Verbale di convocazione dell'assemblea ai fini della deliberazione dell'esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratoriInquadramentoLa norma di cui all'art. 2406, comma 1, c.c. attribuisce al Collegio sindacale il potere/dovere di sostituirsi agli amministratori nella convocazione dell'assemblea dei soci e nella esecuzione delle pubblicazioni prescritte dalla legge per il caso in cui gli amministratori omettano di provvedervi ovvero vi provvedano con ritardo non giustificato. La stessa norma, al secondo comma, attribuisce all'organo di controllo la facoltà di convocare l'assemblea – previa comunicazione al presidente del Consiglio di amministrazione - qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. La regola di condotta imposta ai sindaci è quella di adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. La previsione delle responsabilità dei sindaci è contenuta nell'art. 2407 c.c., a norma del quale essi sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto su fatti e documenti, conosciuti in ragione del loro ufficio. I sindaci sono inoltre responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto, se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (c.d. culpa in vigilando). Formula
VERBALE DI CONVOCAZIONE In data .... / .... / ...., alle ore ....: ...., presso [la sede/gli uffici amministrativi della Società] ...., in .... via/piazza ...., si è riunito, a seguito di convocazione del Presidente, il Collegio sindacale nelle persone di: - Dott. ...., Presidente del Collegio sindacale; - Dott. ...., Sindaco effettivo; - Dott. ...., Sindaco effettivo, L'odierna adunanza è stata convocata allo scopo di deliberare la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c. Il Presidente fa infatti presente che il collegio, nell'ambito della propria attività di vigilanza, ha riscontrato taluni fatti di rilevante gravità riferibili all'amministratore Sig. .... (Descrivere i fatti di rilevante gravità) In data .... questo collegio ha provveduto a sollecitare l'organo amministrativo ad attuare comportamenti volti a rimuovere le irregolarità rilevate ed ha richiesto all'organo gestorio di fornire i seguenti chiarimenti: [Indicare le richieste]. Gli amministratori non hanno provveduto entro il termine loro assegnato e le irregolarità riscontrate allo stato permangono. Pertanto, essendo trascorsi inutilmente ....giorni senza che gli amministratori abbiano adottato i provvedimenti opportuni nell'adempimento dei propri doveri, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2406 c.c., secondo comma, in data .... il Collegio sindacale ha comunicato al presidente del consiglio di amministrazione l'intenzione di procedere alla convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c. affinché deliberi di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore Sig. .... Stante l'inerzia dell'organo di amministrazione di fronte alle segnalazioni effettuate, appare opportuno che il collegio sindacale nell'esercizio dei poteri riconosciutigli dall'art. 2406 c.c. porti a conoscenza dei soci la situazione chiedendo agli stessi di assumere le relative deliberazioni. Chiede la parola il Sindaco Dott. ...., che chiede i seguenti chiarimenti .... Il Presidente risponde .... Dopo ampia discussione, il collegio sindacale all'unanimità DELIBERA di dare mandato al Presidente affinché provveda a convocare l'assemblea dei soci per il giorno .... alle ore .... presso ....per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) rilievo da parte del Collegio sindacale di fatti censurabili di rilevante gravità e proposta di esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore Sig. .... exartt. 2392 e 2393 c.c. 2) .... Il collegio invita il Presidente ad indicare nella convocazione che, in caso di mancata costituzione dell'assemblea o di mancata adozione dei provvedimenti opportuni a sanare le riscontrate irregolarità, il collegio provvederà a presentare denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. Luogo e data .... Il Collegio sindacale .... CommentoIl potere/dovere del collegio sindacale di convocare l'assemblea dei soci è previsto (i) non solo nel caso di inerzia ed omissione degli amministratori (con riguardo alla convocazione dell'assemblea stessa), (ii) ma anche nel caso di fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia la necessità di provvedere con urgenza, previa comunicazione al presidente dell'organo amministrativo: le ipotesi più significative di fatti censurabili sono rappresentate da violazioni di legge e dello statuto, quali l'inadempimento dei doveri di corretta gestione ex art. 2392 c.c. Nel primo caso, in ottemperanza ai doveri imposti dalla legge ai sindaci, l'intervento suppletivo dell'organo di controllo è dovuto sia in caso di omissione da parte dell'organo gestorio, sia in caso di ritardo ingiustificato nella convocazione. Quest'ultima ipotesi ricorre, secondo la dottrina, quando si oltrepassi il termine fissato dalla legge per il compimento dello specifico atto (cfr. Aiello, Sub art. 2406 c.c., in Commentario del codice civile, diretto da Gabrielli, 2015, Milano, 521). Dunque, trascorsi 30 giorni dalla conoscenza del presupposto per la convocazione dell'assemblea senza che gli amministratori vi abbiano provveduto, il collegio è tenuto a convocare l'assemblea con la massima tempestività. Nel secondo caso, la norma di cui al secondo comma dell'art. 2406 c.c. attribuisce al collegio una prerogativa iure proprio, che origina pur sempre da un inadempimento degli amministratori ma non si sostanzia in un meccanismo di mera sostituzione della condotta richiesta in prima battuta agli amministratori. In tale secondo caso (fatti censurabili di rilevante gravità) l'iniziativa del collegio deve essere preceduta dalla comunicazione del presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico, pena l'annullabilità della deliberazione assembleare, e ciò con la finalità di avvisare l'organo di gestione e stimolarne l'immediato ravvedimento. La Cassazione ha inoltre stabilito che “è annullabile la deliberazione di un'assemblea di s.r.l. che, nell'inerzia dell'organo amministrativo, sia stata convocata per iniziativa del solo presidente del collegio sindacale in mancanza di una delibera assunta da detto collegio” (Cass. n. 1034/2007). Inoltre, non è sufficiente che l'organo di controllo, in caso di inerzia dell'organo gestorio, rivolga a quest'ultimo meri ammonimenti, essendo invece necessario che il collegio sindacale eserciti i poteri/doveri ad esso attribuiti dalla legge onde evitare che i sindaci incorrano in responsabilità per non essersi adoperati, come era loro dovere, per far cessare la condotta pregiudizievole per la società e per i creditori tenuta dagli amministratori (cfr. Trib. Roma, 28 dicembre 2017). |