Verbale di aumento di capitale sociale a pagamento

Giuliana Migliorati

Inquadramento

Le variazioni di capitale sociale – aumento o riduzione – si attuano attraverso modificazioni dell'atto costitutivo che vengono deliberate dall'assemblea straordinaria ed iscritte nel Registro delle imprese.

Per quanto riguarda l'aumento (artt. 2438 ss. c.c.), esso, può essere a pagamento (o “reale”), o gratuito (o “nominale”). Nel primo caso si ha un corrispondente aumento del patrimonio sociale, con l'acquisizione di nuova ricchezza; mentre nella seconda ipotesi, l'aumento di capitale si realizza senza un corrispondente incremento del patrimonio sociale e senza nuovi conferimenti, trattandosi di una mera operazione di carattere contabile.

Formula

Repertorio N. Raccolta N.

DELIBERA ASSEMBLEARE DI S.P.A. DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno …. il giorno …. del mese di …. alle ore …. In …., alla via …. n … ..

Davanti a me Dottor …. Notaio in …. iscritto al Collegio Notarile di ….,

È COMPARSO

Il Sig. ….. (nome e cognome), nato a … il giorno … domiciliato per la carica a …., via …. n. … nella sua qualità di .… della società:

"…….s.p.a.” con sede in … via … n…, C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di ……., capitale sociale Euro … (…) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di … … , R.E.A. n……….; Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo mi dichiara che in questo giorno luogo ed ora, si è qui riunita l'assemblea della sopraindicata società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Aumento del capitale sociale a pagamento, di nominali Euro … [oppure per Euro]; da offrirsi in opzione ai soli soci, da eseguirsi mediante l'emissione di numero … azioni ordinarie del valore nominale di euro … ciascuna.

2) Modifiche statutarie conseguenti

Assume la Presidenza dell'assemblea a norma dello Statuto il comparente, il quale constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto mediante (precisazioni sulle modalità di convocazione), come risulta da avviso spedito ai soci in data … copia del quale viene conservato agli atti sociali a cura degli amministratori;

- che è presente il capitale sociale così costituito:

il Sig. ….. (nome e cognome), titolare di numero …. azioni del valore nominale di euro …., in proprio;

Sempronio, titolare di numero … azioni del valore nominale di Euro …., qui rappresentato dalla signora … (nome e cognome), giusta procura debitamente conservata agli atti della Società;

e quindi soci titolari di n. … azioni del valore nominale di Euro …. costituenti l'intero capitale sociale;

che il Presidente ha accertato la loro identità e legittimazione;

- che dell'Organo Amministrativo, è presente l'Amministratore Unico, signor…(nome e cognome);

- che è del Collegio sindacale, sono presenti i Sig.ri …. (nome e cognome dei sindaci).

Il Presidente dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul sopra indicato ordine del giorno.

Tutti i presenti si dichiarano perfettamente a conoscenza degli argomenti all'ordine del giorno.

Prende la parola il comparente, il quale informa i soci dell'opportunità di dotare la società di ulteriori mezzi finanziari per poter permettere lo sviluppo dell'attività già intrapresa. Propone quindi di aumentare il capitale sociale da euro …. (…) a euro ….(…) a pagamento ed alla pari, nel rispetto del diritto d'opzione spettante ai soci.

- vi sono perdite per l'importo complessivo di Euro … non ostative al proposto aumento.

Il Presidente inoltre illustra le motivazioni di carattere economico-finanziario che consigliano l'attuazione della programmata operazione di aumento, nonché le concrete modalità operative con cui la stessa andrebbe ad essere eseguita.

Il Presidente del Collegio sindacale conferma quanto detto dal Presidente dell'assemblea, ed esprime parere favorevole all'operazione.

Dopo breve discussione, il Presidente dell'assemblea invita i presenti a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente mi dichiara che l'assemblea della Società " … s.p.a.", visionata la documentazione contabile, udita la relazione del presidente, preso atto del parere favorevole dell'organo di controllo ha espresso, per alzata di mano, la seguente votazione:

favorevoli: … ;

astenuti: … ;

contrari: … ;

assenti soci: …

Pertanto l'assemblea, con il voto favorevole del ….% del capitale sociale,

DELIBERA

1) di aumentare il capitale sociale a pagamento di nominali euro … mediante l'emissione di n … .. nuove azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di euro … da offrirsi ai soci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441 c.c. in proporzione al numero delle azioni possedute e da liberarsi in danaro;

