Verbale di riunione del Collegio sindacale

Linda Rizzi

Inquadramento

la Riforma del diritto societario ha affrontato la tematica dell'invalidità delle delibere consiliari introducendo l'art. 2388 c.c. In virtù del rinvio esplicito all'art. 2378 c.c., che soggiace ad ogni modo al limite della compatibilità, il procedimento di impugnazione delle delibere dell'organo amministrativo invalide ex art. 2388 c.c. è regolato in maniera praticamente analoga al procedimento applicabile in materia di impugnazione delle delibere assembleari.

Infatti, anche nel caso di impugnazione delle delibere consiliari, trovano applicazione le seguenti disposizioni procedurali:

(i) l'impugnazione della delibera deve essere proposta con atto di citazione, davanti al tribunale del luogo presso cui la società ha sede;

(ii) qualora dovessero essere proposte plurime impugnazioni, queste devono essere riunite e decise con un'unica pronuncia;

(iii) con ricorso depositato contestualmente alla citazione, può essere richiesta la sospensione dell'esecuzione della delibera, che verrà concessa dal tribunale solo nel caso di eccezionale e motivata urgenza.

La conseguenza che si ricava è che le delibere dell'organo amministrativo sono generalmente impugnabili, ma solo entro un termine di decadenza breve, ovvero entro 90 giorni dalla data della deliberazione.

Formula

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE

Il ...., alle ore ...., presso la sede sociale in ...., via ...., n. .... si è riunito il Collegio sindacale della .... s.p.a., per deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- ....;

- ....;

Sono presenti alla riunione i Sigg.ri:

- Dott. ...., Presidente del Collegio sindacale;

- Dott. ...., Sindaco;

- Dott. ...., Sindaco;

per redigere il verbale relativo alla impugnazione della delibera dell'organo amministrativo.

Sono altresì presenti:

- Dott. ...., in qualità di ....;

- Dott. ...., in qualità di ....;

Il Presidente, constatato che sono intervenuti alla riunione tutti i membri del Collegio sindacale e rilevata la validità dell'adunanza, passa alla trattazione del primo ed unico punto posto all'ordine del giorno.

Al riguardo, fa rilevare che la deliberazione assunta il giorno .... dal Consiglio di Amministrazione non è conforme alla legge (o allo statuto) in quanto viola ....

Dopo ampia discussione il Collegio delibera favorevolmente in merito all'impugnazione della suddetta deliberazione.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, la riunione viene tolta alle ore ....

Si redige, quindi, verbale che viene poi debitamente sottoscritto.

Luogo e data ....

Il Segretario ....

Il Presidente ....

Commento

Il carattere generale della disciplina contenuta nell'art. 2388 c.c.

L'art. 2388 c.c. introduce nel codice civile una disciplina dell'invalidità di carattere generale, che si aggiunge alle ipotesi particolari previste dal codice civile e dalla legislazione speciale (rispettivamente artt. 2391 c.c. e 157 TUF).

La disposizione in esame prevede che le delibere consiliari siano impugnabili in tutti i casi di non conformità alla legge o allo statuto, dal momento che l'impugnativa non risulta più essere limitata alle sole ipotesi specificamente individuate dalla legge e, nello specifico, alle ipotesi di conflitto di interessi.

Profilo soggettivo e oggettivo della disposizione

Dal momento che per il legislatore è di fondamentale importanza garantire le esigenze di stabilità degli atti societari, l'art. 2388 c.c. si caratterizza per una disciplina restrittiva sia dal punto di vista soggettivo che dal punto di vista oggettivo.

Infatti, per quanto riguarda il primo aspetto, la legittimazione all'impugnativa è riconosciuta solamente al collegio sindacale, come organo, e a ciascuno degli amministratori assenti o dissenzienti, come singoli. L'elenco dei soggetti legittimati all'impugnazione delle delibere consiliari deve essere interpretato restrittivamente, anche alla luce dell'espressione “solo”, utilizzata nel comma 4, primo periodo.

Possono altresì impugnare tali deliberazioni i soci, nel solo caso in cui esse risultino lesive dei loro diritti. Resta fermo che il diritto leso deve spettare al socio in quanto titolare di una partecipazione sociale, mentre non può trattarsi di un diritto da quest'ultimo vantato nei confronti della società in forza di rapporti giuridici diversi ed ulteriori.

Per quanto attiene, invece, il profilo oggettivo va evidenziato come la norma, anche nei casi più gravi di violazione della legge o dello statuto, mantenga quale termine ultimo per impugnare la delibera consiliare 90 giorni dalla data di adozione della stessa: una volta che sia decorso il suddetto termine, senza che vi sia stata impugnazione, la delibera si stabilizza così come gli effetti giuridici da essa scaturenti.

La ratio di tale decorrenza deriva dal fatto che gli amministratori e i sindaci hanno il dovere di partecipare alle adunanze del consiglio, nonché il dovere di agire in modo informato. Inoltre, appare chiaro come la coincidenza tra il dies a quo e la data della deliberazione trovi una giustificazione anche nell'obiettivo di garantire stabilità alle decisioni assunte: se venisse posticipato il decorso del termine di impugnazione, l'effetto di stabilità della delibera rimarrebbe in sospeso per un periodo troppo lungo.

La forma di invalidità della delibera

Diversamente da quanto previsto in merito alle delibere assembleari, il legislatore non ha introdotto una distinzione delle forme di invalidità con riguardo alle delibere consiliari.

Di conseguenza, le delibere dell'organo amministrativo, a prescindere dalla tipologia di vizio che le affligge, potranno essere rimosse solamente se siano state adottate contra legem. Ciò significa che, a seguito della Riforma, non è più possibile parlare di nullità o annullabilità, bensì solo di non conformità alla legge o allo statuto.

Impugnazione della delibera consiliare e azione di responsabilità

L'invalidità delle delibere consiliari e la responsabilità degli amministratori costituiscono due categorie giuridiche “complementari” o “alternative”, vale a dire che questi rimedi possono essere cumulativi o esclusivi.

La responsabilità degli amministratori, infatti, può aggiungersi alla invalidità della delibera consiliare, configurandosi, a volte, come diretta conseguenza, oppure può sostituirsi alla invalidità della delibera, quale rimedio esclusivo dell'atto di gestione pregiudizievole.

Confrontando i soggetti legittimati ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori con quelli legittimati a proporre l'impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione (per un maggior approfondimento si veda il commento infra), si ricava che gli unici che possano ricorrere ad entrambi i rimedi volti a tutelare gli interessi di cui sono portatori, nel caso in cui vi siano gli specifici requisiti previsti dalla legge, sono il singolo socio ed il collegio sindacale, mentre i terzi, i creditori, gli amministratori assenti o dissenzienti e l'assemblea dei soci beneficiano esclusivamente del rimedio dell'azione di responsabilità.

Nel caso del singolo socio, quindi, la possibilità di ottenere il risarcimento del danno direttamente subito è da ricollegare all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2395 c.c.

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