Relazione degli Amministratori sulla gestione

Daniele Nataloni

Inquadramento

L'art. 2428 c.c. detta analiticamente il contenuto della Relazione sulla gestione che, salvo il caso di esenzione dall'obbligo in presenza di fattori dimensionali previsti dalla legge (art. 2435-bis, comma 7, c.c.), gli amministratori hanno l'obbligo di redigere in occasione della presentazione all'Assemblea del progetto di bilancio di esercizio.

Formula

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE

Signori Azionisti, a corredo del bilancio di esercizio di .... s.p.a. relativi all'esercizio chiuso al ...., forniamo la presente Relazione degli Amministratori sulla gestione con l'obiettivo di rendere un quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione della Vostra Società, all'andamento ed al risultato della gestione, nonché alle attività svolte nel corso dell'esercizio; vengono altresì fornite le informazioni sui rischi a cui la Vostra Società è esposta.

Situazione della Società

(art. 2428, comma 1, c.c.)

....

Andamento e risultato della Gestione

(art. 2428, comma 1, c.c.)

....

Risultati conseguiti dalla Società

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione, margine operativo lordo e risultato prima delle imposte:

....

Principali Dati Economici

Il Conto Economico riclassificato della Società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

....

Principali Dati Patrimoniali

Lo Stato Patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

....

Principali Dati Finanziari

....

Indicatori non Finanziari

(Rif. art. 2428, comma 1, c.c.)

....

Investimenti

(art. 2428, comma 1, c.c.)

....

Attività di Ricerca e Sviluppo

(art. 2428, comma 2, punto 1, c.c.)

....

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

(Rif. art. 2428, comma 2, punto 2, c.c.)

....

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze a cui è esposta la Società

(art. 2428, comma 2, punto 6-bis c.c.)

Si forniscono le informazioni in merito all'utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e controllare i rischi finanziari sono i seguenti: .... .

Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione dell'esposizione ai rischi da parte dell'impresa.

....

Rischio di credito

....

Rischio di liquidità

....

Rischio di mercato

- il rischio di tasso;

- il rischio sui tassi di cambio (o rischio valutario);

- il rischio di prezzo

....

Altri Rischi

Rischi operativi

....

Rischi di non conformità alle norme

Sussiste/Non sussiste il rischio di incorrere in sanzioni ed interdizioni in seguito alla mancata osservanza del quadro normativo di riferimento:

- rischi ambientali ....

- in materia di sicurezza sul lavoro ....

....

Rischi di reputazione

La Società rischia il deterioramento dell'immagine aziendale in conseguenza a .... .

Politiche connesse alle diverse attività di copertura

(art. 2428, comma 2, punto 6-bis, lettera a, c.c.)

....

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

(art. 2428, comma 2, punto 5, c.c.)

....

Evoluzione prevedibile della gestione

(art. 2428, comma 2, punto 6, c.c.)

....

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

....

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

Firma Amministratore unico/Presidente ....

Commento

La relazione sulla gestione costituisce uno dei principali documenti allegati al bilancio d'esercizio, il cui scopo è fornire, attraverso informazioni finanziarie e non, una visione globale che consenta al lettore del bilancio di comprendere la situazione della Società e l'andamento della gestione, in chiave attuale e prospettica. L'analisi della “situazione della società” dovrà contenere, tra le altre, informazioni circa la posizione della società nell'ambiente in cui opera, l'analisi della struttura patrimoniale e finanziaria e dei risultati della gestione, la descrizione degli indicatori finanziari e non finanziari e informazioni relative ai rischi e alle incertezze.

Scopo della relazione è fornire ai lettori del bilancio quel quadro “fedele”, necessario alla comprensione della situazione e della dinamica aziendale e, conseguentemente, all'interpretazione dei valori e delle informazioni risultanti dal bilancio.

L'analisi dovrà perciò essere condotta in chiave sia attuale che prospettica e dovrà contenere le informazioni utili in considerazione delle esigenze informative dei lettori e della complessità della realtà aziendale.

L'art. 2428, comma 3, c.c. elenca una serie di informazioni che devono obbligatoriamente essere fornite nella relazione sulla gestione.

In particolare, la relazione deve contenere:

1. le attività di ricerca e sviluppo,

2. i rapporti con le imprese,

3. il numero delle azioni,

4. i fatti di rilievo,

5. l'evoluzione della gestione,

6. gli obiettivi,

7. i rischi,

8. le sedi secondarie della società.

L'art. 2428, comma 2, c.c. contiene indicazioni circa le modalità con cui “l'analisi della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione” deve essere condotta.

“L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale”.

Secondo l'opinione giurisprudenziale, eventuali vizi della relazione sulla gestione non determinerebbero la nullità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio di esercizio, ma ne dovrebbe essere valutata la rilevanza, nel concreto, ai fini dell'annullabilità della delibera, qualora tali vizi fossero ritenuti idonei ad incidere sul procedimento di approvazione.

Gli amministratori di società che non superano i limiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis c.c. sono esonerati dall'obbligo di predisposizione della Relazione sulla gestione, ai sensi del comma 7 del detto articolo.

Si segnala che la parte II del nuovo Codice della Crisi d'Impresa contiene disposizioni di immediata attuazione, entrate in vigore il 16 marzo 2019.

Alcune delle disposizioni di immediata attuazione, direttamente o indirettamente, hanno attinenza con il profilo della responsabilità dei componenti degli organi sociali e dell'organo gestorio in particolare: in particolare, vi sono norme che fissano i doveri degli amministratori nella fase della gestione della società, con la finalità di anticipare l'adozione di rimedi e procedure dirette a scongiurare il verificarsi di situazioni di irreversibilità del dissesto: tali norme introducono previsioni di natura sostanziale, idonee ad ampliare significativamente le ipotesi di responsabilità dell'organo gestorio (artt. 375 e 377 del Codice della Crisi).

Spicca tra esse quella del novellato art. 2086 c.c. che prevede a carico dell'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, il dovere di istituire un “assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa” e funzionale alla rilevazione tempestiva della “crisi dell'impresa” e della “perdita della continuità aziendale” e il dovere di attivarsi tempestivamente per l'adozione degli “strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Tale previsione normativa, evidentemente, influenzerà anche la predisposizione della Relazione sulla Gestione, nel senso che dell'adozione degli assetti adeguati, o comunque delle iniziative poste in essere per realizzarli, gli amministratori dovranno dare conto nella stesura del detto documento.

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