Clausola sul procedimento di esclusione – competenza gestoria

Giuseppe Trimarchi

Inquadramento

L'art. 2473 bis c.c. tace sulla competenza alla esclusione, e più in generale, sul procedimento salvo a precisare che trova applicazione l'art. 2473 c.c. (relativo al recesso) ad eccezione del caso in cui la quota del socio (receduto, quivi escluso) vada liquidata con riduzione del capitale sociale.

Premesso che la letteratura prevalente ritiene che l'autonomia statutaria abbia in materia di “procedimentalizzazione dell'esclusione” ampia facoltà anche in ordine al radicamento della competenza, in guisa si debba considerare legittima la competenza dei soci come quella dell'organo amministrativo, per completezza e coerenza di ragionamento occorre anche ,in questa sede, interrogarsi se sia legittima una clausola che sancisca una giusta e specifica ipotesi di esclusione senza nulla aggiungere il ordine al procedimento, alla competenza relativa alla "delibera" alle modalità di rimborso del socio escluso.

Potrebbe innanzitutto opinarsi per la legittimità di una siffatta previsione statutaria in quanto il modello "privilegiato" di riferimento legale appare sufficiente a colmare le lacune: l'art. 2287 c.c. prevede infatti che l'esclusione è deliberata "a maggioranza dei soci non computandosi nel numero il socio da escludere ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione del socio escluso".

Ma anche laddove si ritenga – come chi scrive – per la sostanziale natura gestoria dell'esclusione, la legittimità di una clausola che taccia sul procedimento appare fuori discussione: in tal caso infatti sarà l'organo amministrativo secondo le regole dell'amministrazione sue proprie che provvederà ad adottare la decisione d'esclusione.

In punto pratico occorre precisare che si preferisca la prima ricostruzione non v'è – comunque - ragione di affidare la sua modalità operativa al sistema collegiale, non versando in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 2479, comma 4, c.c.

Formula

Al fine dell'esclusione di cui al precedente articolo … è convenuto che essa verrà pronunziata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti nel caso esso sia collegiale, o semplicemente su determinazione dell'organo monocratico. Il consiglio di amministrazione, ove del caso, dovrà essere convocato e decidere secondo le disposizioni del presente statuto (articoli … ). Alla riunione non potrà né dovrà partecipare il socio della cui esclusione trattasi.

Commento

Molti autori, muovendo dal presupposto della competenza dell'organo “deliberativo” ritengono di poter ricorrere, in tal caso, all'applicazione del generale principio di cui all'articolo 2287 c.c. secondo cui, in tal caso, l'esclusione è pronunziata dal Tribunale. Risulta – cionondimeno – trascurata la circostanza secondo cui la ratio della norma citata va rintracciata nella circostanza che nella società di persone con due soci è impossibile raggiungere la maggioranza per capi di cui al primo comma dell'articolo 2287 c.c.

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