Verbale di denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.InquadramentoL'art. 2409 cod. civ. prevede l'intervento dell'Autorità giudiziaria nella vita della società, finalizzato al ripristino della legalità nella gestione sociale. L’intervento dell’Autorità giudiziaria scatta a seguito della denuncia presentata in prima istanza dai soci – che rappresentino una determinata porzione del capitale sociale – quando vi sia il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, si siano resi autori di violazioni nella gestione, violazioni che devono essere gravi, attuali, potenzialmente dannose per il patrimonio sociale e che devono riguardare esclusivamente la sfera societaria (e non quella personale degli amministratori) L'ultimo comma della norma in commento conferisce la legittimazione a presentare denuncia al tribunale ed a richiedere l'adozione dei provvedimenti opportuni anche al collegio sindacale, in presenza degli stessi presupposti descritti nel primo comma, al consiglio di sorveglianza o al comitato per il controllo sulla gestione nonché al pubblico ministero nel caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. FormulaIn data .... / .... / ...., alle ore ...., presso [sede/gli uffici amministrativi della Società] ...., in .... via/piazza ...., si è riunito, a seguito di convocazione del Presidente, il Collegio sindacale nelle persone di: - Dott. ...., Presidente del Collegio sindacale; - Dott. ...., Sindaco effettivo; - Dott. ...., Sindaco effettivo, per procedere alla delibera avente ad oggetto la denuncia al Tribunale ex art. 2409 cod. civ. Il Presidente fa presente che il collegio, nell'ambito della propria attività di vigilanza, ha maturato il fondato sospetto che gli amministratori, , abbiano compiuto gravi violazioni dei propri doveri nella gestione della società. In particolare, le circostanze che hanno alimentato tale sospetto sono le seguenti: [Descrivere le gravi violazioni riscontrate]. In data .... questo collegio ha manifestato all'organo amministrativo i propri sospetti sull'operato degli amministratori, invitandoli ad adottare comportamenti di segno contrario alle presunte violazioni riscontrate. Ha inoltre richiesto espressamente all'organo gestorio di fornire ogni chiarimento opportuno sulle contestazioni che sono state mosse: [Indicare le richieste del Collegio sindacale]. Nonostante il lasso di tempo, gli amministratori non hanno posto rimedio alla loro condotta e non hanno adottato alcun provvedimento che potesse allontanare il fondato sospetto delle gravi violazioni che, ancora oggi, questo collegio seriamente nutre. Pertanto, in adempimento ai doveri che la legge impone a codesto organo, il presidente propone di presentare denunzia ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. affinché l'operato degli amministratori sia sottoposto al controllo del Tribunale e sia adottato ogni provvedimento opportuno in relazione alle presunte gravi violazioni riscontrate. Chiede la parola il Sindaco Dott.. ...., il quale propone di conferire l'incarico di assistenza del Collegio sindacale all'Avv. ...., con studio in ...., via ...., avendo tale legale reso un motivato parere sulla condotta degli amministratori. Dopo ampia discussione, il collegio sindacale, all'unanimità DELIBERA 1) di presentare denuncia ex art. 2409 cod. civ. al Tribunale delle Imprese di ....rappresentando i fatti gravi emersi a carico degli amministratori; 2) di conferire l'incarico di farsi assistere nella presentazione della denuncia di cui al punto 1 all'Avv. ....; 3) di delegare il presidente del Collegio sindacale a conferire procura al legale designato. Luogo e data .... Il Collegio sindacale .... Il Collegio sindacale .... CommentoLa norma di cui all'art. 2409 cod. civ. trova applicazione per le società per azioni (sia chiuse che aperte al mercato del capitale di rischio), per le società in accomandita per azioni (in forza del rinvio generale alla disciplina delle s.p.a. operato dall'art. 2454 cod. civ.) e per le società cooperative per espressa previsione contenuta nell'art. 2545-quinquiesdecies (ad eccezione però delle cooperative che esercitino l'attività bancaria) cod. civ. È discussa l'applicabilità dell'istituto della denuncia al Tribunale nell'ambito delle s.r.l., essendo stata abrogata la previsione contenuta nel terzo comma dell'art. 2488 cod. civ. che estendeva espressamente l'applicazione dell'art. 2409 c.c. a tale