Richiesta stragiudiziale di controllo individuale del socioInquadramentoI soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e ed i documenti relativi all'amministrazione. FormulaEgregio Sig. .... Amministratore unico della .... .... Raccomandata A.R. OGGETTO: INFORMAZIONE E CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ Nella mia qualità di socio della società ...., ai sensi dell'art. 2476, c.c., chiedo: 1. Di avere sollecite notizie sullo svolgimento delle seguenti operazioni ...., e in particolare ....; 2. Di consultare il libro giornale, il libro degli inventari, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, il libro soci, nonché le schede di mastro, ovvero i libri sociali prescritto dagli artt. 2214, commi 1 e 2, e 2424, comma 1, n. 1) e 3). OPPURE Nella mia qualità di socio della Società ...., ai sensi dell'art. 2476 c.c., chiedo: 1. Di avere sollecite notizie sullo svolgimento delle seguenti operazioni ...., e in particolare ....; Chiedo di conoscere il giorno e l'ora in cui potrà iniziare il controllo suindicato al n. 2 e comunico che per il controllo stese è stato conferito mandato allo studio ...., con sede a ...., in via ...., che prenderà contatto con Lei per conoscer quanto richiesto. Con i migliori saluti. Firma .... CommentoL’art. 2476, 2° comma c.c. riconosce ai soci che non partecipano all'amministrazione il diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Tale diritto, che ricalca sugli strumenti di controllo riconosciuti al socio di società di persone, rappresenta una delle più significative novità della riforma della società a responsabilità limitata e, per converso, di differenziazione rispetto alla società per azioni. I diritti di informazione dei soci sono strettamente personali e connaturati alla qualità di socio. Pertanto, spettano al socio in quanto tale e non a chiunque possa a diverso titolo essere interessato alla gestione della società. Si ritiene, pertanto, che i diritti spettino al socio anche se privo del diritto di voto. Al socio legittimato vanno poi assimilati l'usufruttuario e il creditore pignoratizio della quota, per espressa disposizione di legge (artt. 271-bis e 2352 c.c.), ai quali viene autonomamente riconosciuta una legittimazione concorrente a quella del socio, rispettivamente del debitore e nudo proprietario, e quella del custode, titolare di legittimazione esclusiva in caso di sequestro. La norma configura un vero e proprio diritto soggettivo del socio in considerazione del fatto che al diritto corrisponde un dovere di comportamento da parte della società e, per essa, da parte dell'organo amministrativo. È opinione corrente che la norma che attribuisce la legittimazione al socio non amministratore vada interpretata in senso sostanziale e non formale. Così con riferimento ai soggetti titolari di diritti particolari riguardanti l'amministrazione, di cui all'art. 2468 c.c., non potrebbe essere ipotizzata una soluzione univoca, essendo invece necessario valutare il contenuto effettivo dei diritti particolari al fine di valutare se gli stessi siano compatibili con quelli di controllo. Quanto all'oggetto del controllo, il diritto di avere informazioni dagli amministratori ha necessariamente uno spettro assai ampio e non sono previste o imponibili particolari formalità per la richiesta. Trattandosi di notizie “sullo svolgimento degli affari sociali”, infatti, può riguardare sia il generale andamento della gestione, che affari particolari, passati, in corso o programmati. Il diritto di consultazione da parte del socio, anche tramite professionisti di sua fiducia, dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione ha ad oggetto non soltanto i libri sociali obbligatori, ma tutti i “documenti relativi all'amministrazione”, nozione che ricomprende, necessariamente, tanto i documenti contabili amministrativi in senso stretto (libro giornale, libro degli inventari, registri tenuti ai fini dell'IVA o, in osservanza di altre disposizioni di legge, fatture, estratti, prospetti e calcoli d ogni genere), quanto i documenti attinenti alla gestione della società, quali ad esempio i contratti ed accordi, anche di natura riservata, la corrispondenza, gli atti giudiziari e amministrativi che riguardano la società, i verbali di accertamento, di contestazione, di comminazione di sanzioni, memorie e pareri di consulenti e professionisti, documentazione relativa a procedimenti contenziosi di cui la società è parte. Inoltre, non è prevista alcuna norma che legittimi il socio di una società che ne controlli un’altra (o che eserciti su questa l'attività di direzione e di coordinamento) ad accedere alla documentazione della controllata o diretta/controllata in ragione del solo fatto che sussista un tale rapporto tra i due enti societari che sono e rimangono giuridicamente distinti e autonomi. infatti, il diritto di accesso ha un ambito rigorosamente definito e si estende unicamente agli atti amministrativi e sociali propri della società medesima. Tuttavia, si discosta parzialmente da quanto appena esposto il Tribunale di Venezia che, condivisibilmente, ha esposto che poiché il diritto di accesso ha ad oggetto quanto attiene alla amministrazione della società, nell'ambito dell'art. 2476 comma 2 c.c. rientra anche quella documentazione, attinente alla, o propria della controllata, oppure attinente ai rapporti fra le due, che si trovi presso la s.r.l. controllante o che sia nella sua disponibilità: deve presumersi, per tale presenza o disponibilità presso la controllante, che tale documentazione sia essenziale alla gestione dei rapporti della prima con la seconda, e quindi, per quel che rileva ex art. 2476 c.c., alla gestione della s.r.l. (Trib. Venezia, Sez. impresa, Sent. 19 settembre 2020) L'omessa ostensione della documentazione richiesta dal socio ex art. 2476, 2° comma c.c. può determinare una responsabilità dell'organo amministrativo, ma non un vizio di invalidità del procedimento assemblare di approvazione del bilancio, stante la tipizzazione delle ipotesi di invalidità in ambito societario ed il fatto che l'art. 2429, 3° comma c.c. prevede, a pena di annullamento, esclusivamente il deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio e dei documenti correlati nei quindici giorni precedenti l'assemblea. |