Contestazione.

Il socio escludendo può intervenire nella delibera di esclusione ma non può esercitare il diritto di voto.

L'assemblea delibera l'eventuale esclusione a mente dell'articolo che segue cui si fa rinvio per il procedimento.

L'esclusione produrrà effetti decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio (Comunicazione di Esclusione) della relativa deliberazione la quale deve essere motivata.

La Comunicazione di Esclusione va eseguita a cura dell'Organo amministrativo a mediante notifica di copia autentica del verbale di esclusione a mezzo di Ufficiale Giudiziario nel termine di giorni 30 dalla sua trascrizione nel Libro adunanze dei soci.

Ricevuta la Comunicazione di Esclusione il socio ha trenta giorni per fare opposizione innanzi al Tribunale competente per sede il quale potrà sospenderne efficacia ed esecuzione.

In mancanza di opposizione o in mancanza di sospensione dell'efficacia e/o dell'esecutività dell'esclusione da parte del Tribunale competente il socio è escluso, non può esercitare i diritti sociali e la sua quota va ripartita tra gli altri soci, a beneficio di ciascuno in proporzione delle partecipazioni sociali.

In tal caso al socio escluso spetta il diritto alla liquidazione della quota secondo le previsioni di questo statuto articolo … in materia di recesso legale; esclusa, tuttavia, la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Dell'esclusione deve essere fatta annotazione nel libro dei soci se tenuto, e comunque ne va data comunicazione al registro delle imprese.

Commento

Con riguardo alla norma di cui all'art. 2473 bis c.c. , vale la pena sottolineare che la possibilità di prevedere “ specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa” vada correttamente inquadrata nell'ambito più ampio della risoluzione per inadempimento, e ciò non senza rimarcare in uno a consolidata Giurisprudenza che la disciplina della esclusione del socio per grave inadempimento ha carattere speciale e sostituisce la disciplina generale sulla risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive a causa di inadempimento. Con la conseguenza per cui quest'ultima non sarà applicabile al contratto di società.

Questa specialità comporta che le ipotesi di esclusione – così come risulterebbe dalla normativa vigente in tema di società di persone e cooperative – siano accomunate da un denominatore: la rilevanza dell'attività o del fatto censurati, sull'organizzazione sociale e/o sull'esercizio dell'attività comune. La conseguenza sul piano pratico è l'ampliamento delle ipotesi di esclusione rispetto al concetto di inadempimento: mentre, infatti, l'inadempimento, di norma, consiste con la non esatta esecuzione della prestazione da parte dell'obbligato-debitore, le ipotesi di esclusione assorbono, nella disciplina al vaglio, anche fattispecie diverse dall'astratta non coincidenza del comportamento dell'obbligato con la prestazione prevista. Basti ricordare, a tal fine, che l'inabilitazione o l'interdizione, di cui all'articolo 2286 c.c., nulla abbiano a che vedere con l'inadempimento tecnico nel senso sopra delineato.

E' diffusa e condivisibile l'opinione secondo cui la disciplina dell'esclusione di cui all'articolo 2533 c.c. in tema di cooperative non sia tout court importabile nel sistema delle s.r.l., laddove, al contrario si ritiene che la scarna normativa di cui all'articolo 2473-bis c.c. possa avere un paradigma privilegiato di riferimento nella disciplina dettata dal legislatore – in materia d'esclusione – per le società di persone (artt. 2286 e ss. c.c.). Vale anche ricordare che la legge disciplina per la s.r.l. un'ipotesi specifica di esclusione coincidente con il terzo comma dell'articolo 2466 c.c., non rilevando altre ipotesi di esclusione ex lege salvo ad assimilarsi all'esclusione il procedimento di espropriazione della partecipazione di cui all'articolo 2471 c.c.

Dalla dottrina maturatasi all'ombra della Riforma rinviene che:

- nella s.r.l. ove si voglia l'esclusione la relativa causa convenzionale deve essere "giusta";

- nella s.r.l. ove si voglia l'esclusione la relativa causa convenzionale deve essere "specifica ";

- nella s.r.l. il “diritto della maggioranza” all'esclusione di un socio non può sorgere genericamente dal rinvio all'articolo 2286 c.c. in quanto si ritiene inconciliabile con il “tipo s.r.l.” la rilevanza del generico concetto di giusta causa al fine di legittimare l'esclusione.

Da ultimo vale, sinteticamente sottolineare, che l'esclusione del socio per inidoneità a "svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuta "non sia causa di esclusione rientrante nel disposto dell'articolo 2473 bis di cui in parola, quanto, piuttosto, in quello dell'articolo 2466 c.c. che espressamente fa riferimento genericamente alla "mancata esecuzione dei conferimenti ". Con la conseguente specificità di disciplina.

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