tipo societario. Oggi dottrina e giurisprudenza prevalenti escludono che nelle s.r.l. possa farsi ricorso al procedimento dettato dall'art. 2409 cod. civ., fermo restando che qualche possibilità di applicazione si intravede per le s.r.l. dotate di organo di controllo obbligatorio (art. 2477 cod. civ..), stante il rinvio operato dall'art. 2477 cod. civ. alla disciplina del Collegio sindacale nelle s.p.a. Venendo all'oggetto della denuncia, le irregolarità nella gestione di cui parla l'art. 2409 cod. civ. consistono non solo nella violazione di doveri specifici da parte degli amministratori, ma anche nella violazione dei generali doveri di diligenza, correttezza e fedeltà che incombono sui gestori, che siano gravi e dotate di potenzialità lesiva a danno della società gestita o anche delle sue controllate. Il controllo del tribunale è finalizzato ad una verifica di legalità, restando espressamente esclusa ogni valutazione di merito sull'opportunità delle scelte gestionali compiute dagli amministratori. La giurisprudenza ha inoltre chiarito il criterio di valutazione delle gravi irregolarità, precisando che, ai fini della revoca degli organi di amministrazione e di controllo in funzione della tutela dell’interesse sociale, è necessario che emerga un vero e proprio complesso di operazioni anomale. In tale prospettiva, la valutazione deve essere condotta in modo complessivo, tenendo conto dell’intera attività della società e dell’insieme delle irregolarità riscontrate, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. Ne consegue che la mera illegittimità di singoli atti – pur eventualmente impugnabili autonomamente – non assume rilievo ai fini della revoca. (Corte d’Appello Roma, 20 marzo 1997) La legittimazione a presentare denuncia compete, in primo luogo, ai soci che rappresentino il decimo del capitale sociale (o il ventesimo nelle società aperte al mercato di rischio), nonché al Collegio sindacale (o all'organo di controllo nei diversi sistemi di amministrazione e controllo adottati). Il potere di denuncia compete all'organo collegialmente e non ai singoli sindaci, anche se non postula necessariamente l'adozione di una preventiva deliberazione (Trib. Milano, 12 maggio 2012: “la legittimazione a proporre denunzia di gravi irregolarità di gestione al tribunale, a norma dell'art. 2409 c.c., spetta al collegio sindacale nella sua composizione collegiale, senza tuttavia che occorra una previa specifica delibera”). Oltre ad essere un potere, costituisce altresì un dovere in capo ai sindaci che, in mancanza di iniziativa, potrebbero essere chiamati a rispondere della violazione dei doveri connessi alla propria carica (Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 22 dicembre 2016: “In tema di società per azioni, anche la mancata attivazione della denuncia ex art. 2409 c.c. può esser in concreto valutata alla stregua di un'omissione di diligente cautela dovuta dai sindaci, ed integrare una violazione del dovere di vigilanza sulla correttezza e conformità a legge della gestione sociale imposto al Collegio sindacale dall'art. 2407, comma 2, c.c.”). Anche quando sia attivato su istanza del Collegio sindacale, il controllo giudiziario potrebbe far emergere profili di grave irregolarità anche in capo allo stesso organo di controllo e concludersi, quindi, con un provvedimento estremo di revoca degli stessi sindaci. In conclusione, dunque, i sindaci, pur non essendo legittimati ad agire direttamente in caso di gravi irregolarità nella gestione non altrimenti sanabili, sono comunque titolari del potere–dovere di presentare denuncia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. Il comportamento dei componenti del collegio sindacale deve conformarsi al dovere di diligenza proprio del mandatario e ispirarsi ai principi di correttezza e buona fede, imponendo loro l’obbligo di compiere tutti gli atti necessari all’adempimento dell’incarico A tal proposito, la Corte di cassazione, con sentenza n. 32397/2019, ha inoltre precisato che il sindaco non può sottrarsi alle proprie responsabilità semplicemente rassegnando le dimissioni, qualora non abbia previamente adempiuto con diligenza agli obblighi di legge. Le dimissioni, infatti, non costituiscono causa di esonero da responsabilità se non sono accompagnate da iniziative concrete volte a contrastare o rimediare ai comportamenti illeciti, in coerenza con i doveri di vigilanza che gravano sui sindaci. |