2) di attribuire ai soci, al fine dell'esercizio del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441 c.c., il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta di opzione nel Registro delle Imprese. Contestualmente all'esercizio dell'opzione i soci potranno esercitare il diritto di prelazione sull'aumento non optato. L'eventuale inoptato sarà offerto ai soli soci alle seguenti condizioni: … (precisazione sulle condizioni);

3) di fissare quale termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni di cui al precedente punto la data del … precisandosi che, alla detta data, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

4) di conferire all'organo amministrativo ogni più ampia facoltà in ordine all'esecuzione dell'aumento di capitale come deliberato; in particolare incaricando lo stesso, di seguito alle sottoscrizioni, di procedere alla modifica dell'articolo … dello statuto sociale, rendendolo aggiornato, e provvedendo, a norma dell'articolo 2436 c.c., al deposito presso il Registro delle Imprese, oltre che di provvedere a tutte alle attestazioni stabilite dalla legge.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore … e minuti …

Il comparente espressamente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Le spese del presente atto cedono a carico della società.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto interamente di mio pugno, del quale ho dato lettura al comparente che lo ha approvato e sottoscritto con me Notaio alle ore … e minuti …

Consta di fogli … per pagine …

… (sottoscrizione del Presidente)

… (sottoscrizione del notaio e impronta del sigillo)

Commento

Molto rilevanti paiono le seguenti considerazioni operative del Consiglio Notarile di Milano.

1) In occasione di aumenti di capitale con conferimento in natura o di crediti o in danaro con esclusione o limitazione del diritto di opzione, non si reputa necessaria, ove vi sia il consenso unanime dei soci, la predisposizione della relazione degli amministratori e del parere di congruità del collegio sindacale previsti dall'art. 2441, comma 6, c.c. né il rispetto dei criteri stabiliti da tale norma per la determinazione del prezzo di emissione. I soci che rappresentano l'intero capitale sociale possono altresì comunque rinunziare ai termini previsti dal medesimo art. 2441, comma 6, c.c.

2) Si reputa legittima la deliberazione ai sensi dell'art. 2443 c.c. con cui l'assemblea straordinaria delega all'organo amministrativo la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, purché: a) qualora l'esclusione avvenga ai sensi dell'art. 2441, comma 4, c.c. (aumento da liberarsi con conferimento in natura), la deliberazione assembleare determini quanto meno il bene o i beni da conferire ed il prezzo di emissione (anche nell'ambito di un minimo e di un massimo) ovvero il criterio per la determinazione del prezzo, idoneo ad assicurarne la congruità nel tempo; b) qualora l'esclusione avvenga ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c. (esclusione dell'opzione nell'interesse della società), la deliberazione assembleare, assunta con il quorum rafforzato della metà più uno del capitale sociale, determini quanto meno i destinatari dell'offerta (o le categorie di persone o enti destinatari dell'offerta), le ragioni che giustificano l'esclusione ed il prezzo di emissione (anche nell'ambito di un minimo e di un massimo) ovvero il criterio per la determinazione del prezzo idoneo ad assicurarne la congruità nel tempo. In entrambi i casi, inoltre, la legittimità della delibera assembleare di delega è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2441, comma 6, c.c., con particolare riguardo alla relazione dell'organo amministrativo ed al parere del collegio sindacale (o della società di revisione) sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, sempre che tutti i soci non vi rinunzino all'unanimità. Non è invece necessaria la predisposizione della relazione degli amministratori e del parere di congruità in occasione della delibera consiliare di aumento. In caso di aumento da liberarsi in natura, la relazione giurata di stima non deve necessariamente sussistere al momento della deliberazione assembleare di delega, bensì al momento della deliberazione consiliare di aumento, purché vi acconsentano all'unanimità i soci rappresentanti l'intero capitale sociale. È legittima in ogni caso, a prescindere dai requisiti di cui all'art. 2441, comma 6, c.c., la deliberazione ai sensi dell'art. 2443 c.c. con cui l'assemblea straordinaria delega all'organo amministrativo la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione con offerta ai dipendenti della società, purché siano osservate le maggioranze di cui all'art. 2441, comma 8, c.c.

