Richiesta acquisizione di informazione in merito agli affari sociali

Linda Rizzi

Inquadramento

In seguito alla riforma del diritto societario, nella disciplina delle società a responsabilità limitata non vi è più il rinvio, così com'era formulato originariamente nell'art. 2487 c.c., agli artt. 2392,2393,2394 e 2395 c.c.

Oggi la responsabilità degli amministratori ed il relativo controllo dei soci trovano cittadinanza nell'art. 2476 c.c., dal quale si ricava che, nelle società a responsabilità limitata, l'azione sociale di responsabilità, che si esercita mediante atto di citazione, appartiene alla società e può essere esercitata sia da quest'ultima, previa deliberazione assembleare, sia dal singolo socio, il quale starà in giudizio come sostituto processuale: in questo caso la società sarà litisconsorte necessario (anche se, su quest'ultimo punto, vi sono anche pronunce contrarie, per esempio, ex multis, Trib. Marsala, 15 marzo 2005, n. 1468). Nel caso in cui l'azione dovesse essere esercitata nei confronti degli amministratori in carica la società dovrà stare in giudizio nella persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nominato con provvedimento del Presidente del Tribunale.

I soci di s.r.l. hanno il dovere di essere informati dell'operato degli amministratori. Ciò vale per coloro che partecipano all'amministrazione, mentre, per coloro che non vi prendono parte, non si parla di dovere, bensì di diritto. Questi ultimi, in particolare, hanno sia il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sia il diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi alla amministrazione. Tali diritti sono tutelabili anche mediante ricorso ex art. 700 c.p.c. e possono essere esercitati anche qualora la società sia in liquidazione.

L’accertamento dei presupposti di cui al procedimento ex art. 700 c.p.c., invero, assume connotati peculiari nell’ambito dell’art. 2476, comma 2, c.c., in quanto, come precisato dal Tribunale di Bologna, con ordinanza del 18 giugno 2020, “l’interpretazione più diffusa circa l’interesse ad agire e la nozione di periculum tipici dell’art. 2476 co. 2 c.c. riconosce tale requisito come insito nella posizione del socio, destinatario di obblighi i diritti i cui presupposti di fatto debbono essere costantemente noti al relativo titolare, sotto il profilo sia attivo che passivo.” (nello stesso senso Trib. Napoli, 31 luglio 2018; Trib. Milano, 8 ottobre 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Torino, 3 luglio 2015, ibidem; Trib. S.M. Capua Vetere, 10 giugno 2011, in Società 2011, 1014; Trib. Roma, 16 gennaio 2008, in Riv. not., 2009, 671; Trib. Napoli, 9 novembre 2005, in Società, 2006, 1406). Sarebbe quindi esistente in re ipsa, nella posizione del socio, il pericolo del pregiudizio che legittima al ricorso alla cautela d’urgenza.

È da sottolineare la possibilità che l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori sia oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, previo consenso di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale e in caso di mancata opposizione di tanti soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale. L'atto costitutivo può sia escludere tale possibilità, sia aumentare o ridurre le maggioranze richieste dalla legge.

Ad ogni modo, rinuncia e transazione da parte della società, non pregiudicano in alcun modo il diritto del socio e del terzo che abbiano agito individualmente.

Formula

RICHIESTA ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONE IN MERITO AGLI AFFARI SOCIALI

Il sottoscritto Sig. ...., nella sua qualità di socio della .... s.r.l., titolare di quote pari al .... del capitale sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2476, comma 2, c.c.

CHIEDE

che gli amministratori, Dott. ...., Dott. ...., Dott. .... della .... s.r.l. vogliano fornirgli informazioni e notizie in merito allo svolgimento degli affari sociali e, in particolar modo, con riferimento a .....

Luogo e data ....

Firma ....

Commento

Modalità di esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti di amministratori di s.r.l.

Come noto, la responsabilità degli amministratori delle s.r.l., fino all'entrata in vigore della riforma del diritto societario, è stata disciplinata mediante le stesse norme previste per le società per azioni.

L'art. 2487, secondo comma, cod. civ., nella sua originaria formulazione, disponeva, infatti, che all'amministrazione della s.r.l. dovessero applicarsi, tra le altre, le norme previste dagli artt. 2392e 2393 cod. civ. (azione sociale di responsabilità) e dall'art. 2394 cod. civ. (azione di responsabilità dei creditori sociali). In caso di fallimento, invece, come nella s.p.a., così nella s.r.l., le azioni di responsabilità spettanti alla società ed ai creditori sociali erano esercitate dal curatore.

