Acquisti e sottoscrizioni nell’ambito del fenomeno del controllo

Domenica Rescigno

Inquadramento

Gli artt. 2359-bis e 2359-ter c.c. disciplinano rispettivamente le condizioni alle quali può essere effettuato l'acquisto di azioni o quote da parte di società controllate e la violazione delle suddette condizioni. Tale violazione comporta l'obbligo per la società controllante di procedere alla alienazione delle azioni o in mancanza al loro annullamento.

Formula

DELIBERA DI ACQUISTO DI AZIONI EX ART. 2359-BIS C.C.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL…..

Il…/…/…. alle ore…., si è riunita a ….., in….. l'assemblea ordinaria dei soci della …… s.p.a. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Delibera per l'acquisto di azioni della Società …….. s.p.a. ex art. 2359-bis c.c.;

- ………………………………………………………………………….

Ai sensi dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il Dott. ………, presidente del consiglio di amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario su designazione degli intervenuti il ……………

Il presidente constata innanzitutto che l'assemblea è regolarmente costituita in quanto l'avviso di convocazione è stato pubblicato a pag. …… della Gazzetta Ufficiale n….., del…….

I nomi dei soci presenti e di quelli rappresentati per delega sono contenuti in un foglio a parte da conservare agli atti della società.

In merito all'argomento all'ordine del giorno – delibera per l'acquisto di azioni della Società ……… s.p.a. ex art. 2359-bis c.c. – il presidente fa presente all'assemblea che, la società controllata può acquistare azioni o quote della società controllante nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

L'acquisto risulta consentito in quanto si intendono acquistare n………. di azioni per un valore di…………….. e dall'ultimo bilancio regolarmente approvato risulta che ………………….

Il presidente inoltre ricorda che le azioni oggetto di acquisto risultano interamente liberate…………………………………..

L'assemblea straordinaria in data …../…../…. ha deliberato l'autorizzazione dell'acquisto a norma del secondo comma dell'art. 2357 c.c.

Il presidente ricorda inoltre che l'acquisto risulta possibile in quanto il valore nominale delle azioni che si intendono acquistare non eccede la quinta parte del capitale sociale…………….. essendo la società controllante ……………. s.p.a. società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

Il presidente ricorda che, in conformità al quarto comma dell'art. 2359 c.c., una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio , deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.

Il presidente apre la discussione.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Al termine della discussione il presidente mette ai voti la proposta di acquisto delle azioni della società controllante ……….. s.p.a. …..

La proposta viene approvata con il voto favorevole dei soci…………. E con voto contrario dei soci…………..; si astiene il socio …………

La proposta viene quindi approvata col voto favorevole del ….. % del capitale; contrario il….. %, astenuto il ……%.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il presidente, previa lettura e approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la riunione alle ore……

Il segretario

………………

Il presidente

………………………

Commento

L'acquisto di azioni o quote della società controllante da parte della società controllata è permesso dal legislatore soltanto alle seguenti condizioni: - i mezzi finanziari utilizzabili per eseguire l'acquisto non possono superare il valore degli utili distribuibili e delle riserve disponibili delle controllate, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato; - le azioni o le quote della controllante oggetto di acquisto devono essere interamente liberate; -l'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea; - quando le azioni oggetto di acquisto sono emesse da una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, è posto un tetto al rapporto tra il capitale sociale e il valore nominale delle azioni della controllante complessivamente possedute dalle sue controllate e dalla controllante stessa, che non devono appunto superare un quinto del capitale di quest'ultima.

I rimedi previsti nell'ipotesi di superamento dei limiti imposti dal legislatore per l'acquisto di azioni della società controllante da parte della società controllata previsti dall'art. 2359-bis c.c. sono analoghi a quelli previsti dall'art. 2357 c.c., comma 4, ossia l'obbligo di alienazione delle partecipazioni acquistate in violazione dei limiti di legge, previa autorizzazione assembleare, e l'annullamento delle partecipazioni eccedenti, in mancanza di alienazione, entro un anno dall'acquisto.

Le relative modalità di alienazione devono essere determinate dai soci della medesima assemblea.

Taluni, inoltre, ritengono che dovrebbe tuttavia essere coinvolta anche l'assemblea della società controllante, poiché l'omessa alienazione si ripercuoterebbe negativamente sul capitale della controllante stessa. In quest'ultimo caso infatti, sussiste l'obbligo in capo alla società controllante di annullare le partecipazioni possedute dalla sua controllata, con conseguente riduzione del proprio capitale sociale e liquidazione del valore delle azioni/quote annullate a favore della controllata. Questa decisione compete all'assemblea straordinaria della società controllante e, in caso di mancata deliberazione, gli amministratori e i sindaci della stessa devono attivarsi ai sensi dell'art. 2446, comma 2, c.c.

Tale meccanismo rimediale, così come normalmente applicato, cioè senza che sia adottata una delibera assembleare della società controllante in merito all'alienazione delle azioni eccedenti acquistate dalla controllata, trasferisce sostanzialmente sull'assemblea di quest'ultima e, quindi, sugli amministratori della controllante che gestiscono le partecipazioni nelle sue controllate, decisioni destinate ad influire sulla misura del capitale della controllante stessa, e sulle posizioni dei suoi singoli soci.

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