Verbale di assemblea straordinaria di s.p.a. in seconda convocazione con maggioranze ordinarie

Gaetano Vladimiro Colonna

Inquadramento

Si definisce quorum deliberativo la parte del capitale sociale che si deve esprimere a favore di una determinata deliberazione perché questa sia approvata. La disciplina del quorum deliberativo è diversa per l'assemblea ordinaria e straordinaria.

Formula

N…Repertorio…. N….Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno…il giorno … del mese di…alle ore…

In…presso la sede della Società “….s.p.a. ”

Innanzi a me Dottor….notaio residente in… con studio ivi alla via….numero…iscritto presso il Collegio Notarile di….

È presente:

….nato a …il… domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità…. e legale rappresentante della società “….s.p.a.”, con sede in ….via….n…., capitale sociale di Euro…interamente versato, iscritta al Registro Imprese di… al n…ai sensi di legge e di statuto.

Il comparente della cui identità personale, io Notaio sono certo, nella detta qualità mi chiede di assistere redigendo pubblico verbale, all'assemblea dei soci della predetta società, riunita in seconda convocazione in questo giorno, luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) ……

2) …………………………

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art….dello statuto sociale, il costituito signor… il quale constata e fa constare quanto segue:

1) Che la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante….

2) Che è rappresentato in assemblea il….% del capitale sociale e precisamente:…………………………

3) è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di…,

4) è presente il collegio sindacale nelle persone di….

5) Il Presidente ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti

Ciò constatato e fatto constare, il Presidente dichiara:

che l'assemblea, regolarmente convocata in seconda convocazione, è validamente costituita ai sensi di legge essendo intervenuti soci muniti del diritto di voto rappresentanti oltre un terzo del capitale sociale [1] e pertanto la medesima è atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente apre la discussione e preliminarmente espone ai soci che ………….

Pertanto propone all'assemblea di ……..

Il collegio Sindacale a mezzo del suo Presidente …. esprime parere favorevole alla detta operazione.

Dopo esaustiva discussione il Presidente invita l'assemblea a deliberare, indi accerta e dichiara che l'assemblea con voto espresso mediante ….. recante il seguente risultato…. [2]

DELIBERA [3]

1) ….. ……….

2) ……………….

3) Di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per dare esecuzione alle sopra assunte delibere, autorizzandolo ad apportare ad esse ogni occorrente modifica ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore…e minuti…

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che a mia interpellanza dichiara di approvarlo e con me notaio lo sottoscrive alle ore ….. e minuti…….

Consta di …… fogli su ……..facciate fin qui interamente scritto di mio pugno

Firma……….

Notaio……….

1. Nell'assemblea straordinaria in seconda convocazione il quorum costitutivo è unico per tutte le S.p.A. e risulta pari al terzo del capitale sociale.

2. Ai sensi dell'art. 2369, comma 3, c.c. il quorum deliberativo corrisponde al voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti al fine di stimolare la partecipazione all'assemblea anche delle minoranze.

3. . L'art. 2369, comma 3, c.c. si prefigge lo scopo di ridurre il quorum deliberativo per le S.p.a. chiuse e di conseguenza è sufficiente che in seconda convocazione si ottenga la maggioranza pari alla metà del capitale sociale anche se essa non raggiunge i due terzi del capitale presente in assemblea (Consiglio Notarile di Milano Massima n.43).

Commento

Il quorum deliberativo si riferisce alla parte di capitale sociale che deve esprimere voto favorevole rispetto alla specifica delibera oggetto dell'assemblea, affinché la delibera medesima sia approvata.

Con lo scopo di consentire che la società approdi all'adozione delle delibere, l'ordinamento prevede un sistema di convocazioni successive alla prima, con quorum progressivamente decrescenti. Si ritiene che la seconda convocazione debba svolgersi (quindi non già essere soltanto convocata) entro il trentesimo giorno successivo alla prima.

Secondo una opinione, ai fini della validità della delibera presa in seconda convocazione non è richiesto di redigere verbale che attesti il mancato raggiungimento dei quorum di legge, di contrario avviso chi sostiene necessario verbalizzare l'inesistenza dell'attività assembleare in quanto compulsata ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole della metà più una (maggioranza assoluta) delle azioni che hanno preso parte alla votazione per quella determinata delibera. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria può validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale rappresentato in assemblea; le delibere, si intenderanno approvate, se riportano il voto favorevole della maggioranza delle azioni che hanno preso parte alla votazione.

L'assemblea straordinaria delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea. In ordine a detto ultimo quorum il Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 43 ha avuto modo di chiarire che il terzo comma dell'art. 2369 c.c., nella parte in cui richiede nell'assemblea straordinaria il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, ha lo scopo di ridurre il quorum deliberativo previsto per la prima convocazione e non può in nessun caso portare ad un innalzamento dello stesso. Ne consegue che nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, deve ritenersi comunque sufficiente in seconda convocazione una maggioranza pari ad oltre la metà del capitale sociale, quand'anche essa non raggiungesse i due terzi del capitale presente in assemblea.

Il conteggio del quorum, prendendo come base di calcolo il numero dei presenti, stimola la partecipazione all'assemblea e comunque agevola l'adozione della delibera anche in caso di forte assenteismo.

Per talune delibere, attinenti a particolari materie (proroga della società, scioglimento anticipato, etc.), sono previste maggioranze “rafforzate”, per cui, anche in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Lo statuto può modificare soltanto in aumento le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria di prima convocazione e quelle dell'assemblea straordinaria, nonché stabilire norme speciali per la nomina alle cariche sociali, ferma restando la competenza alla nomina da parte dell'assemblea. L'innalzamento deve comunque applicarsi ad un quoziente di maggioranza e non può condurre ad un meccanismo di unanimità. È stata, infatti, ritenuta invalida una clausola statutaria richiedente l'unanimità per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria (Cass. I, n.7663/2005).

Si è ritenuto che la delibera assembleare che muti il quorum delle assemblee straordinarie riconducendolo a previsione legale, non giustifica il diritto di recesso ex art. 2437 lett. g) c.c. perché l'interesse della società alla conservazione del capitale sociale prevale sull'eventuale pregiudizio di fatto subito dal socio che non vede scalfiti i suoi diritti agli utili e al voto a causa del mutamento dei quorum (Cass. I, n. 13875/2017).

La disciplina vigente consente che lo statuto preveda maggioranze più elevate anche per l'assemblea ordinaria di seconda convocazione, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

Sono ritenute legittime a tal proposito le clausole statutarie che prevedono la variazione automatica dei quorum in funzione di determinati parametri o eventi oggettivi verificabili, a condizione che siano rispettate le norme inderogabili della s.p.a. e della s.r.l. (Cons. Not. Firenze, Pistoia e Prato, n.42/2014).

Quanto alla terza convocazione essa risponde all'intento di favorire l'adozione delle decisioni dell'assemblea straordinaria, specie delle società aperte, a fronte del fenomeno dell'assenteismo dei piccoli azionisti. Resta consentita la possibilità di procedere a convocazioni anche successive alla terza. Si applicano alle convocazioni successive le norme sulla seconda convocazione; tuttavia, per esse sembra sussistere in capo agli amministratori una facoltà della quale avvalersi in alternativa alla soluzione di indire una nuova assemblea.

Discussa è la conseguenza derivante dalla mancanza del quorum prescritto dalla legge o dallo statuto. Una parte della giurisprudenza ha ritenuto trattarsi di una violazione tale da importare la nullità, altro orientamento configura detta mancanza come una mera illegittimità dell'atto denunciabile nel termine di decadenza stabilito dall'art.2377 c.c.

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