Tuttavia, seppur indirettamente, la riforma del diritto societario aveva introdotto profondi mutamenti alla disciplina sostanziale appena descritta. Per le s.p.a., infatti, la normativa introdotta nel 2004 ha previsto e disciplinato le azioni di responsabilità verso la società (artt. 2392-2393 e 2407, ultimo comma, cod. civ.) e verso i creditori sociali (artt. 2394 e 2407, ultimo comma, cod. civ.) nonché verso i soci ed i terzi direttamente danneggiati (artt. 2395 e 2407, ultimo comma, cod. civ.).

Per le società a responsabilità limitata, invece, per contro, stante il silenzio del nuovo art. 2476 cod. civ., nessuna disposizione si occupava della responsabilità degli amministratori di s.r.l. nei confronti dei creditori per il depauperamento del patrimonio sociale.

Sul punto, quindi, è intervenuto il Codice della Crisi e dell'insolvenza facendo chiarezza: dando esecuzione ad un'esplicita direttiva contenuta nella legge-delega (art. 14, comma 1, lett. a), infatti, l'art. 378, primo comma, del Codice della Crisi, ha inserito nell'art. 2476 cod. civ., dopo il quinto comma, una disposizione che riproduce interamente la norma prevista dall'art. 2394 cod. civ. Si legge quindi che:

-             gli amministratori rispondono nei confronti dei creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale;

-             l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti;

-             l'azione può essere proposta dai creditori pur se la società abbia rinunciato all'azione (sociale) contro i suoi amministratori;

-             l'azione da parte dei creditori è proponibile pur se la società abbia transatto l'azione sociale contro i suoi amministratori ma senza reintegrare il suo patrimonio in modo da renderlo sufficiente al completo soddisfacimento dei creditori sociali e, quindi, previo esperimento, in quest'ultimo caso, dell'azione revocatoria ordinaria contro la transazione.

L'art. 255, lett. b) del Codice della Crisi, inoltre, ha dato cittadinanza alla previsione per cui il curatore della liquidazione giudiziale di una società (di capitali) può promuovere o proseguire l'azione dei creditori sociali così come prevista, per le s.p.a., dall'art. 2394 cod. civ. e, per la s.r.l., dall'art. 2476, comma 6°, c.c.

La responsabilità di amministratori e soci all'interno di una s.r.l.

Nelle s.r.l. gli amministratori sono responsabili nei confronti della società e, di conseguenza, dei soci, dei danni che derivano dall'inosservanza degli obblighi loro imposti sia dalla legge che dall'atto costitutivo.

Come stabilito dallo stesso Trib. Milano, 9 ottobre 2008, non sono invece considerati responsabili gli amministratori che siano esenti da colpa o, in alternativa, che abbiano fatto annotare il loro dissenso. A tal proposito, non essendo specificato alcunché, il dissenso può essere dimostrato in qualunque modo.

Differentemente da quanto espressamente previsto per le società per azioni, nelle società a responsabilità limitata non vi è articolo che definisca quale sia la diligenza richiesta agli amministratori. Se ne deve trarre, quindi, che quest'ultima debba essere valutata avuto riguardo all'attività concretamente svolta.

Verso la società e i terzi rispondono solidalmente con gli amministratori anche i soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti che si sono rivelati dannosi per la società, i soci o i terzi. Si dovrà trattare di un comportamento attivo incidente sulla gestione sociale, dovendosi escludere che al socio possa essere addebitato a titolo di responsabilità il fatto di non aver vigilato adeguatamente sull'agire degli amministratori.

Il diritto di informazione dei soci e l'azione di responsabilità

Come già ricordato, i soci delle società a responsabilità limitata, qualora collaborino attivamente con gli amministratori, hanno il dovere di essere informati sull'operato di questi ultimi mentre, nel caso in cui non abbiano alcun ruolo nella gestione sociale, allora avranno un duplice diritto. In primo luogo, quello di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, in secondo luogo quello di consultare i libri sociali e i documenti relativi alla amministrazione.

Il socio ha la possibilità di prendere visione non solamente dei documenti specificamente riferibili alla contabilità (fatture, estratti conto), bensì anche di quelli più propriamente riferibili all'amministrazione, quali atti giudiziari e contratti e per farlo si può avvalere del supporto di un proprio tecnico di fiducia.