3) Nell'ipotesi in cui lo statuto o una sua successiva modificazione attribuiscano all'organo amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, la determinazione dei "criteri cui gli amministratori devono attenersi", a norma dell'art. 2443, comma 1, c.c., concerne essenzialmente le ragioni e le cause dell'esclusione del diritto di opzione. Di conseguenza lo statuto, o la deliberazione assembleare di delega modificativa dello stesso, devono determinare i beni o la tipologia di beni da conferire (nel caso del comma 4) ovvero i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari delle azioni o i criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare le azioni (nel caso del comma 5). La delega può - ma non necessariamente deve - dettare i criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, fermo restando che il rispetto del sovrapprezzo minimo previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c., deve essere verificato in sede di deliberazione consiliare di aumento del capitale sociale, in occasione della quale viene fissato il prezzo di emissione oppure i criteri per la sua determinazione. In ogni caso, l'applicabilità dell'art. 2441, comma 6, c.c., "in quanto compatibile", impone che: a) in sede di deliberazione assembleare di delega l'organo amministrativo illustri la proposta di delega, mediante apposita relazione dalla quale devono risultare le ragioni dei criteri della possibile esclusione o limitazione dell'opzione o del possibile conferimento in natura (fatta salva la possibilità che tutti i soci vi rinunzino all'unanimità); b) almeno 15 giorni prima di ciascuna deliberazione consiliare di aumento delegato, l'organo amministrativo comunichi - al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza (o alla società di revisione ai sensi dell'art. 158 T.U.F., nei casi ivi previsti) e al soggetto incaricato del controllo contabile - la relazione illustrativa, concernente le ragioni della specifica esclusione o dello specifico conferimento in natura, dalla quale risulti altresì il prezzo di emissione e i criteri adottati per determinazione in conformità all'art. 2441, comma 6, c.c. (fatta salva la possibilità che i rispettivi destinatari rinunzino al termine di 15 giorni); c) al momento di ciascuna deliberazione consiliare di aumento delegato vengano prodotti il parere di congruità del prezzo di emissione del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza (o della società di revisione ai sensi dell'art. 158 d.lgs. n. 58/1998- TUF, nei casi ivi previsti) e la relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale nell'ipotesi prevista dall'art. 2441, comma 4, c.c.. La deliberazione assembleare di delega deve essere approvata con la maggioranza prevista dall'art. 2441, comma 5, c.c. (voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale), sia nel caso di attribuzione della facoltà di escludere il diritto di opzione quando l'interesse della società lo esige (previsto dal medesimo art. 2441, comma 5, c.c.), sia nel caso di attribuzione della facoltà di deliberare aumenti di capitale da liberare mediante conferimenti in natura, privi del diritto di opzione (previsto dall'art. 2441, comma 4, c.c.). Pur in mancanza di espressa disposizione normativa, si deve ritenere tuttora ammissibile - conformemente del resto all'opinione dominante già prima del d.lgs. 6/2003 - la deliberazione assembleare di delega all'organo amministrativo della facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione con offerta ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, c.c., la quale deve essere approvata con le maggioranze previste dallo stesso art. 2441, comma 8, c.c. e dall'art. 134, comma 2, d.lgs. n. 58/1998- T.U.F., (come modificato dal d.lgs. n. 37/2004). In tal caso, le disposizioni di cui all'art. 2441, comma 6, c.c., non trovano applicazione né nei confronti della deliberazione assembleare di delega, né nei confronti della deliberazione consiliare di aumento di capitale a favore dei dipendenti.

Quanto al termine di sottoscrizione, merita un cenno la Massima del Consiglio Notarile del Triveneto H.G.41: “L'art. 2439, comma 2, c.c. dispone che la delibera di aumento di capitale deve prevedere il termine entro il quale le azioni di nuova emissione debbano essere sottoscritte. L'art. 2441, comma 2. c.c. stabilisce poi il termine minimo legale che deve essere concesso ai soci per esercitare il diritto di opzione (quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta) ma non quello massimo entro il quale l'aumento debba essere sottoscritto da chiunque ne abbia diritto. Stante quanto sopra si deve ritenere che ove l'interesse sociale lo esiga, circostanza che non può mai verificarsi nell'ipotesi dell'aumento in ricostituzione di cui all'art. 2447 c.c., sia legittimo far coincidere il termine finale di sottoscrizione con un periodo particolarmente lungo, anche di anni”.

Quanto alla motivazione della delibera di aumento di capitale, di recente la Giurisprudenza di legittimità, in materia di s.r.l., ha chiarito ( Cass. n. 15647/2020) che “La deliberazione di aumento del capitale sociale di una s.r.l. è legittimamente assunta senza che ne siano esplicitate le ragioni, perché, nel diritto societario, costituiscono un numero limitato le decisioni degli organi sociali soggette per legge all'obbligo di motivazione e, sebbene in via interpretativa ne possano essere individuate altre in cui essa è comunque necessaria (quali le deliberazioni di interruzione del rapporto sociale, gestorio o sindacale), la regola è che tali decisioni, ivi compresa quella prevista dall'art. 2438 c.c., non richiedono una specifica motivazione”.

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