Verbale di assemblea in caso di possesso di azioni proprie

Domenica Rescigno

Inquadramento

L’acquisto di azioni proprie costituisce un’operazione finanziaria con la quale una società compra azioni che rappresentano quote del proprio capitale sociale.

L'acquisto delle azioni proprie produce conseguenze importanti sul piano del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi assembleari.

Con riferimento alle società c.d. “chiuse”, l'art. 2357-ter c.c., al secondo comma prevede infatti che finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto di voto è sospeso ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea (Cass. 3 settembre 2024, n. 23557).

Non essendoci altre previsioni al riguardo, si ritiene che anche gli altri diritti amministrativi relativi alle azioni proprie debbano ritenersi sospesi nel periodo in cui siano di titolarità della società.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, invece, la relativa disciplina è prevista dal terzo comma dell'art. 2368 c.c., il quale prevede che le azioni per le quali il diritto di voto non può essere esercitato sono computate solo ai fini della regolare costituzione dell’assemblea (quorum costitutivo), e non anche ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere (quorum deliberativo).

Formula

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL ....

Il ...., alle ore ...., si è riunita a ...., in via .... Presso ...., l'assemblea ordinaria dei soci della Società .... per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al .... e delibere conseguenti;

2. ....

3. ....

4. ....

Ai sensi sello statuto assume la presidenza dell'assemblea il .... Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario su designazione degli intervenuti ....

Il Presidente constata innanzitutto che l'assemblea è regolarmente costituita in quanto l'avviso di convocazione è stato pubblicato a pag. .... della Gazzetta Ufficiale n. .... del .... (e inviato a mezzo lettere raccomandate e spedite il ....) ed in quanto è rappresentato l'intero capitale sociale, computandosi a tal fine, secondo quanto disposto dall'art. 2357-ter c.c., anche le azioni proprie acquistate in conformità all'art. 2357 c.c.

I soci presenti titolari di azioni ordinarie sono ....

I soci presenti titolari di azioni proprie ....

Il Presidente legge la situazione patrimoniale della società al .... con il conto economico di periodo e la relazione del consiglio di amministrazione, seguito dal Presidente del collegio sindacale che comunica le osservazioni dell'organo di controllo

OPPURE

Il presidente dell'assemblea fa presente che occorre determinare il compenso spettante agli amministratori a norma dell'art. 2389, comma 1, c.c.

OPPURE

....

Dopo breve discussione i soci deliberano quanto segue:

1) ....

2) ....

3) ....

La proposta di delibera viene respinta in quanto:

la Società detiene n. .... di azioni proprie costituenti il 35% del capitale sociale

votano a favore n. ....soci che costituiscono il 40% del capitale sociale

votano contro n. .... soci che costituiscono il 25% del capitale sociale.

Non si raggiunge quindi la maggioranza richiesta per l'approvazione della delibera.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola il Presidente, previa lettura e approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la riunione alle ore […].

Il segretario Il Presidente

..... .....

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL ....

Il ...., alle ore ...., si è riunita a ...., in via .... Presso ...., l'assemblea ordinaria dei soci della società .... Per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

5. Bilancio al .... e delibere conseguenti;

6. Nomina del consiglio di amministrazione per dimissioni;

7. Determinazione del compenso degli amministratori ....

8. ....

9. ....

....

Ai sensi sello statuto assume la presidenza dell'assemblea il .... Presidente del consiglio di amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario su designazione degli intervenuti .... ....

Il Presidente constata innanzitutto che l'assemblea è regolarmente costituita in quanto l'avviso di convocazione è stato pubblicato a pag. .... della Gazzetta Ufficiale n .... del .... (e inviato a mezzo lettere raccomandate e spedite il ....) ed in quanto è rappresentato l'intero capitale sociale, computandosi a tal fine, secondo quanto disposto dall'art. 2368, comma 3 per le Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, anche le azioni proprie acquistate in conformità all'art. 2357 c.c.

Il presidente legge la situazione patrimoniale della Società al .... con il conto economico di periodo e la relazione del consiglio di amministrazione, seguito dal presidente del collegio sindacale che comunica le osservazioni dell'organo di controllo

OPPURE

Il presidente dell'assemblea fa presente che occorre determinare il compenso spettante agli amministratori a norma dell'art. 2389, comma 1, c.c.

OPPURE

....

Dopo breve discussione i soci deliberano quanto segue:

1) ....

2) ....

3) ....

La proposta di delibera viene adottata con il n. .... di voti che costituiscono il 51% del capitale sociale ...., non computandosi a tal fine, in virtù dell'art. 2368 comma 3, anche le azioni proprie;

sono dissenzienti .... che rappresentano il 46 % del capitale sociale;

si astengono .... che rappresentano il 3% del capitale sociale.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola il presidente, previa lettura e approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la riunione alle ore .....

Il segretario ....

Il Presidente ....

