Ricorso per chiedere la sospensione della esecuzione della delibera consiliare

Linda Rizzi

Inquadramento

La Riforma del diritto societario ha affrontato la tematica dell'invalidità delle delibere consiliari introducendo l'art. 2388 c.c. In virtù del rinvio esplicito all'art. 2378 c.c., che soggiace ad ogni modo al limite della compatibilità, il procedimento di impugnazione delle delibere dell'organo amministrativo invalide ex art. 2388 c.c. è regolato in maniera praticamente analoga al procedimento applicabile in materia di impugnazione delle delibere assembleari.

Infatti, anche nel caso di impugnazione delle delibere consiliari, trovano applicazione le seguenti disposizioni procedurali:

(i) l'impugnazione della delibera deve essere proposta con atto di citazione, davanti al tribunale del luogo presso cui la società ha sede;

(ii) qualora dovessero essere proposte plurime impugnazioni, queste devono essere riunite e decise con un'unica pronuncia;

(iii) con ricorso depositato contestualmente alla citazione, può essere richiesta la sospensione dell'esecuzione della delibera, che verrà concessa dal tribunale solo nel caso di eccezionale e motivata urgenza.

La conseguenza che si ricava è che le delibere dell'organo amministrativo sono generalmente impugnabili, ma solo entro un termine di decadenza breve, ovvero entro 90 giorni dalla data della deliberazione.

Formula

TRIBUNALE DI …

SEZ. SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

RICORSO EX 2388, COMMA 4, C.C. E 2378 C.C.

Nell'interesse dei Sigg.ri … (C.F. … ), soci della … s.p.a., residenti in … , via … n. … , rappresentati e difesi, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avv. … (C.F. … ) del Foro di … , ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in … , via … , n. … , il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione inerente al presente procedimento al numero di telefax … e all'indirizzo di posta elettronica certificata …

***

FATTO

1.-L'oggetto del presente ricorso

(riferimento al sospetto circa le ragioni di eccezionale e motivata urgenza scaturenti dalla delibera del consiglio di amministrazione).

La … s.p.a., con sede in … alla via … n. … , svolge attività di … .

L'organo amministrativo con delibera del […] ha deliberato [indicare l’oggetto della delibera]. Sulla base delle considerazioni svolte, gli odierni ricorrenti ritengono di promuovere il presente procedimento cautelare ex art. 2378 c.p.c. ricorrendo i presupposti sia in termini di fumus boni iuris, sia in termini di periculum in mora.

***

DIRITTO

2.- Breve premessa sul fumus boni iuris e sul periculum in mora

L'art. 2378 c.c., cui rinvia direttamente l'art. 2388 c.c., richiede, perché venga adottato provvedimento cautelare di sospensione della delibera del consiglio di amministrazione, che questo abbia determinato, con la propria delibera, un pregiudizio e che il danno subito dai ricorrenti derivante dall'eventuale esecuzione della delibera sia maggiore rispetto a quello derivante alla società per la sospensione della medesima (periculum in mora).

2.1.- Il fumus boni iuris

Riferimento delle ragioni che fanno presuppore l'esistenza del diritto fatto valere dagli odierni ricorrenti.

2.2- Il periculum in mora

Indicazione delle ragioni per cui il danno subito dai ricorrenti derivante dall'eventuale esecuzione della delibera sia maggiore rispetto a quello derivante alla società per la sospensione della medesima.

***

Per tutto quanto poc'anzi esposto, i Sigg.ri … , … come sopra rappresentati e difesi,

RICORRONO

all' Ill.mo Giudice adito affinché, verificata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 2378 c.c., con decreto ed inaudita altera parte, o con ordinanza, previa audizione delle parti, i provvedimenti necessari ed idonei

Voglia

IN VIA PRINCIPALE

- ordinare, ai sensi dell'art. 2378 c.c., la sospensione della esecuzione delibera consiliare del … , poiché gravemente pregiudizievole per gli odierni ricorrenti;

IN SUBORDINE

- fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio e provvedere all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari per provvedere quindi ad ordinare quanto indicato in via principale;

- condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura.

Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti.

Il sottoscritto Avv. … … ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 che il valore del presente procedimento è pari ad Euro … e, pertanto, il valore del contributo unificato è pari ad Euro … .

Si producono in copia, unitamente alla procura, i seguenti documenti:

1) … ;

2) … ; 

Luogo … , data …

Firma …

Commento

Il carattere generale della disciplina contenuta nell’art. 2388 c.c.

L'art. 2388 disciplina, in via generale, l'invalidità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, prevedendo che le delibere consiliari di s.p.a. siano impugnabili in tutti i casi di non conformità alla legge o allo statuto. Secondo parte giurisprudenza tale norma deve ritenersi applicabile, in via analogica, anche alle s.r.l.

Si segnala, comunque, che nell’ordinamento sono presenti anche ipotesi speciali di invalidità, previste espressamente dal codice civile e dalla legislazione speciale (cfr. gli artt. 2391 c.c. e 157 TUF).

