Acquisti e sottoscrizioni nell’ambito del fenomeno del controllo

Domenica Rescigno

Inquadramento

 

Gli artt. 2359-bis e 2359-ter c.c. disciplinano rispettivamente le condizioni alle quali può essere effettuato l’acquisto di azioni o quote della controllante da parte della società controllata e gli effetti della violazione delle suddette condizioni. In particolare, la violazione dell’art. 2359-bis c.c. comporta l’obbligo per la società controllante di procedere all’alienazione delle azioni o, in mancanza, al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale.

Formula

DELIBERA DI ACQUISTO DI AZIONI EX ART. 2359-BIS C.C.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL…..

Il…/…/…. alle ore…., si è riunita a ….., in….. l’assemblea ordinaria dei soci della …… s.p.a. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Delibera per l’autorizzazione dell’acquisto di azioni della Società …….. s.p.a. ex art. 2359-bis c.c.;

- ………………………………………………………………………….

Ai sensi dello statuto assume la presidenza dell’assemblea il Dott. ………, presidente del consiglio di amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario su designazione degli intervenuti il ……………

Il presidente constata innanzitutto che l’assemblea è regolarmente costituita in quanto l’avviso di convocazione è stato pubblicato a pag. …… della Gazzetta Ufficiale n….., del…….

I nomi dei soci presenti e di quelli rappresentati per delega sono contenuti in un foglio a parte da conservare agli atti della società.

In merito all’argomento all’ordine del giorno – delibera per l’acquisto di azioni della Società ……… s.p.a. ex art. 2359-bis c.c. – il presidente fa presente all’assemblea che la società controllata può acquistare azioni o quote della società controllante nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.

L’acquisto risulta consentito in quanto si intendono acquistare n………. di azioni per un valore di…………….. e dall’ultimo bilancio regolarmente approvato risulta che ………………….

Il presidente inoltre ricorda che le azioni oggetto di acquisto risultano interamente liberate…………………………………..

Il presidente ricorda che, in conformità al quarto comma dell’art. 2359-bis c.c., una riserva indisponibile, pari all’importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all’attivo del bilancio, deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.

Il presidente apre la discussione.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Al termine della discussione il presidente mette ai voti la proposta di autorizzazione dell’acquisto di n. … di azioni della società controllante ……….. s.p.a. per un corrispettivo pari a …, con la precisazione che detta autorizzazione è accordata per una durata pari a … (non superiore a diciotto mesi).

La proposta viene approvata con il voto favorevole dei soci…………. e con voto contrario dei soci…………..; si astiene il socio …………

La proposta viene quindi approvata col voto favorevole del ….. % del capitale; contrario il….. %, astenuto il ……%.

Essendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il presidente, previa lettura e approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la riunione alle ore……

Il segretario

………………

Il presidente

………………………

Commento

Con gli artt. 2359-bis e 2359-ter c.c. il legislatore ha esteso la disciplina dell’acquisto di azioni proprie (artt. 2357 ss. c.c.) all’acquisto di azioni della controllante effettuato dalla controllata.

L’acquisto di azioni o quote della società controllante da parte della società controllata è consentito soltanto alle seguenti condizioni: - i mezzi finanziari utilizzabili per eseguire l’acquisto non possono superare il valore degli utili distribuibili e delle riserve disponibili della controllata risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato; - le azioni o le quote della controllante oggetto di acquisto devono essere interamente liberate; - l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria della controllata, che ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale tale autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo; - quando le azioni oggetto di acquisto sono emesse da una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, il valore nominale delle azioni acquistate dalla controllata non può superare un quinto del capitale della società controllante.

La società controllata non può, comunque, esercitare il diritto di voto nelle assemblee della società controllante.

Le sanzioni previste nell’ipotesi di superamento dei limiti di cui all’art. 2359-bis c.c. sono:

-          l’alienazione, da parte della società controllata, delle partecipazioni acquistate in violazione dei limiti di legge, da effettuarsi entro un anno dall’acquisto secondo modalità stabilite dall’assemblea della controllata.

Taluni, tuttavia, ritengono che in tale decisione dovrebbe essere coinvolta anche l’assemblea della società controllante, poiché l’omessa alienazione si ripercuoterebbe negativamente sul capitale della controllante stessa;

-          in difetto, l’annullamento delle partecipazioni eccedenti e la corrispondente riduzione del capitale sociale da parte della società controllante, con conseguente rimborso del valore delle azioni annullate in favore della società controllata.

Questa decisione compete all’assemblea straordinaria della società controllante e, in caso di mancata deliberazione, gli amministratori e i sindaci della stessa devono attivarsi ai sensi dell’art. 2446, comma 2, c.c.

Tale meccanismo rimediale, così come normalmente applicato, cioè senza che sia adottata una delibera assembleare della società controllante in merito all’alienazione delle azioni eccedenti acquistate dalla controllata, trasferisce sostanzialmente sull’assemblea di quest’ultima e, quindi, sugli amministratori della controllante che gestiscono le partecipazioni nelle sue controllate, decisioni destinate ad influire sulla misura del capitale della controllante stessa, e sulle posizioni dei suoi singoli soci.

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