Verbale del consiglio di amministrazione per trasformazione di s.p.a. in s.r.l.InquadramentoLa trasformazione consiste nel mutamento del tipo di società, o il passaggio da una società di capitali ad un altro tipo di ente giuridico o comunione d'azienda, e viceversa. Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione. La trasformazione della società per azioni in società a responsabilità limitata costituisce un caso di trasformazione omogenea nell'ambito delle società lucrative ed è trattato dalla legge alla stregua di una modifica dell'atto costitutivo. La società continua infatti a esistere in una rinnovata veste giuridica, differentemente da quanto avviene nelle trasformazioni eterogenee in cui all'estinzione del precedente ente sussegue la nascita del nuovo ente trasformato. FormulaVERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE [DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE] GIORNO MESE ANNO * * * Il giorno/mese/anno alle ore …………, presso la sede sociale in …………, via …………, n. …, a seguito di avviso di convocazione inviato ai sensi dell'art.… dello statuto sociale in data giorno/mese/anno, si è riunito in via di urgenza il Consiglio di Amministrazione della Società, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. 1.trasformazione della …………………… s.p.a. in una società a responsabilità limitata; * * * Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, assunta in conformità ai poteri di legge e di Statuto la presidenza dell'odierna riunione, dichiara la sussistenza del quorum, in quanto: - sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Consigliere: Presidente ……………………; Vicepresidente ……………………; i Consiglieri ……………………; - è presente per il collegio sindacale: il Presidente ……………………; i Sindaci …………………… * * * Il Presidente, vista la regolarità della convocazione, chiamato il Segretario …………………… ad occuparsi della verbalizzazione della riunione, dichiara aperta la seduta. SUL 1° ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO “TRASFORMAZIONE DELLA …………………… S.P.A. IN S.R.L.” Il Presidente introduce il primo argomento all'ordine del giorno riferendo …………………… (oppure dà la parola al ……………………). Terminata l'esposizione il Presidente apre la discussione. Prende la parola il …………………… il quale espone …………………… (riportare il contenuto dei soggetti intervenuti). Ultimata l'esposizione il Presidente propone al Consiglio di convocare l'assemblea dei soci affinché deliberi sulla proposta di trasformazione della …………………… s.p.a. in una società a responsabilità limitata, secondo quanto disposto dalla legge e dallo statuto, nel giorno/mese/anno. Nessuno si oppone. Il Consiglio di amministrazione, all'unanimità, DELIBERA i) la convocazione dell'Assemblea dei soci, che in data giorno/mese/anno sarà chiamata a deliberare in merito alla trasformazione della …………………… s.p.a. in una società a responsabilità limitata Alle ore ………, non essendoci più nulla da discutere e deliberare, il Presidente scioglie la riunione Il Segretario Il Presidente ………………………………………… * * * CommentoGli amministratori devono predisporre una relazione per dare conto della motivazione e degli effetti della trasformazione, depositandola presso la sede sociale entro e non oltre i trenta giorni che precedono la data dell'assemblea convocata per la deliberazione in oggetto. La trasformazione omogenea – ovvero il passaggio di rapporti giuridici tra società che determina una modificazione dell'atto costitutivo che consente di adeguare e funzionalizzare la struttura organizzativa societaria alle nuove necessità di trasformazione senza necessità di procedere con lo scioglimento, la liquidazione del patrimonio e la costituzione di un nuovo ente societario - deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria secondo le modalità previste per le modifiche dell'atto costitutivo e con l'osservanza delle relative maggioranze. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, è sufficiente il consenso della maggioranza determinata proporzionalmente al capitale sociale sottoscritto. La delibera per la trasformazione deve rivestire la forma di atto pubblico e avere il contenuto minimo previsto dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato. La delibera, una volta assunta, deve essere pubblicata nel registro delle imprese. Il procedimento di trasformazione si perfeziona e produce i suoi effetti con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato l'ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti per il nuovo tipo societario. I soci, contestualmente alla delibera di trasformazione, possono decidere ulteriori modificazioni dello statuto o dell'atto costitutivo necessarie per la validità della società nata dalla trasformazione quali, ad esempio, il mutamento della denominazione o della ragione sociale o della sede sociale (Cass. 29 luglio 1994 n. 7131). La trasformazione non comporta l'estinzione di un soggetto giuridico e la creazione di uno nuovo che sostituisce quello precedente, ma si traduce in una vicenda modificativa che comporta soltanto una variazione della struttura organizzativa e di applicazione della normativa specifica per il tipo di società prescelto (Cass. 5 maggio 2025, n. 11819). La trasformazione - sia sotto la vigenza della previgente legge fallimentare che alla luce del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - non comporta l’inapplicabilità delle norme di diritto concorsuale (Cass. 21 febbraio 2020 n. 4737), poiché, in caso di trasformazione (Cass. 25 gennaio 2021 n. 1519), l'ente originario può essere dichiarato fallito ai sensi dell’art. 10 L. Fall. (oggi, dichiarato in liquidazione giudiziale e quindi ai sensi dell’art. 33 CCII) entro un anno dalla data in cui esso è stato cancellato dal registro delle imprese a seguito della trasformazione, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. È ammessa la possibilità di procedere con la trasformazione di una società anche in pendenza di una procedura concorsuale, a condizione che non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della procedura stessa: in particolare, l’operazione non deve porsi in conflitto con il piano di risanamento o pregiudicare i creditori della società trasformanda. La società deve dotarsi degli organi obbligatori per legge per il tipo societario scelto. Ogni socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni proporzionale al valore della sua partecipazione. Nella trasformazione di una s.p.a. in s.r.l. l'assegnazione delle quote ai soci deve essere proporzionale alla loro partecipazione nella società prima della trasformazione e deve rispettare le regole prescritte per il valore della quota. Al socio dissenziente è concesso il diritto di recesso. |