Profilo soggettivo e oggettivo della disposizione

La disciplina di cui all’articolo in esame è caratterizzata dal fatto di essere ristrettiva, sia dal punto di vista soggettivo (legittimazione all’impugnativa), sia dal punto di vista oggettivo (profili di invalidità), al fine di garantire le esigenze di stabilità degli atti societari.

Infatti, per quanto riguarda il primo aspetto, la legittimazione all'impugnativa è riconosciuta solamente:

-          al collegio sindacale, come organo (e non, dunque, ai singoli sindaci);

-          a ciascuno degli amministratori assenti o dissenzienti, come singoli (cfr. il già citato art. 2391 c.c. per un’eccezione nel caso di inadempimento degli obblighi informativi ivi previsti);

-          ai soci, ma nel solo caso in cui esse risultino lesive dei loro diritti. Naturalmente il diritto leso deve spettare al socio in quanto titolare di una partecipazione sociale, mentre non può trattarsi di un diritto da quest'ultimo vantato nei confronti della società in forza di rapporti giuridici diversi ed ulteriori; d’altra parte, il danno non deve costituire meramente un danno riflesso, conseguenza di un eventuale danno sociale, ma un danno diretto al patrimonio del socio (cfr. Trib. Milano, 14 novembre 2024; Trib. Trento, 13 marzo 2024).

Tale perimetro soggettivo deve essere interpretato restrittivamente, anche alla luce dell'espressione “solo”, utilizzata nel comma 4, primo periodo.

Per quanto attiene, invece, al profilo oggettivo va evidenziato come la norma, anche nei casi più gravi di violazione della legge o dello statuto, mantenga quale termine ultimo per l’impugnazione quello di 90 giorni dalla data di adozione della stessa: una volta che sia decorso il suddetto termine senza che vi sia stata impugnazione la delibera si stabilizza, assieme agli effetti giuridici da essa prodotti.

La ratio di tale decorrenza deriva dal fatto che gli amministratori e i sindaci hanno il dovere di partecipare alle adunanze del consiglio, nonché il dovere di agire in modo informato. Inoltre, appare chiaro come la coincidenza tra il dies a quo e la data della deliberazione trovi una giustificazione anche nell'obiettivo di garantire stabilità alle decisioni assunte: se venisse posticipato il decorso del termine di impugnazione, l'effetto di stabilità della delibera rimarrebbe in sospeso per un periodo eccessivamente lungo.

La forma di invalidità della delibera

Diversamente da quanto previsto in merito alle delibere assembleari, il legislatore non ha introdotto una chiara distinzione delle forme di invalidità con riguardo alle delibere consiliari limitandosi a rendere possibile l’impugnazione solamente se siano adottate contra legem, ossia non in conformità alla legge o allo statuto, a prescindere dalla tipologia di vizio. La norma, tuttavia, richiama esclusivamente l’art. 2377 c.c. (che come noto disciplina l’annullabilità delle delibere di s.p.a.) e non il successivo art. 2379 c.c. (dettato in tema di nullità).

Impugnazione della delibera consiliare e azione di responsabilità

L’invalidità delle delibere consiliari e la responsabilità degli amministratori costituiscono due categorie giuridiche “complementari” o “alternative”, vale a dire che questi rimedi possono essere cumulativi o esclusivi.

La responsabilità degli amministratori, infatti, può aggiungersi all’invalidità della delibera consiliare, configurandosi, a volte, come diretta conseguenza, ma può anche sostituirsi alla invalidità della delibera, quale rimedio esclusivo dell’atto di gestione pregiudizievole.

Confrontando i soggetti legittimati ad esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori con quelli legittimati a proporre l’impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione, si ricava che gli unici che possano ricorrere ad entrambi i rimedi volti a tutelare gli interessi di cui sono portatori, nel caso in cui vi siano gli specifici requisiti previsti dalla legge, sono il singolo socio ed il collegio sindacale, mentre i terzi, i creditori e l’assemblea dei soci beneficiano esclusivamente del rimedio dell’azione di responsabilità.

Nel caso del singolo socio, quindi, la possibilità di ottenere il risarcimento del danno direttamente subito a causa della delibera consiliare lesiva dei propri diritti sembrerebbe direttamente ricollegabile all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di cui all’art. 2395 c.c.

Il rimando all’art. 2378 c.c.

L’articolo 2378 c.c., cui rinvia l’art. 2388 c.c., disciplina una specifica tipologia di giudizio cautelare in corso di causa con il quale l’impugnante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della deliberazione. Tale procedimento d’urgenza è avviato con ricorso depositato, contestualmente al deposito, anche in copia, dell’atto di citazione.

Non è possibile, secondo la giurisprudenza, richiedere la sospensione dell’esecuzione della delibera mediante ricorso svolto nelle forme dell’art. 700 c.p.c., stante la sussidiarietà di tale tutela ordinaria.

 

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