Commento

In continuità con il codice di commercio del 1882, l’art. 2357 c.c. consente l’acquisto di azioni proprie solo a certe condizioni, ossia:

-          l’operazione deve essere autorizzata dall’assemblea dei soci, alla quale è attribuita anche la funzione di fissarne modalità e limiti quantitativi;

-          l’acquisto può avvenire solo nel limite degli utili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato;

-          l’acquisto può riguardare soltanto azioni interamente liberate;

-          per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’acquisto deve essere limitato alla quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

L’art. 2357-bis c.c. contempla alcune ipotesi speciali in cui non trovano applicazione le condizioni e i limiti ordinariamente previsti per l’acquisto di azioni proprie. Si tratta di fattispecie eterogenee accomunate dal fatto che la società acquisisce le proprie azioni senza corresponsione di un prezzo.

L’acquisto di azioni proprie effettuato in violazione dei limiti stabiliti dall’art. 2357 c.c., pur se sanzionato penalmente (art. 2628 c.c. e art. 172 T.U.F.), è ritenuto valido sul piano civilistico (Campobasso G.F., Diritto commerciale, p. 252). La dottrina fonda tale conclusione sulla circostanza che la legge prevede, come rimedio immediato, l’obbligo di alienare le azioni irregolarmente acquisite entro un anno, secondo le modalità determinate dall’assemblea, manifestando così la finalità di tutelare il dante causa della società e favorire la libera circolazione dei titoli. In caso di mancata alienazione – o di inerzia degli amministratori – l’assemblea deve provvedere all’annullamento delle azioni e alla conseguente riduzione del capitale sociale; ove ciò non avvenga, amministratori e sindaci sono tenuti a richiedere al tribunale che la riduzione sia disposta ai sensi dell’art. 2446, comma 2, c.c.

Gli amministratori possono disporre delle azioni proprie soltanto previa autorizzazione dell’assemblee, che deve stabilire le relative modalità (art. 2357-ter c.c.).

Inoltre, sino a che tali azioni restano di proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni.

Il comma 2 dell'art. 2357-ter c.c., tuttavia, ponendo particolare attenzione alla conservazione dell'equilibrio di governance e alla tutela degli interessi dei creditori, dispone la sospensione del diritto di voto relativo alle azioni proprie: la norma si spiega in base alla considerazione per cui, in assenza del divieto, il diritto di voto inerente alle azioni proprie sarebbe esercitato dagli amministratori, i quali acquisirebbero un’influenza non giustificata da un corrispondente apporto di capitale o, comunque, agirebbero sotto le indicazioni della maggioranza, con consequenziale elusione della spontanea formazione della volontà in assemblea.

Ci si è posti, allora, la questione se nelle assemblee delle s.p.a. “chiuse”, che non fanno ricorso al mercato di capitale di rischio, che detengono azioni proprie, queste debbano computarsi nei quorum costitutivi e deliberativi oppure debbano computarsi solo nel caso in cui la maggioranza sia determinata con riferimento al “capitale sociale” non quando sia determinata con riferimento al “capitale rappresentato dagli intervenuti”.

Si tratta del medesimo dubbio che era già sorto nella vigenza della disciplina antecedente alla riforma portata dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224, la norma in commento disponeva che ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi le azioni proprie dovessero essere computate nel capitale, senza precisare se tale obbligo si riferisse ad ogni assemblea o solo a quelle che determinavano il computo sul capitale sociale. Sul punto, è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha osservato che proprio il fatto che l’art. 2357-ter, comma 2, c.c., a seguito della novella, non contenga più il riferimento al “capitale”, ma alle “maggioranze” depone chiaramente nel senso che la norma si atteggia ad eccezione rispetto alla previsione generale di cui all’art. 2368, comma 3, c.c., secondo cui “salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea” ma non “ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione”. Pertanto, ha affermato la Corte di legittimità, le azioni proprie acquistate dalla società contribuiscono a determinare la maggioranza o i quorum costitutivi e deliberativi (Cass. 2 ottobre 2018, n. 23950, nonché, in senso analogo, Cass. 3 settembre 2024, n. 23557).

Al contrario, con riferimento alle società c.d. “aperte”, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’art. 2368, comma 3, c.c. dispone che, salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea, ma non ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione dell’assemblea: le azioni proprie, dunque, sono incluse nel computo del quorum costitutivo ed escluse da quello del quorum deliberativo, al fine di consentire più agevolmente il raggiungimento della maggioranza per l’approvazione della proposta assembleare.

Più in generale, è stato posto il dubbio se gli azionisti le cui azioni sono colpite da una sospensione del diritto di voto conservino la facoltà di intervenire, influendo sul quorum costitutivo, poiché si teme che un'esigua minoranza possa approfittare della sospensione del voto della maggioranza per approvare delibere che possano addirittura stravolgere le basi del contratto sociale.

Per quanto riguarda invece la validità delle deliberazioni, ai fini del calcolo delle maggioranze, il comma 3 dell'art. 2368 c.c. prevede che, benché preveda che si considerano intervenute ai fini della regolare costituzione, non vanno computate nel quorum deliberativo le azioni il cui voto non può essere esercitato e quelle del socio in conflitto di interessi che dichiari di astenersi.

Tale norma, facendo salva la diversa disposizione di legge, si pone in disaccordo con l'art. 2357-ter c.c., il quale - come si è visto - prevede che le azioni proprie possedute dalle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, benché a voto sospeso, si computano nelle maggioranze e nelle quote richieste dalla legge per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

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