Impugnazione avverso la delibera di esclusione del socio di s.r.l.InquadramentoLa posizione del socio moroso di s.r.l., che non esegue il proprio conferimento entro il termine stabilito, è specificamente disciplinata dall'art. 2466 c.c. Tale disciplina è applicabile non solo ai casi in cui il socio conferente abbia versato presso una banca il venticinque per cento dei conferimenti in denaro e l'intero sovrapprezzo (ovvero l'intero ammontare se si tratta di società unipersonale) ma anche quando siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria presentata dal socio a garanzia dei conferimenti, salvo che il socio non le sostituisca con il versamento del corrispondente importo in denaro. Nel caso di mora del socio nell’esecuzione del conferimento entro il termine prescritto, gli amministratori provvedono a diffidare il socio ad eseguirlo nel termine di (almeno) trenta giorni dalla ricezione della detta diffida. Dunque, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla diffida ad adempiere (obbligatoria) da parte degli amministratori, il socio moroso non può più partecipare ai procedimenti di adozione delle decisioni sociali. Rispetto all'analoga disciplina prevista per la s.p.a. (art. 2344 c.c.), rimane ferma, alternativamente alla proposizione di normale azione giudiziaria per l’esecuzione dei conferimenti dovuti, la facoltà per la società di vendere in maniera coattiva le quote del socio moroso. Tuttavia, la quota del socio moroso, a norma dell'art. 2466 c.c., deve essere preventivamente offerta in opzione agli altri soci, proporzionalmente alla loro partecipazione e per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. Inoltre, se mancano offerte di acquisto da parte dei soci, è possibile procedere alla vendita all'incanto solo se l'atto costitutivo lo consente. Da ciò emerge chiaramente il carattere (maggiormente) personalistico della società a responsabilità limitata. Nei casi in cui non avvenga la vendita a causa della mancanza di compratori, gli amministratori escludono dalla compagine sociale il socio moroso, trattenendo le somme riscosse: in tal caso, il capitale sociale deve essere senza indugio ridotto, proprio perché la società a responsabilità limitata non può mai (a differenza della s.p.a.) possedere quote proprie. FormulaTRIBUNALE DI .... Sezione specializzata in materia di impresa ATTO DI CITAZIONE * * * Nell'interesse del Sig. .... .... (C.F. ....), residente in ....rappresentato e difeso, in forza di delega ...., dall'Avv. .... (C.F. .... ....), presso il cui Studio sito in .... .... è elettivamente domiciliato, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento al numero di fax ....e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata .... .... CONTRO la Società ....s.r.l. (C.F. e P.I. .... ....), con sede legale in ...., in persona del legale rappresentate pro tempore * * * FATTO 1.- La Società e la compagine sociale (Riferimenti alla costituzione della società; indicazione dei soci e della suddivisione del capitale sociale); 2.- La ragione determinante la diffida e la conseguente esclusione del socio nel caso concreto (indicazioni del fatto che ha portato all'esclusione del socio dalla compagine sociale) DIRITTO 3.- Il motivo per il quale un socio di s.r.l. può essere escluso (il riferimento sarà quindi all'art. 2466 c.c. che prevede l'esclusione del socio moroso in quanto inadempiente rispetto ai conferimenti, nel termine prescritto) 4.- L'insussistenza della morosità/della causa addotta a sostegno della decisione. Per tutto quanto premesso, il Sig. ...., come sopra rappresentato/a e difeso/a, CITA la Società ....(C.F. e P.I. ....), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Sig. ...., con sede legale in ...., alla via/Piazza ...., n .... .... a comparire dinanzi al Tribunale di ...., Sezione Specializzata in materia di Impresa, all'udienza del giorno .... ...., ore di rito, con invito a costituirsi in Cancelleria nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. ed a comparire alla detta udienza, dinanzi al Giudice che sarà designato ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38e 167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima contumacia, e con l’ulteriore avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 86 o da leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria, in accoglimento all'opposizione formulata con il presente atto, IN VIA PRELIMINARE - per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia della delibera assembleare impugnata; NEL MERITO - accertare e dichiarare che la delibera è stata assunta in violazione di legge e per l'effetto, - annullare la predetta delibera. IN OGNI CASO - condannare la Società .... .... s.r.l. al pagamento degli onorari di avvocato e spese della presente lite, oltre accessori di legge (IVA e CPA). Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato dovuto è pari ad Euro 1.036,00 Si depositano in copia i seguenti documenti: .... Luogo e data .... Firma Avv. .... CommentoDiversamente dalla normativa previgente (art. 2477 c.c.), il tenore letterale dell'art. 2466 c.c. lascia chiaramente intendere che la diffida rappresenta oggi il primo passaggio obbligatorio del procedimento previsto da detto articolo, a prescindere dal mezzo di tutela che sarà poi esperito dagli amministratori (vendita in danno ovvero azione di adempimento). Peraltro, dato che nella vendita in danno vi è una fattispecie di “sostituzione legale” nella quale il potere di vendere è attribuito all'esito di un procedimento, si ritiene che la mancanza di diffida o il mancato rispetto del termine minimo di trenta giorni invalidino il procedimento, e, conseguentemente, anche l'eventuale compiuta vendita (cfr. Cass. n. 1874/1995, secondo cui “La diffida degli amministratori di società a responsabilità limitata al socio moroso, ad eseguire, nel termine di trenta giorni, il pagamento della quota di capitale sottoscritta, ha l'unico fine di dare inizio alla procedura di vendita il suo danno della quota da lui sottoscritta, vendita della quale costituisce il presupposto indispensabile”). Si ritiene inoltre che il termine di trenta giorni possa essere ampliato ma non ridotto. Una volta scaduto tale termine, al socio moroso è inibito il diritto di concorrere all'assunzione delle decisioni assembleari. La giurisprudenza ha affermato che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci anche nel caso in cui non sia destinatario di uno specifico atto di costituzione in mora o della diffida ad eseguire il pagamento entro trenta giorni (cfr. Cass. n. 585/2015). Con riguardo al diritto al voto, la giurisprudenza più risalente riteneva che il socio moroso, poiché non ammesso al voto, non fosse legittimato ad impugnare neppure le relative delibere assembleari. In senso contrario, giurisprudenza più recente ha ritenuto che il socio, anche se moroso e quindi non ammesso al voto, si debba comunque considerare titolare del diritto di impugnazione quale espressione del suo diritto si controllo sugli affari sociali (Trib. Milano 22/12/2022). In particolare, poi, la giurisprudenza ha ritenuto che la delibera di esclusione del socio moroso ex art. 2466 c.c. è impugnabile dal socio stesso secondo il regime generale di impugnazione disciplinato per le s.p.a. all’art. 2388, quarto comma, c.c., applicabile anche alle s.r.l. in quanto compatibile (Trib. Torino, sez. spec. in materia di imprese, 29/03/2022). Inoltre, ancor più di recente, si è sostenuto che il quarto comma dell’art. 2466 c.c. vada interpretato nel senso che il divieto per il socio moroso di partecipare alle decisioni dei soci riguardi solo il diritto di voto e non si deve estendere anche al diritto di controllo sugli affari sociali poiché il socio moroso non cessa comunque di essere socio (Corte App. Napoli, sez. spec. in materia di imprese, 15/05/2025). Se gli amministratori decidono per la vendita della quota, quest'ultima deve essere offerta preventivamente a tutti gli altri soci in proporzione alle singole partecipazioni, come già sopra accennato. Qualora uno o più soci non accettino e non vi sia nessuna previsione in merito nell'atto costitutivo, l'inoptato, anche se è permessa la vendita al pubblico con incanto, si ritiene debba essere in primo luogo offerto ai soci che abbiano accettato l'offerta. Inoltre, l'atto costitutivo della società può prevedere delle deroghe rispetto alla disciplina legale: anzitutto che l'offerta sia rivolta direttamente nei confronti di terzi in luogo dei soci, ovvero che l’offerta sia rivolta ai soci, ma in maniera non proporzionale rispetto all'entità delle rispettive partecipazioni al capitale. Il riferimento all'“ultimo bilancio” approvato, e non a quello dell'ultimo esercizio, quale criterio di determinazione del valore fisso a cui la quota va (prima offerta ai soci e poi) venduta all'incanto, concede la possibilità di redigere un apposito bilancio infrannuale. Non essendoci una regolamentazione specifica, si ritiene inoltre che l'(eventuale) esclusione del socio moroso produca gli effetti ordinari degli atti recettizi. Contro l’esclusione, quindi, il socio può agire in giudizio attraverso l'ordinaria azione di accertamento di carenza dei presupposti di legge ai fini dell'assunzione della delibera di esclusione e, pertanto, chiederne l'annullamento. Ad essa si accompagna altresì, in via preliminare, la richiesta di sospensione di efficacia della medesima, salva la possibilità di agire immediatamente in sede cautelare ai fini di ottenere un provvedimento inibitorio della predetta efficacia ex art. 700 c.p.c. Di recente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di società, nel caso di mora del socio nell'esecuzione dei versamenti, dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea nel corso della vita della società, il socio non può essere escluso, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società. Pertanto, ferma la permanenza del socio in società per la quota già posseduta, l'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall'aumento non onorato, fatto salvo solo il caso in cui lo statuto preveda l'indivisibilità della quota (Cass. I, 21/01/2020, n. 1185) . Di recente si è pronunciata la Corte di Cassazione in tema di estensione della disciplina del socio moroso alla fase del concordato preventivo (ord. n. 13514//2021): “In tema di concordato preventivo, il disposto dell'art. 168, comma 1, l.fall., che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, opera anche nei confronti della vendita forzosa della quota del socio moroso di s.r.l., disciplinata dall'art. 2466 c.c., perché comprende tutte le iniziative volte a conseguire il soddisfacimento coattivo del credito al di fuori della procedura concorsuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva dichiarato inefficace nei confronti del fallimento del socio moroso, all'epoca ammesso al concordato preventivo, la cessione della quota non liberata di quest'ultimo, operata dagli amministratori in favore di un altro socio della stessa s.r.l.) ”. |