Atto di citazione per violazione dell’art. 2360 c.c. (divieto di sottoscrizione reciproca di azioni)InquadramentoL’art. 2360 c.c. prevede che è vietatopone il divieto in capo alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Sostanzialmente la fattispecie contempla il caso della sottoscrizione delle azioni di una società costituenda da parte di una diversaa società autonoma a sua volta emittente azioni sottoscritte dalla prima; si equipara a tale ipotesi quella dell’aumento di capitale sociale con sottoscrizione incrociata delle nuove azioni. Formula
Testo Formula TRIBUNALE DI .... SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA ATTO DI CITAZIONE nell’interesse di dott./sig. Tizio, nato a […], il […], residente a […], via […] n. […], c.f. […], rappresentato e difeso, in forza della procura allegata al presente atto, dagli avv.ti […] (c.f. […]) e […] (c.f. […]) del foro di … ed elettivamente domiciliato in […] (per notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento si indicano il numero di fax […] e gli indirizzi pec: […]; […]) - attore - contro Società […] s.p.a., con sede legale in […], via […], n. […], c.f. […], in persona del legale rappresentante pro tempore - convenuta - Oggetto: impugnazione di deliberazione assembleare per violazione dell’art. 2360 c.c. PREMESSO CHE - L’odierno attore è titolare di n. … azioni ordinarie del capitale sociale della società … S.p.A., pari al …% del capitale sociale medesimo (doc. 1)è azionista della società .... s.p.a., con sede legale in ...., via ...., n. ...., regolarmente iscritto nel libro dei soci; - Specificatamente l’attore possiede n .... azioni che rappresentano più del 5% del capitale sociale oppure più del .... % del capitale sociale; - In data .... / .... / ...., la Società .... s.p.a. deliberava e procedeva alla sottoscrizione di n. … azioni azioni .... della società .... s.p.a ., in sede di costituzione o di aumento del capitale(doc. 2); - Contestualmente, in data .... .... la Società .... s.p.a. deliberava e procedeva alla sottoscrizione di azioni .... della Società .... s.p.a. (doc. 3); - Tuttavia, le predette deliberazioni non sono state prese in conformità della legge, poichéviolazione dell’art. 2360 c.c., che stabilisce che è vietatovieta alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona ....; Per tutto quanto esposto, il dott./sig. Tizio (c.f. […]), come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato CITA Società […] s.p.a., con sede legale in […], via […] n. […], c.f. […], in persona del dott./sig. […], nella sua qualità di […], residente a […], via […] n. [… a comparire avanti al Tribunale di […], Sezione specializzata in materia di Impresa, Giudice da designarsi ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., all’udienza del […], ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., nonché con l’espresso avvertimento che la tardiva costituzione implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali, che la convenuta, in presenza dei presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
Si allega la procura alle liti. Si producono i seguenti documenti:
Verbale dell’assemblea di … S.p.A. del …;1 delibera di sottoscrizione di azioni della Società .... s.p.a.;
Si dichiara che il valore del presente procedimento è di € […]della presente causa è indeterminabile e, quindi, il contributo unificato dovuto è pari a € […] Luogo e data .... Firma .... CommentoL’art. 2360 c.c. mira a impedire ’una moltiplicazione illusoria di ricchezza che possa indurre i creditori a fare affidamento su un capitale sociale in realtà inesistente, cioè un aumento nominale del capitale sociale in mancanza del relativo aumento del capitale reale. Tra le due operazioni di costituzione o di aumento dello stesso deve implicitamente esserci un collegamento funzionale e una logica e temporale contestualità. La sottoscrizione reciproca delle partecipazioni comporterebbe essenzialmente l’annacquamento del capitale sociale a danno dei creditori sociali. La violazione del divieto in esame determina la nullità delle delibere assembleari e dei successivi atti di sottoscrizione e comporta anche l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 2632 c.c. Di qui, al fine di rimuovere gli effetti di tale operazione, la necessità di porre in essere un atto di citazione per la declaratoria di nullità delle relative delibere assembleari in cui si dimostri la reciprocità delle sottoscrizioni e ovviamente il loro collegamento funzionale, nonché temporale. Secondo una parte della dottrina la sanzione prevista dalla norma in commento sarebbe criticabile sia per difetto che per eccesso della sua prescrizione. Da una parte perché non considera l’effetto della mera detenzione di partecipazioni reciproche, dall’altro perché sembra eccessivo il divieto assoluto, considerato che potrebbero essere sufficienti misure analoghe previste l’acquisto di azioni proprie, dagli artt. 2357 ss. c.c. Risulta tuttavia dominante il pensiero di coloro che ritengono che l’art. 2360 c.c. tuteli interessi generali (non solo dei creditori, ma anche degli investitori, del mercato finanziario e del sistema economico in generale ad un corretto funzionamento degli organismi societari ed alla trasparenza del mercato) e dunque costituisca norma imperativa, con conseguente nullità sia delle delibere di sottoscrizione che delle sottoscrizioni stesse’. |