Avviso di convocazione di assemblea ordinaria in s.p.a. con modello di amministrazione dualisticoInquadramentoLa convocazione assembleare si inserisce in un iter procedimentale che inizia con la convocazione formale dell'assemblea e termina con la delibera assembleare. Salvo il caso di assemblea totalitaria, si esclude, dunque, che il vizio che colpisce la convocazione dei soci, possa qualificare l'adunanza come assemblea. È pertanto necessario che la formale convocazione dei soci si traduca nell'avviso di convocazione di cui all'art. 2366 c.c. A norma dell'art. 2379 c.c. la mancanza di convocazione determina nullità della delibera assembleare, mentre la sua irregolarità, determina l'annullabilità della delibera medesima. FormulaAvviso di convocazione di assemblea ordinaria in s.p.a. con modello di amministrazione dualistico È convocata per il giorno …. alle ore …. in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della società “… s.p.a.” con sede in…via. n…capitale sociale di Euro…iscritta al registro delle imprese di…al n.. Per discutere del seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Nomina del Consiglio di Sorveglianza e determinazione del compenso dei consiglieri [1] 2) ….. 3) ….. Luogo e data…….. Firma…………. Firma…………. 1. I primi componenti del consiglio di sorveglianza sono nominati nell'atto costitutivo; nel corso della vita sociale, invece, la nomina avviene ad opera dell'assemblea previa determinazione del loro numero in base ai limiti statutari. L'avviso di convocazione formulato costituisce un dovere da parte del consiglio di gestione ai sensi dell'art. 2409 duodecies comma 7 c.c. CommentoL'avviso di convocazione è strumentale all'informazione di ogni avente diritto, che nel lasso di tempo contemplato dall'art. 2366 c.c., deve avere modo di organizzare la propria partecipazione all'adunanza. Allo scopo, l'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea, mentre, l'enunciazione dell'ordine del giorno serve a rendere edotti i partecipanti sugli argomenti su cui sono chiamati a deliberare. È possibile che l'avviso contenga la convocazione dell'assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria; ad ognuna delle due fasi si applicheranno poi le regole peculiari a ciascuna assemblea. È anche prassi che l'avviso contenga l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo non solo della prima convocazione dell'assemblea, ma anche della seconda, da tenersi in un giorno diverso dalla prima. L'avviso di convocazione è il primo adempimento che si inserisce nell'iter procedimentale complessivo, formato da esso stesso, dalla costituzione dell'assemblea, dalla discussione ed infine dalla votazione; pertanto esso costituisce un adempimento essenziale ai fini della regolare costituzione assembleare e per la conseguente validità della successiva delibera. In base all'art. 2379 c.c., in caso di mancata convocazione, la delibera è viziata da nullità (salvo l'ipotesi dell'assemblea totalitaria). Relativamente alle modalità concrete di pubblicazione dell'avviso di convocazione nella s.p.a., esso è inserito in Gazzetta Ufficiale o pubblicato su un giornale quotidiano indicato nello statuto. Nelle s.p.a. chiuse, tuttavia, è ammesso il ricorso ad altri strumenti informativi che siano ugualmente idonei ad assicurare un'adeguata informazione. Nelle s.r.l. manca una specifica disciplina in materia. In assenza di specifica previsione statutaria, le modalità di convocazione devono, comunque, assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. L' avviso deve essere spedito ai soci mediante raccomandata almeno otto giorni prima dell'assemblea al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Ai fini della regolare convocazione rileva il momento in cui la raccomandata è spedita e non quello in cui essa giunge all'indirizzo del destinatario (Cass. S.U., n. 23218/2013). L'avviso di convocazione va inviato non soltanto ai soci, ma anche a tutti i soggetti che hanno diritto di intervenire all'assemblea. Si ritiene che la convocazione, una volta portata a conoscenza degli interessati a norma di legge o statuto, sia irrevocabile salve le ipotesi di assoluta inidoneità originaria della convocazione oppure di sopravvenuto ostacolo insormontabile o motivi urgenti. La revoca è comunque da escludere quando dalla medesima possa derivare una lesione dei diritti individuali dei soci oppure nei casi in cui la convocazione sia obbligatoria per legge. In via generale, l'iniziativa alla convocazione spetta all'organo amministrativo in base ad una valutazione discrezionale, salvi i casi di convocazione obbligatoria previsti dalla legge, come, ad esempio, la diminuzione di oltre un terzo del capitale sociale per effetto di perdite (artt. 2446-2447 c.c.); ovvero, il verificarsi di un evento che determina lo scioglimento della società; o ancora, in tutti i casi in cui sia lo statuto a determinare le ipotesi di convocazione obbligatoria. Se l'organo amministrativo omette la convocazione dell'assemblea è responsabile civilmente verso la società a condizione che sia provato il nesso causale tra l'inadempimento e il danno subito (Trib. Napoli 22 aprile 2009). Significativa l'ipotesi di convocazione obbligatoria di cui all'art. 2364 c.c., riferito all'approvazione del bilancio, nonché la convocazione obbligatoria su richiesta dei soci di cui all'art. 2367 c.c.: in tale ultima fattispecie, in caso di rifiuto a provvedere, vuoi da parte dell'organo amministrativo, vuoi da parte del collegio sindacale, la convocazione dell'assemblea viene ordinata dal Tribunale con Decreto. Quando il potere di convocare l'assemblea spetta all'organo amministrativo (consiglio di amministrazione o pluralità di amministratori), l'assemblea deve necessariamente essere convocata con metodo collegiale ed è sottratta, quindi, alla disponibilità del singolo amministratore. In caso di violazione del principio della collegialità si reputa che l'avviso di convocazione sia irregolare e determini l'annullabilità della delibera, contrariamente a quanto, prima della riforma, si riteneva in dottrina e giurisprudenza, laddove si opinava, invece, in termini di nullità o inesistenza della delibera medesima. Deve ritenersi applicabile anche alle assemblee ordinarie delle S.p.A. che adottano il metodo dualistico, che statisticamente sono molto poche, l'insieme delle regole introdotte dal Decreto Cura Italia (d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con la l. 24 aprile 2020, n. 27) che, per superare i problemi connessi con la pandemia, ha introdotto la possibilità di convocare una riunione assembleare di s.p.a. destinata a tenersi unicamente tramite mezzi di telecomunicazione prevista dalla disciplina emergenziale (cfr. art. 106, comma 2, Decreto Cura Italia). Dal decreto molte sono state le interpretazioni, tra cui quelle dei pronunciati dei Consigli Notarili italiani. Secondo il Consiglio Notarie di Milano, “l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse, pertanto, non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica” (Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 187/2020 Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1, e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/2020). Cfr. anche la massima del Consiglio Notarile di Milano n.188 e200 di cui alla Formula FCS247. |