Verbalizzazione di delibera di assemblea ordinaria ex art. 2379-bis, comma 2 ,c.c.InquadramentoIl bilancio di esercizio è un documento contabile che la s.p.a. deve redigere annualmente e rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico della gestione. Il bilancio è costituito, a norma dell'art. 2423 c.c., dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Dal 1°gennaio 2016, a seguito della “mini riforma” operata dal d.lgs. n. 139/2015 in bilancio dovrà essere inserito anche un quarto documento, il rendiconto finanziario. FormulaVERBALIZZAZIONE DI DELIBERA DI ASSEMBLEA ORDINARIA EX ART. 2379-bis, COMMA 2 ,C.C. L'anno… il mese… il giorno………, alle ore……, presso la sede legale della Società ………………… S.P.A., in ……………………… (…), alla Via ……………, n. …, si è riunito il Consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) ripetizione di verbalizzazione di delibera di approvazione del bilancio (e distribuzione di utili) nulla per mancanza di verbale ai fini di cui all'articolo 2379 bis comma 2 c.c. Sono presenti i componenti dell'Organo Amministrativo Sigg. …… Assenti …. (Eventuale: è presente l'Organo di Controllo nella persona di …. …. assenti…). Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Sig. ………………, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. Su suggerimento del Presidente e per designazione unanime dei presenti è chiamato a svolgere la funzione di segretario il Sig…… che – presente – accetta. Il Presidente nel dichiarare che il presente consiglio è stato regolarmente convocato a mezzo di…… dichiara che l'organo è legittimamente riunito ed atto a deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno. Prende la parola il Presidente ed illustra che in data… è stata adottata dall'assemblea ordinaria della società… s.p.a. delibera di approvazione del bilancio (e distribuzione dividendi) al … regolarmente iscritta nel competente registro delle imprese di… il…. che il verbale di detta delibera deve ritenersi del tutto nullo ai sensi dell'articolo 2379 c.c. in quanto per mero errore materiale non risultava sottoscritto dal Presidente della relativa assemblea; che essa detta delibera non è stata impugnata pur non essendo decorsi i termini di impugnazione; che detto difetto può essere sanato ai sensi dell'articolo 2379 bis comma 2 mediante verbalizzazione corretta prima della verbalizzazione di assemblea successiva; che è stata convocata nuova assemblea per il giorno… avente il seguente ordine del giorno……; che a tal fine l'organo amministrativo ha provveduto all'odierna convocazione per gli scopi del più volte citato art. 2379 bis c.c.. Tutto ciò premesso il presidente riporta qui di seguito la trascrizione esatta e corretta del verbale dell'assemblea ordinaria del ……… come di seguito…… (SEGUE TESTO INTEGRALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DISTRIBUZIONE DIVIDENDI). Il Presidente quindi invita il Consiglio di amministrazione ad approvarne il relativo testo in funzione della sua verbalizzazione tardiva ma con I fini del più volte citato secondo comma dell'articolo 2379-bis c.c.. Segue ampia discussione. L'organo di controllo conferma l'opportunità della verbalizzazione ai fini citati dal presidente e l'eseguibilità legale dell'operazione. Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti con voto espresso verbalmente D E L I B E R A 1) di approvare il testo del verbale della delibera dell'assemblea ordinaria del …. di approvazione del bilancio (e distribuzione dividendi) al…, regolarmente iscritta nel competente registro delle imprese di… il…, come qui di seguito integralmente riportata e trascritta ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 2379 bis c.c.: … (TESTO DELIBERA) 2) di dare atto ad ogni conseguenza ed effetto di legge che sono salvi i diritti dei terzi che in buonafede ignoravano la deliberazione; 3) di dare ampio incarico al consiglio di amministrazione di provvedere a quanto necessario e per la trascrizione del suindicato e sanato verbale nel libro verbali assemblee che – ove occorrente – anche a ripetere il deposito e l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese. Nessun altro chiedendo la parola e null'altro essendovi a deliberare il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore…. Il Segretario Il Presidente CommentoIl bilancio di esercizio è il “documento” che ha la funzione di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Con la “mini riforma” del d.lgs. 139 del 18 agosto 2015, è stata data attuazione alla direttiva europea 2013/34/UE e sono stati per conseguenza significativamente modificati i principi di redazione del bilancio con chirurgici emendamenti agli artt. 2423 e 2423-bis c.c. Nella nuova formulazione, tuttavia, la funzione tradizionale del bilancio, ossia quella informativa non appare affatto negletta; tuttavia, accanto ad essa si unisce al tradizionale scopo di "fissare" il risultato economico del singolo esercizio la necessità del rendiconto finanziario, e cresce il peso del principio della sostanza sulla forma. Con la mini riforma viene eroso il criterio del costo storico a beneficio delle sue deroghe sebbene contorniate da particolari cautele come dimostra il nuovo quarto comma dell'articolo 2423 c.c. per il quale gli utili eventualmente rilevanti in sede contabile per l'effetto di una deroga ai criteri di rendicontazione (ossia degli artt. 2425 e ss. c.c.) comporranno una riserva “non distribuibile” se non in misura corrispondete al valore (effettivamente) recuperato. Sul piano delle novità va preso in considerazione che il contenuto del rendiconto finanziario è disciplinato dal nuovo art. 2425-ter c.c., secondo cui, dal rendiconto devono risultare, tanto per l'esercizio in chiusura che per quello precedente: l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio; i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, di investimento e di finanziamento (ivi comprese con autonoma indicazione le operazioni con i soci). Si deve infine tener presente che la redazione del rendiconto finanziario non è obbligatoria né per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata nè per le nuove c.d. micro-imprese. Tali sono quelle società assoggettate alla nuova disciplina dell'articolo 2435 ter c.c.: “Articolo 2435 ter cc. - Bilancio delle micro-imprese “Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione: 1) del rendiconto finanziario; 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16); 3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428. Analogamente significative risultano le modifiche dell'articolo 2423-bis c.c. il cui obiettivo sembra aver coinciso con una rilevante modifica del contenuto dello Stato Patrimoniale . Sono, infatti, state modificate le disposizioni dell'articolo 2424 codice civile relative ai criteri di allocazione degli strumenti derivati, delle spese di ricerca e pubblicità, delle azioni proprie. Inoltre sono modificati i numeri 1, 7 e 8 dell'articolo 2426 per consentire l'introduzione del metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli. Diversamente vanno considerati i cd. “bilanci straordinari”, ossia quelle rappresentazioni contabili di cui occorre tener conto indipendentemente dalla chiusura dell'esercizio sociale. Per questi già altrove (cfr. Trimarchi, Studio CNN n. 99/2011-I) ho segnalato che sia preferibile seguire l'opinione secondo cui occorra una rigorosa ricognizione degli interessi rilevanti nella disciplina che li riguarda, se non altro al fine di colmare attraverso l'interpretazione le molte lacune legislative. In estrema sintesi quindi: il bilancio di esercizio, giova a fissare per un periodo convenzionalmente fissato (l'esercizio), il risultato dell'attività, laddove le cd. “situazioni intermedie” risultano del tutto estranee a tale scopo, dovendosi dare atto che solo in talune circostanze esse possono perseguire alcune funzioni tipiche del bilancio di esercizio (almeno quelle coincidenti con la tutela dell'integrità del patrimonio sociale e con funzioni informative) mentre nella maggior parte dei casi esse perseguono (e sono richieste ad) altri fini. |