Ricorso ex art. 700 c.p.c. per accertamento del controllo e annullamento di delibera assembleare in violazione dell’art. 2359-bis c.c.InquadramentoL’art. 2359 c.c. disciplina il fenomeno del controllo societario. Si ha controllo societario quando una società (società controllante) dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società controllata, o dispone dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, o esercita un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la società controllata. A tali ipotesi previste nel primo comma dell’art. 2359 c.c., si aggiunge il c.d. “collegamento societario” previsto invece nel terzo comma della stessa norma. Attraverso il controllo societario, solitamente, si crea una struttura societaria di gruppo, laddove la holding eserciti anche attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c. In ragione dell’influenza dominante che la società controllante è in grado di esercitare sulla società controllata, l’art. 2359-bis c.c. impone certi limiti e condizioni all’acquisto di azioni o quote della prima da parte della seconda. La norma, inoltre, stabilisce che, nei casi in cui è consentito l’acquisto di partecipazioni della controllante da parte della controllata, quest’ultima non possa esercitare il diritto di voto nelle assemblee della controllante. FormulaTRIBUNALE DI ………………………………….. Sezione specializzata in materia di impresa Ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. nell’interesse di ……………………, nato/a …………………… il ………………, residente in ……………………….., Via………………………….., CAP ………………….., C.F.: ……………………………., nella sua qualità di socio di ………………………….., rappresentato e difeso, in forza della procura allegata al presente atto, dall’avv. ………………………………………. (C.F. ……………………………..) del foro di … ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ………………………………, via ………………………….. Si chiede che le notificazioni vengano inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ………………….. - ricorrente – contro ………………… s.p.a., C.F. e P.I. ………………., in persona dell’amministratore pro tempore Sig. …………………………., con sede legale in ……………….. (………..), via ………………………… (p.e.c. ……..) - resistente – Oggetto: annullamento ex artt. 2377 e 2359-bis c.c. della delibera assembleare adottata con il voto di azioni della società controllante possedute dalla società controllata CONSIDERATO CHE Il Sig………………. è titolare di n. ……. azioni della Società……………………… s.p.a., pari al ……………% del capitale sociale. In data ……………. la società controllante ………………….. s.p.a., deliberava quanto segue: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tale deliberazione è stata presa con il voto determinante della società controllata ……………… s.p.a., in violazione dell’art. 2359-bis c.c., il quale, in ambito dell’acquisto di azioni proprie o quote da parte di società controllate, stabilisce al quinto comma che la società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee della controllante. Nel caso di specie, sussiste il controllo della Società …………….. s.p.a. nei confronti della Società …………………….. s.p.a. ai sensi dell’art. 2359 c.c., tenuto conto che …………….. L’art. 2377 c.c. consente ai soci assenti, dissenzienti od astenuti che possiedono tante azioni aventi diritto di voto che rappresentino, anche congiuntamente, l’uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il 5% nelle altre di impugnare la delibera assembleare che non sia stata adottata in conformità della legge o dello statuto; Il Sig………………. è dunque legittimato a impugnare la predetta delibera del ………….., tenuto conto che è azionista dissenziente rispetto a essa e detiene n. ……………. azioni. Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, ………………., come in epigrafe rappresentato/a, difeso/a e domiciliato/a RICORRE a Codesto Ill.mo Tribunale, affinché, verificata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 700 c.p.c., per i motivi esposti nel presente ricorso, con decreto emesso inaudita altera parte ai sensi dell’art. 669‐sexies, 2° comma, c.p.c., ovvero, in subordine, con provvedimento emesso previa audizione delle parti e svolti gli accertamenti del caso, con conseguente urgente fissazione dell’udienza di comparizione e assegnazione di termine al ricorrente per la notifica ‐ emetta un provvedimento cautelare che accolga le seguenti CONCLUSIONI Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvedere: - in via principale, accertare e dichiarare la sussistenza della fattispecie del controllo contrattuale ai sensi dell’art. 2359, c.c. tra le società …………………………………….; - accertare l’invalidità della delibera assembleare della società ………………….. s.p.a., in quanto adottata in data … con il voto determinante della società ………….. s.p.a. ., in violazione dell’art. 2359-bis c.c.; - conseguentemente, annullare la predetta delibera e disporre ogni altro provvedimento d’urgenza che appaia secondo le circostanze più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e gli effetti derivanti dalla delibera stessa; - in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale. Ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il presente procedimento ha un valore di …………………. e, pertanto, trattandosi di procedimento cautelare, va versato un contributo unificato dimezzato pari ad Euro ……………….. Si allegano, oltre alla procura alle liti, i seguenti documenti: 1. Copia …………. 2. Copia ……….. 3. Copia ………………. Luogo e data…… Firma Avv.………. CommentoL’art. 2359 c.c. stabilisce che sono considerate società controllate innanzitutto le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Tale fattispecie viene comunemente denominata come controllo interno di diritto. L’articolo precisa poi che per il calcolo delle percentuali previste si tiene conto anche dei voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta. In questo primo caso la società partecipante decide in assemblea esercitando i poteri che le derivano dal detenere la maggioranza del capitale sociale. La legge, quindi, sottolinea l’importanza che può avere il potere della società controllante di incidere sulle deliberazioni dell’assemblea ordinaria, la quale, come è noto, nomina e revoca gli amministratori, i sindaci, approva il bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili. La stessa importanza viene sottolineata anche nella seconda ipotesi di controllo ossia quella comunemente definita come controllo interno di fatto. In questo secondo caso l’influenza dominante della partecipante, che non possiede la maggioranza, a differenza dell’ipotesi precedente, deriva normalmente dalla polverizzazione del capitale e dall’assenteismo dei soci in assemblea, ed è resa possibile dal peculiare quorum richiesto per l’assemblea ordinaria di seconda convocazione, che delibera a maggioranza qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci. L’ultima ipotesi di controllo prevista dall’art. 2359, 1° comma, n. 3, è quella del c.d. controllo contrattuale, nel qual caso l’influenza dominante fa riferimento sia a situazioni in cui una società è economicamente dipendente da un’altra per esempio in virtù di rapporti di somministrazione, licenza, agenzia o simili, sia a più circoscritte situazioni in cui si riscontri un’influenza dominante giuridicamente rilevante, la quale cioè si traduca in influenza gestionale e strategica sulla complessiva attività dell’impresa della società dominata. Il controllo è rilevante per il codice civile sotto diversi aspetti. Specifiche disposizioni riguardano gli obblighi informativi a carico degli amministratori delegati (art. 2381, 5° comma, c.c.), i poteri del collegio sindacale (art. 2403-bis c.c.) e la denuncia di gravi irregolarità che danneggiano anche le società controllate. Per quanto qui rileva, l’art. 2359-bis c.c. detta le condizioni e i limiti per l’acquisto di azioni o quote delle società controllanti da parte delle società controllate. In particolare, il legislatore ha ritenuto di estendere la disciplina degli artt. 2357 ss. c.c. in tema di acquisto di azioni proprie anche alle operazioni di acquisto di azioni della controllante effettuate dalla controllata, così stabilendo che la società controllata non può acquistare azioni o quote della controllante se non attraverso l’utilizzo di somme prelevate dagli utili distribuibili e dalle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato (1° comma). La norma, inoltre, prevede che possano essere acquistate soltanto azioni interamente liberate e che l’acquisto debba essere previamente autorizzato dall’assemblea ordinaria della controllata secondo le modalità indicate all’art. 2357 c.c. Il 3° comma dell’art. 2359-bis c.c. precisa poi che, qualora la società controllante faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, il valore nominale delle azioni acquistate dalla controllata non può eccedere la quinta parte del capitale della società, tenuto conto delle azioni possedute dalla controllante e dalle sue controllate. L’art. 2359-bis, 4° comma, c.c. stabilisce infine l’obbligo di costituire e mantenere, finché le azioni o quote non siano trasferite, una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all’attivo del bilancio. Quanto all’esercizio dei diritti inerenti alle azioni della società controllante, l’art. 2359-bis, 5° comma, c.c. dispone che, nei casi in cui è consentito l’acquisto di partecipazioni della controllante da parte della controllata, quest’ultima non possa esercitare il diritto di voto nelle assemblee della controllante. La ratio della sospensione del voto è di impedire agli amministratori della controllante di incidere sulla formazione della volontà assembleare della società amministrata attraverso l’influenza esercitata sulla controllata. Il voto esercitato in violazione dell’art. 2359-bis, 5° comma, c.c. è invalido e, se determinante, produce l’invalidità della stessa delibera assembleare. Per espressa previsione del 6° comma, la disciplina dell’art. 2359-bis si applica anche agli acquisti compiuti tramite società fiduciaria o per interposta persona. |