Gli amministratori possono rifiutarsi di fornire informazioni quando questo possa mettere a rischio gli interessi della società: spetta infatti agli amministratori tutelare l'interesse sociale in presenza di un pericolo concreto e non semplicemente astratto, che potrebbe concretizzarsi nel caso in cui il socio decida di servirsi delle informazioni acquisite per scopi extrasociali in danno della società.

Il potere di ispezionare i documenti sociali permette ai soci di godere anche del potere di promuovere l'azione di responsabilità, il cui presupposto è l'esistenza di un danno.

Nonostante il diritto di informazione dei soci non sembrerebbe soggetto ad alcuna limitazione specifica nel contesto normativo della s.r.l., la giurisprudenza ne ha comunque individuato taluni limiti mediante il ricorso ai canoni generali della buona fede e della correttezza. In particolare, si è ritenuto che il dovere del socio di esercitare il proprio diritto di controllo secondo buona fede e correttezza sia un corollario necessario dell’applicabilità di tali canoni generali anche nell’esecuzione del contratto sociale (ex multis, Trib. Catania, 3 marzo 2006, in Giur. comm., 2007, II 920). Aderendo a tale insegnamento, il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 18 giugno 2020, ha ribadito che l’esercizio del diritto di controllo di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. “non trova limiti specifici, se non quelli desumibili dal comportamento secondo buona fede, ed in genere dalle esigenze di tutela della società medesima.”

In particolare, l’esigenza di rispettare i principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e di buona fede (art. 1375 c.c.) si rende più evidente nel caso in cui si debba fronteggiare un contemperamento tra confliggenti interessi. Tale circostanza, ad esempio, potrebbe verificarsi quando l’ingerenza del socio non amministratore – in forza delle prerogative di controllo assegnategli dall’ordinamento e della riconosciuta ampiezza di tali facoltà – possa essere strumentalmente volta ad ostacolare lo svolgimento dell’attività sociale. A fronte di tale eventualità, l’applicazione dei principi fissati agli artt. 1175e 1375 c.c. si pone a tutela dell’interesse della società, imponendo talvolta una deroga alla ricordata regola della insindacabilità dei motivi e degli interessi sottesi alla richiesta del socio di consultare i documenti relativi all’amministrazione (in questo senso si veda A. Bertolotti, I diritti dei soci ex art. 2476, 2° comma: qualche ulteriore considerazione sul tema, in Giur. it., 2006, II, 124).

Applicando, quindi, i principi di buona fede e di correttezza, dunque, gli amministratori possono legittimamente rifiutarsi di fornire informazioni o di consentire la consultazione dei documenti sociali ogni qualvolta la richiesta del socio si palesi come meramente emulativa o vessatoria nella scelta dei tempi e delle modalità di esercizio, palesando, in ultima analisi, un fine dilatorio ed ostruzionistico (in questo senso, da ultimo, si veda Trib. Venezia, 20 giugno 2018, in www.ilcaso.it.).

Infine, per quanto riguarda il socio, venuto meno il rapporto sociale per effetto dell'estinzione della s.r.l., l'ex socio non è più titolare del diritto di cui all'art. 2476, comma 2, c.c.

Tale diritto di controllo ed ispezione, previsto dall'art. 2476, comma 2, c.c., quale diritto potestativo, strumentale a qualunque prerogativa del socio stesso e non solo all'esercizio dell'azione di responsabilità, non può sopravvivere all'estinzione dell'ente, trattandosi di un diritto amministrativo che appartiene al socio e che può esser fatto valere solo nei confronti della società partecipata. L'estinzione dell'ente e del contratto comportano appunto il venir meno in capo all'ex socio di tale diritto e corrispondentemente del correlativo obbligo in capo ad un ente non più esistente. In tal senso, da ultimo, si veda Trib. Milano Sez. spec. Impresa, 19 ottobre 2022.

Anche la società è legittimata ad esercitare l'azione di responsabilità, previa deliberazione assembleare o, comunque, autorizzazione dei soci (ex multis, Trib. Milano, 18 luglio 2013).

Mentre è pacifico che il singolo socio e il terzo abbiano la possibilità di esperire l'azione individuale laddove siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori, controverso è se, nel silenzio del legislatore, anche i creditori della società possano agire contro gli amministratori per il pregiudizio da questi recato al patrimonio della società (in senso favorevole, Trib. Roma, 17 dicembre 2008; in senso contrario, Trib. Milano, 27 febbraio 2008).

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