Verbale di C.d.A. di società sottoposta a direzione e coordinamentoInquadramentoL'art. 2497-ter dispone che le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'art. 2428 c.c., ossia nella relazione sulla gestione. Formula
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL .... Il .... alle ore .... si è riunito a ...., in via .... il Consiglio di amministrazione della .... s.p.a. per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO - Effettuazione della seguente operazione ....; - Convocazione dell'assemblea per deliberare ....; - Nomina dell'amministratore delegato; - Conferimento di poteri di amministratori/al direttore/a un procuratore; - Determinazione dei compensi ad amministratori. Per unanime designazione degli intervenuti, assume la presidenza della riunione il ...., presidente del consiglio di amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario su designazione degli intervenuti il ..... Il presidente constata innanzitutto che il consiglio è regolarmente costituito, in quanto esso è stato convocato ai sensi dello statuto e sono presenti .... (oppure sono presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi) Il presidente invita i consiglieri a .... Il consiglio di amministrazione ..... Il presidente illustra i particolari motivi che rendono opportuna la ...., dal momento che la Società capogruppo .... s.p.a. .... incidendo in tal modo sull'interesse della Società .... Infatti, tale attività ha comportato per la nostra Società .... Il consiglio rileva la necessità, quindi di effettuare tale operazione .... Tale operazione comporterà il seguente costo ...., a fronte del seguente beneficio .... ...., alla luce della complessiva gestione societaria e imprenditoriale. Il consiglio, dopo breve discussione, delibera di accogliere la proposta del presidente e di deliberare ..... Il .... dà lettura di un progetto di bilancio al .... e di una bozza della relazione sulla gestione che tiene conto delle operazioni da porre in essere, distribuiti ai presenti. Segue un'illustrazione di alcune poste di bilancio con l'intervento degli altri amministratori e dei sindaci. Sull'ultimo punto all'ordine del giorno il presidente riferisce che .... Non essendovi null'altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore ..... Copia del presente verbale sarà inviata al più presto ad amministratori e sindaci e, in mancanza di loro osservazioni nei successivi tre giorni dal ricevimento, il verbale sarà trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Il Segretario ....
Il presidente .... CommentoL’analitica motivazione delle decisioni di chi esercita un'attività di direzione e coordinamento, è riconducibile all’esigenza di garantire il rispetto regole di trasparenza; invero, l’esposizione delle ragioni economiche ed imprenditoriali di un'operazione è condizione necessaria per la sua valutazione, sotto il profilo complessivo della economicità/diseconomicità. La ratio dell'art. 2497-ter c.c. è riconducibile, dunque, all’esigenza di verificare l'incidenza di un interesse, potenzialmente estraneo a quello sociale, nel perseguimento di un’operazione. L’obbligo di motivazione, per il suo carattere informativo, sulla scia del generale disposto dell'art. 2497-bis c.c., giova anche ai creditori sociali in quanto, il sistema pubblicitario delle decisioni e delle conseguenti motivazioni, influenzate dall'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, contribuisce ad informare il ceto creditorio delle operazioni infragruppo suscettibili di incidere sul patrimonio della società debitrice. La norma, oltre a rispondere ad esigenze generali di trasparenza, rappresenta un importante sostegno agli strumenti di tutela e reazione all'esercizio illecito dell'attività di direzione e coordinamento. In particolare, è grazie a quest'obbligo che i soci esterni della società controllata possono verificare la correttezza delle decisioni, l'individuazione dei vantaggi compensativi che giustificano l'operazione influenzata (lesiva dell'interesse della controllata) ed il loro effettivo realizzarsi nelle successive fasi dell'attività sociale. Il primo elemento della fattispecie, dalla quale scaturisce l'obbligo di motivazione delle decisioni, è costituito dal fatto che la società che adotta la decisione sia soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento (per un’interessante disamina del concetto di direzione e coordinamento si vedano Trib. Napoli 26 settembre 2022, n. 8387/2022; Trib. Napoli, 20 maggio 2025, n. 4997; Cass. 1 giugno 2021, n. 15276). Questo elemento ha il duplice effetto di delimitare l'ambito di applicazione della norma e di precisare il contenuto della motivazione. L'obbligo di motivazione non riguarda tutte le decisioni, ma solo quelle influenzate dall'attività di direzione e coordinamento. Il concetto di influenza, che assume rilievo determinante in quanto è funzionale ad individuare l’estensione dell’obbligo di motivazione, può, tuttavia, essere interpretato in senso più o meno ampio. Secondo un primo orientamento, rientrerebbero tra le decisioni "influenzate" tutte quelle assunte al fine di perseguire gli obiettivi dell’attività di direzione e coordinamento stessa e adottate per la relativa realizzazione (PENNISI, in Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Della società, Dell'azienda, Della concorrenza, a cura di Santosuosso, Torino, 2015, 1180). Secondo un altro orientamento, più restrittivo (CARIELLO, Direzione e coordinamento di società, in Comm. Niccolini, Stagno d'Alcontres, III, Napoli, 2004, 1858), assumerebbero rilievo solo le decisioni idonee a ledere le posizioni dei soci esterni e dei creditori sociali (ciò, anche per evitare che l’espletamento dell’obbligo informativo non divenga eccessivamente gravoso e, soprattutto, che l’informativa relativa a decisioni effettivamente rilevanti possa perdere di efficacia, cfr. ABRIANI, Gruppi di società e criterio dei vantaggi compensativi nella riforma del diritto societario, in Gco, 2002, 620). La legge richiede che la motivazione sia analitica, dunque che contenga un'indicazione precisa dei dati di fatto accertati e dei presupposti che hanno determinato il processo decisionale. Pertanto, la motivazione non può limitarsi all’utilizzo di formule generiche o tralatizie, dovendo invece esplicitare tutti gli interessi coinvolti (siano essi della singola società, della capogruppo o del gruppo) e come sono stati bilanciati, compreso quello imprenditoriale della società che adotta la decisione ed il modo in cui esso viene salvaguardato. L'interesse della società che adotta la decisione assume una posizione preponderante, per cui occorre evidenziare il pregiudizio ed il vantaggio compensativo dell’operazione in relazione a tale interesse. A tal fine, nella motivazione occorre includere la specifica indicazione dei costi e dei benefici derivanti dall’operazione. Una motivazione in tutto o in parte per relationem è ammissibile, purché il documento richiamato nella decisione sia accessibile agli stessi soggetti che hanno accesso alla decisione. La relazione sulla gestione ex art. 2428 c.c., infine, deve tenere conto delle decisioni influenzate dall'attività di direzione e coordinamento, anche allo scopo di consentire la conoscenza degli interessi sottesi alla delibera ai soggetti interessati. Tale formulazione è coerente con la funzione della relazione sulla gestione, destinata a fornire un resoconto di quanto compiuto dagli amministratori nel corso dell'esercizio. |