Ricorso per accertamento dello scioglimento della società (art. 2485 c.c.)InquadramentoUna volta che sia occorsa una causa di scioglimento, gli amministratori hanno l'obbligo di procedere senza indugio ad accertare l’esistenza della causa di scioglimento e conseguentemente di provvedere all'iscrizione nel registro delle imprese della relativa dichiarazione o della delibera assembleare che dispone lo scioglimento. FormulaTRIBUNALE DI .... SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA RICORSO PER ACCERTAMENTO DELLO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ EX ART. 2485 C.C. Nell'interesse del Sig. .... (C.F. ....) / di .... (C.F. e P.I. .... ....), residente in .... / con sede legale in ...., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ...., rappresentato/a e difeso/a, in forza di delega ...., dall'Avv. .... (C.F. ....), presso il cui Studio in .... è elettivamente domiciliato/a, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax .... e/o all'indirizzo PEC .... -ricorrente * * * CONTRO La Società .... (C. F. e P.I. ....), con sede in ...., via ...., in persone del suo legale rappresentante pro tempore, -resistente * * * PREMESSO 1. – Le circostanze dell'avvenuta deliberazione di scioglimento della Società (indicazione in virtù di quale causa è stato deliberato lo scioglimento); 2. – La legittimazione attiva del/i socio/i impugnante/i, o dello/degli amministratore/i, del/dei sindaco/i in giudizio; 3. - L'omissione dello/degli amministratore/i dell'iscrizione del registro delle imprese della delibera. * * * Per tutto quanto premesso, il Sig. .... / ...., come sopra rappresentato/a e difeso/a, CHIEDE che questo Ill.mo Tribunale voglia fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione dei convenuti che deve avvenire entro e non oltre dieci giorni prima dell'udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, per sentire adire le seguenti CONCLUSIONI voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare lo scioglimento della Società, essendosi verificata causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. .... Con il favore delle spese e competenze del presente giudizio. Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato dovuto è pari ad Euro .... Si depositano i seguenti documenti: .... Luogo e data .... Firma Avv. .... PROCURA ALLE LITI CommentoCompetenza Competente a decidere la causa è esclusivamente la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede legale della società convenuta. Può accadere, tuttavia, che lo statuto della società contenga una clausola compromissoria che devolva ad arbitri la decisione delle controversie tra soci e società: in tal caso, fermo restando che il contenuto della clausola può in concreto variare (si pensi, in primo luogo, al numero e alle modalità di nomina degli arbitri), si pone il problema di verificare se essa trovi applicazione anche al giudizio avente ad oggetto la delibera assembleare di scioglimento della società. Legittimazione attiva Legittimati a proporre istanza al tribunale sono i singoli soci e amministratori, mentre, per quanto riguarda i sindaci, si ritiene necessaria una deliberazione del collegio sindacale. Quanto ai poteri che permangono al verificarsi di una causa di scioglimento, in giurisprudenza è stato affermato che “Colui che agisce in giudizio per l'accertamento della responsabilità degli amministratori di una società di capitali, ex art. 2449 cod. civ. (nel testo utilizzabile "ratione temporis", antecedente alle modifiche apportate con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), deve fornire la prova soltanto della novità dell'operazione, dimostrando il compimento di atti negoziali in epoca successiva all'accadimento di un fatto che determini lo scioglimento della società, mentre spetta agli amministratori convenuti provare i fatti estintivi o modificativi del diritto azionato, mediante dimostrazione che quegli atti erano giustificati dalla finalità liquidatoria, in quanto non connessi alla normale attività produttiva dell'azienda, non comportanti un nuovo rischio d'impresa o necessari per portare a compimento attività già iniziate. Nella valutazione di tale prova occorre, peraltro, considerare che gli amministratori non sono solo tenuti all'ordinario (e non anomalo) adempimento delle obbligazioni assunte in epoca antecedente allo scioglimento della società (art. 2449, secondo comma, testo previgente, e attuale art. 2486, secondo comma, cod. civ.), ma hanno anche il potere-dovere di compiere, in epoca successiva al menzionato scioglimento, quegli atti negoziali di gestione della società necessari al fine di preservarne l'integrità del patrimonio (art. 2486, primo comma, cod. civ., nuovo testo)” (Cass. I, 5 gennaio 2022, n. 198; Cass. I, 5 febbraio 2015 n. 2156). Parte della giurisprudenza ha ritenuto che anche il custode giudiziario di quote di società a responsabilità limitata sia legittimato a richiedere, in luogo dei soci, l'accertamento della sussistenza della causa di scioglimento di cui all'articolo 2485, 2°comma cod. civ. Trib. Brescia 24 giugno 2011. Cause di scioglimento Lo scioglimento delle società di capitale è disciplinato dagli artt. 2484 - 2496 c.c., essendo tali disposizioni applicabili sia alle società per azioni, che alle società a responsabilità limitata così come alle società in accomandita per azioni. Rappresenta questione interessante la circostanza per cui nel corso degli ultimi decenni la dichiarazione di fallimento abbia mutato ruolo rispetto alla possibilità di integrare una causa di scioglimento della società. Infatti, prima della riforma della disciplina delle società di capitali (con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), il fallimento costituiva causa di scioglimento per tutte le società. Con la riforma del diritto societario, invece, il quadro normativo è stato profondamente modificato, con un articolo. 2484 cod. civ. che tra le cause di scioglimento delle società di capitali non menzionava più il fallimento. La riforma del Codice della Crisi ha di nuovo cambiato il quadro, reintroducendo, fra le cause di scioglimento la liquidazione giudiziale ed aggiungendovi la liquidazione controllata: oggi l’art. 2484 cod. civ. lo prevede espressamente al 1° comma 7-bis). Una volta emanato il decreto di scioglimento da parte del Tribunale competente, gli effetti dello scioglimento inizieranno a decorre dal giorno di iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese. Termini per la presentazione del ricorso Non sono previsti termini per la proposizione della domanda, ma è necessario che gli effetti che hanno determinato lo scioglimento (se non sono stati ancora determinati tramite adunanza assembleare) perdurino sino al momento della proposizione della domanda. |