Delibera di alienazione di azioni proprie per violazione dell'art. 2357 c.c.InquadramentoIl quarto comma dell'art. 2357 c.c. prevede che le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti dello stesso articolo, devono essere alienate entro un anno secondo modalità da determinarsi dall'assemblea. In mancanza deve procedersi al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che si proceda a norma dell'art. 2446, comma 2, c.c. L'art. 2357-ter c.c. si occupa della disciplina delle azioni proprie acquistate in base agli artt. 2357 e 2357-bis c.c. Gli amministratori non possono disporre di tali azioni se non previa autorizzazione dell'assemblea. Formula
DELIBERA DI ALIENAZIONE AZIONI PROPRIE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2357 C.C. VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL .... Il .... alle ore ...., si è riunita a ..... ..... in prima / seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della ....s.p.a. per deliberare sul seguente ordine del giorno: - Delibera per l'alienazione delle azioni proprie acquistate in violazione dell'art. 2357 c.c.; - .... Ai sensi dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il Dott. ...., presidente del consiglio di amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario su designazione degli intervenuti il .... Il Presidente rileva la presenza, in proprio e per delega, dei seguenti soci: - ...., rappresentante il ....% del capitale sociale; - ...., rappresentante il ....% del capitale sociale; - ...., rappresentante il ....% del capitale sociale. Per ciò che attiene le deleghe, vengono riportate le seguenti annotazioni: - socio ...., esibisce delega del socio ...., rappresentante il .... % del capitale sociale; - socio ...., esibisce delega del socio ...., rappresentante il .... % del capitale sociale; - ....; Nella seduta odierna sono presenti i seguenti membri del consiglio di amministrazione/in alternativa è presente l'Amministratore unico Sig./Dott. ....: - ...., Presidente del Consiglio di amministrazione; - ...., Consigliere con funzioni di Vice presidente; - ...., Consigliere. Sono, altresì, presente i seguenti componenti l'organo di controllo: - ...., Presidente - ...., Sindaco effettivo - ...., Sindaco effettivo - .... Il Presidente dell'assemblea accertato il numero dei soci presenti, ivi compresi anche quelli per delega, rappresentanti quote pari al .... del capitale sociale, e verificate le formalità di legge per la regolare convocazione della medesima, ne dichiara la sua validità nonché legale costituzione. In merito all'argomento dell'ordine del giorno – delibera per l'alienazione delle azioni proprie acquistate in violazione dell'art. 2357 c.c. – il Presidente fa presente all'assemblea che, allorché si siano acquistate azioni in violazione dei primi tre commi del citato articolo, le stesse azioni devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale sociale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione del capitale sia disposta dal Tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, 2° comma, c.c.. Si ha violazione dell'art. 2357 c.c. qualora l'acquisto delle azioni proprie abbia superato il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato; qualora l'acquisto delle azioni proprie sia avvenuto in assenza di autorizzazione assembleare; qualora per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il valore nominale delle azioni acquistate ecceda la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate. Chiede e ottiene la parola il sig.. , il quale comunica che risulta essere stato effettuato il seguente acquisto .... in violazione dell'art. 2357 c.c. perché sono state acquistate azioni proprie eccedendo il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato; ovvero le azioni acquistate non erano state interamente liberate; ovvero l'acquisto non è stato autorizzato dall'assemblea; ovvero la durata deliberata dall'assemblea per la quale l'autorizzazione è accordata è superiore ai diciotto mesi; o il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei primi due commi dell'art. 2357 c.c. eccede la quinta parte del capitale sociale, essendo la Società ....una Società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio Terminata l'esposizione dell'amministratore delegato, il presidente apre la discussione. .... .... Al termine della discussione il presidente mette ai voti la proposta di alienazione delle azioni proprie acquistate .... per le ragioni indicate nell'esposizione compiuta dall'amministratore delegato. La proposta di alienazione di n. .... di azioni, da doversi deliberare entro un anno, al corrispettivo di .....viene approvata con il voto favorevole dei soci .... e con voto contrario dei soci ....; si astiene il socio .... La proposta viene quindi approvata all’unanimità o con il voto favorevole del .... % del capitale; contrario il .... %, astenuto il ....%. Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il presidente, previa lettura e approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la riunione alle ore .... Il Segretario .... Il Presidente .... CommentoLa ratio sottesa alle norme contenute negli artt. 2357 e 2357 bis c.c., che regolano l'acquisto di azioni proprie da parte delle società, riguarda l'esigenza di tutelare l'integrità del capitale sociale, evitando che la società restituisca surrettiziamente il capitale ai soci (o ad alcuni di essi), recando così pregiudizio ai creditori sociali, senza osservare le regole del procedimento di riduzione del capitale volte alla tutela del ceto creditorio. Per tale ragione, il mancato rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali dell'acquisto delle proprie azioni di cui all'art. 2357, 1°, 2° e 3° comma c.c. ha come conseguenza l'obbligo del ripristino della precedente situazione mediante l'alienazione delle azioni proprie entro un anno dal loro acquisto, ai sensi dell'art. 2357, 4° comma c.c. L'art. 2357, 4° comma c.c. prevede infatti che sia l'assemblea in sede ordinaria a stabilire le modalità del nuovo atto di alienazione. La violazione dei primi tre commi dell'art. 2357 c.c., oltre a provocare una responsabilità penale degli amministratori, nel caso in cui le azioni non siano alienate nel termine di un anno dall'acquisto, determina l'obbligo di annullamento delle stesse senza indugio e con conseguente riduzione del capitale sociale. Nell'ipotesi in cui l'assemblea della società non provveda, sono agli amministratori e i sindaci a dover chiedere la riduzione del capitale sociale mediante procedimento giudiziale ai sensi dell'art. 2446, 2° comma, c.c. Tuttavia, la giurisprudenza ha posto alcune limitazioni all'operatività delle sanzioni previste dalla norma: si sostiene che, in mancanza di autorizzazione assembleare, l'acquisto possa essere rettificato successivamente con delibera dell'assemblea e che non sarebbe applicabile l'obbligo di alienazione in caso di sanatoria rispetto alla condizione relativa al limite del quinto del capitale sociale. |