Convocazione da parte del collegio sindacale in caso di omissione da parte degli amministratori per approvazione del bilancioInquadramentoLa convocazione assembleare si inserisce in un iter procedimentale che inizia con la convocazione formale dell'assemblea e termina con la delibera assembleare. Salvo il caso di assemblea totalitaria, si esclude, dunque, che il vizio che colpisce la convocazione dei soci, possa qualificare l'adunanza come assemblea. È pertanto necessario che la formale convocazione dei soci si traduca nell'avviso di convocazione di cui all'art. 2366 c.c. A norma dell'art. 2379 c.c. la mancanza di convocazione determina nullità della delibera assembleare, mentre la sua irregolarità, determina l'annullabilità della delibera medesima. FormulaAVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I signori …. soci della società “…. spa” con sede in….via…n….capitale sociale euro…..iscritta al n…presso il Registro delle imprese di….sono convocati in assemblea ordinaria presso …. per il giorno…alle ore… [1] Per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Approvazione del bilancio di esercizio ….. [2] 2) Delibere inerenti e conseguenziali …….. Luogo e data…… Il Collegio sindacale [3] ….. …. …. 1. L'art. 2406 c.c. non prevede un termine entro il quale i sindaci devono provvedere alla convocazione assembleare. D'altra parte l'art. 2631 c.c. reputa omessa la convocazione quando è decorso il termine di trenta giorni dal momento in cui gli amministratori sono venuti a conoscenza del presupposto da cui scaturisce l'obbligo di convocare. Pertanto nella ipotesi considerata dalla formula per i sindaci il termine decorre dal momento in cui è scaduto quello fissato per gli amministratori. 2. L'organo amministrativo ha l'obbligo di convocare l'assemblea almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, sempre che lo statuto non preveda un termine maggiore che comunque non può superare i 180 giorni se si tratta di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura e all'oggetto sociale (art. 2364 comma 2 c.c.). 3. L'organo di controllo ha l'obbligo di convocare l'assemblea quando l'organo amministrativo non vi provvede nei casi in cui la convocazione è obbligatoria come nella ipotesi dell'approvazione del bilancio di esercizio considerata nella formula. L'organo di controllo in tale caso dovrà anche curare le relative formalità pubblicitarie. L'inadempimento del collegio sindacale in relazione ai suddetti obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per gli amministratori dagli artt. 2630 – 2631 c.c. CommentoL'avviso di convocazione è strumentale all'informazione di ogni avente diritto, che nel lasso di tempo contemplato dall'art. 2366 c.c., deve avere modo di organizzare la propria partecipazione all'adunanza. Allo scopo, l'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea, mentre, l'enunciazione dell'ordine del giorno serve a rendere edotti i partecipanti sugli argomenti su cui sono chiamati a deliberare. È possibile che l'avviso contenga la convocazione dell'assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria; ad ognuna delle due fasi si applicheranno poi le regole peculiari a ciascuna assemblea. È anche prassi che l'avviso contenga l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo non solo della prima convocazione dell'assemblea, ma anche della seconda, da tenersi in un giorno diverso dalla prima. L'avviso di convocazione è il primo adempimento che si inserisce nell'iter procedimentale complessivo, formato da esso stesso, dalla costituzione dell'assemblea, dalla discussione ed infine dalla votazione; pertanto esso costituisce un adempimento essenziale ai fini della regolare costituzione assembleare e per la conseguente validità della successiva delibera. In base all'art. 2379 c.c., in caso di mancata convocazione, la delibera è viziata da nullità (salvo l'ipotesi dell'assemblea totalitaria). Relativamente alle modalità concrete di pubblicazione dell'avviso di convocazione nella s.p.a., esso è inserito in Gazzetta Ufficiale o pubblicato su un giornale quotidiano indicato nello statuto. Nelle s.p.a. chiuse, tuttavia, è ammesso il ricorso ad altri strumenti informativi che siano ugualmente idonei ad assicurare un'adeguata informazione. Nelle s.r.l. manca una specifica disciplina in materia. In assenza di specifica previsione statutaria, le modalità di convocazione devono, comunque, assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. L' avviso deve essere spedito ai soci mediante raccomandata almeno otto giorni prima dell'assemblea al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Ai fini della regolare convocazione rileva il momento in cui la raccomandata è spedita e non quello in cui essa giunge all'indirizzo del destinatario (Cass. S.U., n. 23218/2013). L'avviso di convocazione va inviato non soltanto ai soci, ma anche a tutti i soggetti che hanno diritto di intervenire all'assemblea. Si ritiene che la convocazione, una volta portata a conoscenza degli interessati a norma di legge o statuto, sia irrevocabile salve le ipotesi di assoluta inidoneità originaria della convocazione oppure di sopravvenuto ostacolo insormontabile o motivi urgenti. La revoca è comunque da escludere quando dalla medesima possa derivare una lesione dei diritti individuali dei soci oppure nei casi in cui la convocazione sia obbligatoria per legge. In via generale, l'iniziativa alla convocazione spetta all'organo amministrativo in base ad una valutazione discrezionale, salvi i casi di convocazione obbligatoria previsti dalla legge, come, ad esempio, la diminuzione di oltre un terzo del capitale sociale per effetto di perdite (artt. 2446-2447 c.c.); ovvero, il verificarsi di un evento che determina lo scioglimento della società; o ancora, in tutti i casi in cui sia lo statuto a determinare le ipotesi di convocazione obbligatoria. Se l'organo amministrativo omette la convocazione dell'assemblea è responsabile civilmente verso la società a condizione che sia provato il nesso causale tra l'inadempimento e il danno subito (Trib. Napoli 22 aprile 2009). Significativa l'ipotesi di convocazione obbligatoria di cui all'art. 2364 c.c., riferito all'approvazione del bilancio, nonché la convocazione obbligatoria su richiesta dei soci di cui all'art. 2367 c.c.: in tale ultima fattispecie, in caso di rifiuto a provvedere, vuoi da parte dell'organo amministrativo, vuoi da parte del collegio sindacale, la convocazione dell'assemblea viene ordinata dal Tribunale con Decreto. Quando il potere di convocare l'assemblea spetta all'organo amministrativo (consiglio di amministrazione o pluralità di amministratori), l'assemblea deve necessariamente essere convocata con metodo collegiale ed è sottratta, quindi, alla disponibilità del singolo amministratore. In caso di violazione del principio della collegialità si reputa che l'avviso di convocazione sia irregolare e determini l'annullabilità della delibera, contrariamente a quanto, prima della riforma, si riteneva in dottrina e giurisprudenza, laddove si opinava, invece, in termini di nullità o inesistenza della delibera medesima. Secondo un recente intervento della Giurisprudenza (Trib. Napoli, 2022 n. 973), la formulazione degli artt. 2404 e 2405 c.c., valutata alla luce dei principi di correttezza e buona fede, induce a ritenere che il sindaco che non partecipi alle riunioni (ed anche ad una sola assemblea dei soci) sia tenuto a giustificare preventivamente la propria assenza, sicché, in mancanza di tale giustificazione, possa considerarsi maturata la decadenza. La decadenza è automatica, tanto nelle ipotesi ordinarie, di cui all'art. 2399 c.c., quanto nelle ipotesi sanzionatorie, ex artt. 2404 e 2405 c.c. |